CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 29031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 18/06/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato lasentenza del Tribunale di Genova del 29 settembre 2020, con la quale KarimYacoubi era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il delittodi minaccia grave e aggravata, di cui agli artt. 612, secondo comma, 339 e 99,quarto comma, cod. pen., commesso in Genova il 25 maggio 2018 in danno di YeCaifeng.2. Il ricorso per cassazione, sottoscritto dal difensore dell’imputato, consta diun solo motivo, che eccepisce, sotto l’egida del vizio di motivazione, la mancataconsiderazione nell’ambito del giudizio di bilanciamento in equivalenza dellecircostanze anche dell’ aggravante di cui all’art. 612, secondo comma, e 339 cod.pen., riconosciuta come sussistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Questa Corte ha da sempre e unanimemente affermato che il giudizio dicomparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitarioe non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una soladelle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione ditutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671 – 01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012,Benatti, Rv. 252313 – 01). Al riguardo, è stato precisato che il detto giudizioriguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, siaquelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata perqueste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di penae non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 05; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008,Cecchini, Rv. 240820 - 01).2. La Corte di appello genovese, confermando l’esclusione della circostanzaaggravante ad effetto speciale di cui agli art. 612, secondo comma, e 339 cod.pen. dalla comparazione in regime di equivalenza delle aggravanti - segnatamente,della sola recidiva qualificata ritenuta a carico dell’imputato - con attenuantigeneriche, ha dimostrato di non avere fatto buon governo dei superiori principi.3. Tanto comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Genova.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]