CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1984
Cassazione n. 14367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/12/1984 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO 1'11/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla valutazione complessiva degli elementi emersi; -vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure della difesa in merito alla credibilità della persona offesa e circa le reali ragioni della condotta da questo posta in essere. Ciò in quanto le immagini video, la deposizione del teste Chaba e i precedenti penali dell'imputato non sarebbero idonei a confermare quanto riferito dalla parte civile. La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agli elementi che questa hanno confermato nel corso del dibattimento (cfr. la testimonianza del teste Chaba e gli specifici precedenti penali quanto al fine di realizzare il disegno illecito di addivenire a un controllo delle attività del mercato), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, articolate confrontandosi direttamente con l'istruttoria dibattimentale e senza in effetti evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo, nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'aumento applicato in continuazione evidenziando che le lesioni provocate, pari a sette giorni, non sarebbero gravi come indicato dalla Corte territoriale. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non ha tenuto conto solo dalla gravità delle lesioni ma ha fatto riferimento alla gravità complessiva del fatto e alla personalità dell'imputato, così evidenziando gli elementi posti a fondamento della valutazione effettuata e dei criteri utilizzati. Attività questa che dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] M.!. onaco [OSCURATO:PERSONA] Santis