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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21490/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 7.6.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile che liquidava in complessivi euro 800,00.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'aggravante dell'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. non ricorrendo l'aggravante de qua in quanto i beni erano stati lasciati dalla proprietaria nei pressi della postazione del Di e non abbandonati o lasciati totalmente all'affidamento ed al senso di onestà che la collettività deve avere verso la proprietà altrui.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero come correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata la borsa non era stata affidata al Dj né tantomeno custodita in un mobile nella sua disponibilità ma era semplicemente nei pressi della consolle e di fatto totalmente incustodita.

Ne consegue pertanto che l'aggravante de qua e' stata correttamente ritenuta sussistente.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 7.6.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile che liquidava in complessivi euro 800,00. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'aggravante dell'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. non ricorrendo l'aggravante de qua in quanto i beni erano stati lasciati dalla proprietaria nei pressi della postazione del Di e non abbandonati o lasciati totalmente all'affidamento ed al senso di onestà che la collettività deve avere verso la proprietà altrui. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero come correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata la borsa non era stata affidata al Dj né tantomeno custodita in un mobile nella sua disponibilità ma era semplicemente nei pressi della consolle e di fatto totalmente incustodita. Ne consegue pertanto che l'aggravante de qua e' stata correttamente ritenuta sussistente. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma,
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