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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41358/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso. questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 3 settembre 2019, il Magistrato di sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata nei periodi 22 febbraio 2010 - 20 agosto 2010, 28 agosto 2010 - 28 agosto 2012, 6 giugno 2013 - 6 dicembre 2013.

2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Taranto che lo rigettava con ordinanza del 5 febbraio 2020.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. .354, ord. pen.

Il ricorrente sostiene. che il Tribunale di sorveglianza abbia negato la liberazione anticipata senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e si sia limitato a considerare condanne per fatti successivi ai periodi di detenzione o privi di valenza dimostrativa di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti.

In particolare, 'qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo .precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/.1997, Pirozzi, Rv. 207705).1.2.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che, in tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera- di rieducazione, ,può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, Rv. 280435).

1.3. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nell'atto di ricorso sono infondate.

La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

È chiara e pienamente ragionevole la motivazione dell'ordinanza, che nota circostanze specificamente valorizzate per giustificare il diniego del beneficio, implicitamente ricavando da esse che il Micelli .non ha dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione.

In particolare, è assorbente rilevare, a parte ogni considerazione sugli altri argomenti espressi nell'ordinanza, che essa pone in luce che il Micelli è stato condannato per reati, anche gravi, commessi nelle date 8 ottobre 2014, 24 maggio 3015, 13 agosto 2015.

1.4. In definitiva, lo sviluppo argomentativo ^della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, come qui rilevato, né 'manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 29 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso. questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 3 settembre 2019, il Magistrato di sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata nei periodi 22 febbraio 2010 - 20 agosto 2010, 28 agosto 2010 - 28 agosto 2012, 6 giugno 2013 - 6 dicembre 2013. 2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Taranto che lo rigettava con ordinanza del 5 febbraio 2020. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. .354, ord. pen. Il ricorrente sostiene. che il Tribunale di sorveglianza abbia negato la liberazione anticipata senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e si sia limitato a considerare condanne per fatti successivi ai periodi di detenzione o privi di valenza dimostrativa di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti. In particolare, 'qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo .precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/.1997, Pirozzi, Rv. 207705).1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che, in tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera- di rieducazione, ,può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, Rv. 280435). 1.3. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nell'atto di ricorso sono infondate. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara e pienamente ragionevole la motivazione dell'ordinanza, che nota circostanze specificamente valorizzate per giustificare il diniego del beneficio, implicitamente ricavando da esse che il Micelli .non ha dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione. In particolare, è assorbente rilevare, a parte ogni considerazione sugli altri argomenti espressi nell'ordinanza, che essa pone in luce che il Micelli è stato condannato per reati, anche gravi, commessi nelle date 8 ottobre 2014, 24 maggio 3015, 13 agosto 2015. 1.4. In definitiva, lo sviluppo argomentativo ^della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, come qui rilevato, né 'manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 29 apri
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