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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22185/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA] di Cuneodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Cuneo con sentenza dl 18 dicembre 2025 ha condannato DrifelAbdou alla pena di 10.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs.286/98.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e con ilsecondo motivo, trattato congiuntamente, lamenta vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato l’impossibilitò per l’imputato di fare ingresso in altrostato, essedo privo di danaro e di documento di identità; sostanzialmente sussisterebbe unlegittimo motivo per l’inottemperanza sanzionata con la condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente rileva la sussistenza di una situazione che si porrebbe come giustificativadella sua inottemperanza, senza addurre alcuna prova a sostegno; nemmeno al ricorso sonoallegati elementi da cui dedurre la fondatezza di tale tesi, anche ai fini della autosufficienza.Non è poi dimostrato che la tesi difensiva esposta nel ricorso sia stata sottoposta primae poi vagliata dal giudice di merito.La motivazione in sé si appalesa logica e non contraddittoria e dunque il secondomotivo è all’evidenza inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] di Cuneodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Cuneo con sentenza dl 18 dicembre 2025 ha condannato DrifelAbdou alla pena di 10.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs.286/98.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e con ilsecondo motivo, trattato congiuntamente, lamenta vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato l’impossibilitò per l’imputato di fare ingresso in altrostato, essedo privo di danaro e di documento di identità; sostanzialmente sussisterebbe unlegittimo motivo per l’inottemperanza sanzionata con la condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente rileva la sussistenza di una situazione che si porrebbe come giustificativadella sua inottemperanza, senza addurre alcuna prova a sostegno; nemmeno al ricorso sonoallegati elementi da cui dedurre la fondatezza di tale tesi, anche ai fini della autosufficienza.Non è poi dimostrato che la tesi difensiva esposta nel ricorso sia stata sottoposta primae poi vagliata dal giudice di merito.La motivazione in sé si appalesa logica e non contraddittoria e dunque il secondomotivo è all’evidenza inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris