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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 novembre 2017

Cassazione n. 29926/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18576/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]in proprio, difesa da sé stessa, e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1940/2017 depositata il30/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente della Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 30.11.2017, ha rigettato l’opposizione proposta ex art.170 DPR 115/2002 avverso il decreto della medesima Corte d’appello direvoca del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale.

Alla base della revoca vi erano plurime ragioni illustrate nel provvedimento impugnato, quali la complessiva inverosimiglianza della narrazione el’assenza di una situazione di insicurezza nel paese di provenienza.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro il rigetto dell’opposizione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Premessa l’inutilità della notifica del ricorso alla Procura Generale presso questa Corte, non essendo prevista da nessuna disposizione, il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato , la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il DPR n.115 del 2002, artt.93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez.

VI, 11/09/2018, n.21997).

Con l’unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si denuncia la violazione dell’art.136, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,per avere la Corte d’appello revocato l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato sulla base della manifesta infondatezza della domanda mentre, invece, sarebbe necessaria la prova della mala fede o della colpa grave.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l'ammissibilità dell'istanza dipatrocinio alla valutazione di " non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre il medesimoD.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistratorevoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

In tal senso, è motivo direvoca dell'ammissione alpatrocinio sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060).

Questa Corte ha poi chiarito che il rigetto della domanda diprotezione internazionale non implica automaticamente larevoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez.

II, 11/04/2023, n.9617; Cass. Sez. 6 -2, 10/04/2020, n. 7785).

IlD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda diprotezione internazionale.

Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuta al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia, appunto, nellarevoca ex post dell'ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata (argomenta daCorte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Torino ha ravvisato la colpa grave, e dunque i presupposti per larevoca dell'ammissione, non nella mera valutazione di infondatezza dell'azione, quanto nella complessiva inverosimiglianza delle circostanze narrate dal richiedente la protezione internazionale, nella riproposizione al giudice della domanda iniziale senza alcun ulteriore elemento posto a fondamento delle ragioni illustrate innanzi alla Commissione territoriale, né ha dedotto ulteriori elementi atti a contestare l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nello Stato del Delta del Niger.

Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non occorre provvedere in ordine le spese del giudizio di cassazione in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprioe rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18576/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]in proprio, difesa da sé stessa, e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1940/2017 depositata il30/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente della Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 30.11.2017, ha rigettato l’opposizione proposta ex art.170 DPR 115/2002 avverso il decreto della medesima Corte d’appello direvoca del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale. Alla base della revoca vi erano plurime ragioni illustrate nel provvedimento impugnato, quali la complessiva inverosimiglianza della narrazione el’assenza di una situazione di insicurezza nel paese di provenienza. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro il rigetto dell’opposizione sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Premessa l’inutilità della notifica del ricorso alla Procura Generale presso questa Corte, non essendo prevista da nessuna disposizione, il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato , la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il DPR n.115 del 2002, artt.93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997). Con l’unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si denuncia la violazione dell’art.136, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,per avere la Corte d’appello revocato l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato sulla base della manifesta infondatezza della domanda mentre, invece, sarebbe necessaria la prova della mala fede o della colpa grave. Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l'ammissibilità dell'istanza dipatrocinio alla valutazione di " non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre il medesimoD.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistratorevoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo direvoca dell'ammissione alpatrocinio sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060). Questa Corte ha poi chiarito che il rigetto della domanda diprotezione internazionale non implica automaticamente larevoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez. II, 11/04/2023, n.9617; Cass. Sez. 6 -2, 10/04/2020, n. 7785). IlD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda diprotezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuta al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia, appunto, nellarevoca ex post dell'ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata (argomenta daCorte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Nel caso di specie, la Corte d’appello di Torino ha ravvisato la colpa grave, e dunque i presupposti per larevoca dell'ammissione, non nella mera valutazione di infondatezza dell'azione, quanto nella complessiva inverosimiglianza delle circostanze narrate dal richiedente la protezione internazionale, nella riproposizione al giudice della domanda iniziale senza alcun ulteriore elemento posto a fondamento delle ragioni illustrate innanzi alla Commissione territoriale, né ha dedotto ulteriori elementi atti a contestare l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nello Stato del Delta del Niger. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine le spese del giudizio di cassazione in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprioe rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Cos