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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26049/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti emessi nei suoi confronti:

1. ordinanza del 19 maggio 2020 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi che poneva in continuazione i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 5 dicembre 2014 (reato dell'articolo 628 cod. pen. commesso in Brindisi il 6 agosto 2013) e della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce il 22 maggio 2015 (reato degli articoli 56 e 628 cod. pen. commesso in Jeso il 9 agosto 2013);

2. sentenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 ottobre del 2013 per fatto dell'articolo 628 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 2013:

3. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 2015 per fatto degli articoli 81 e 628 cod. pen. commesso in varie località tra il 12 dicembre 2012 ed il 10 aprile 2013 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza anche di otto mesi di tempo l'uno dall'altro, in luoghi molto diversi e con complici diversi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla vicinanza temporale tra i singoli fatti tra loro, anche i complici sono i medesimi, si tratta di sette rapine in otto mesi non frutto di ideazioni episodiche.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto l'inesistenza degli indici di una volizione unitaria tra i due fatti-reato commessi in Puglia nell'agosto 2013, e già posti in continuazione tra loro, ed i fatti-reato commessi nei mesi precedenti in [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso argomenta sull'esistenza, invece, di tali indici„ ma li individua in elementi (limitata distanza temporale tra i fatti) che il giudice dell'esecuzione non aveva trascurato, ma aveva valorizzato in senso negativo, ritenendo che i mesi di distanza tra gli episodi del periodo invernale e primaverile in [OSCURATO:PERSONA] e quelli del mese di agosto in Puglia fossero un coelemento di valutazione dell'inesistenza dell'unicità del disegno criminoso.

Inoltre, l'ordinanza impugnata valorizzava in senso negativo anche ulteriori elementi dei fatti-reato oggetto della istanza, evidenziando anc:he che: "tra i vari episodi criminali sono intercorsi oltre 8 mesi di tempo, sono stati commessi in luoghi differenti distanti tra loro e sparsi in tutto il territorio nazionale le modalità di commissione dei fatti sono stati differenti, diversi complici volta per volta accomunati nel delitto con commissione di modalità differenti, a volte anche con il sequestro della persona offesa".In effetti, la distanza tra i luoghi di commissione dei reati e la differenza tra i complici dei fatti spezzini rispetto a quelli leccesi è, nel caso in esame, un non illogico indice dell'inesistenza di una unica volizione unitaria; ad opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che il ricorrente avesse già pianificato durante l'inverno non soltanto il ritorno in Puglia nel periodo estivo ma anche la commissione delle rapine in tale periodo, avendo già individuato la disponibilità del complice in loco.

D'altronde, un mero programma di reperire denaro in modo illecito, che è l'unico filo conduttore che emerge dall'esposizione contenute in ricorso, è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, rv. 270074).

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti emessi nei suoi confronti: 1. ordinanza del 19 maggio 2020 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi che poneva in continuazione i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 5 dicembre 2014 (reato dell'articolo 628 cod. pen. commesso in Brindisi il 6 agosto 2013) e della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce il 22 maggio 2015 (reato degli articoli 56 e 628 cod. pen. commesso in Jeso il 9 agosto 2013); 2. sentenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 ottobre del 2013 per fatto dell'articolo 628 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 2013: 3. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 2015 per fatto degli articoli 81 e 628 cod. pen. commesso in varie località tra il 12 dicembre 2012 ed il 10 aprile 2013 In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza anche di otto mesi di tempo l'uno dall'altro, in luoghi molto diversi e con complici diversi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla vicinanza temporale tra i singoli fatti tra loro, anche i complici sono i medesimi, si tratta di sette rapine in otto mesi non frutto di ideazioni episodiche. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato ha ritenuto l'inesistenza degli indici di una volizione unitaria tra i due fatti-reato commessi in Puglia nell'agosto 2013, e già posti in continuazione tra loro, ed i fatti-reato commessi nei mesi precedenti in [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso argomenta sull'esistenza, invece, di tali indici„ ma li individua in elementi (limitata distanza temporale tra i fatti) che il giudice dell'esecuzione non aveva trascurato, ma aveva valorizzato in senso negativo, ritenendo che i mesi di distanza tra gli episodi del periodo invernale e primaverile in [OSCURATO:PERSONA] e quelli del mese di agosto in Puglia fossero un coelemento di valutazione dell'inesistenza dell'unicità del disegno criminoso. Inoltre, l'ordinanza impugnata valorizzava in senso negativo anche ulteriori elementi dei fatti-reato oggetto della istanza, evidenziando anc:he che: "tra i vari episodi criminali sono intercorsi oltre 8 mesi di tempo, sono stati commessi in luoghi differenti distanti tra loro e sparsi in tutto il territorio nazionale le modalità di commissione dei fatti sono stati differenti, diversi complici volta per volta accomunati nel delitto con commissione di modalità differenti, a volte anche con il sequestro della persona offesa".In effetti, la distanza tra i luoghi di commissione dei reati e la differenza tra i complici dei fatti spezzini rispetto a quelli leccesi è, nel caso in esame, un non illogico indice dell'inesistenza di una unica volizione unitaria; ad opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che il ricorrente avesse già pianificato durante l'inverno non soltanto il ritorno in Puglia nel periodo estivo ma anche la commissione delle rapine in tale periodo, avendo già individuato la disponibilità del complice in loco. D'altronde, un mero programma di reperire denaro in modo illecito, che è l'unico filo conduttore che emerge dall'esposizione contenute in ricorso, è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, rv. 270074). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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