CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2001
Cassazione n. 25211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14439/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , via Emilia n. 8 6 - 90 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania n. 4989 / 34 /1 5 , depositata il 2 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Motivazione apparente.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4989/34/15 del 02 / 12 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 998 / 0 2 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accoltoil ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale veniva recuperato il credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate di cui all’art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, credito indebitamente utilizzato negli anni d’imposta 2001-2004. 1.1. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il condono previsto dall’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 elideva i debiti del contribuente verso l’erario, ma la definizione non sottraeva all’Ufficio il potere di contestare i crediti esposti dal contribuente; b) la consegna dei beni acquistati in leasing era anteriore al 14/03/2001, data di entrata in vigore della previsione normativa, sicché il credito d’imposta andava revocato; c) non si riscontravano violazioni dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212 ovvero altre irregolarità. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. AE resisteva in giudizio depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso non può dirsi inammissibile, come sostenuto da AE, in quanto i motivi formulati – indipendentemente dalla circostanza che siano stati proposti anche nei precedenti gradi di giudizio –censurano specificamente la motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 9 e 10, della l. n. 289 Cons. est. G.M. Nonno del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente interpretato le disposizioni indicate, in quanto il legislatore avrebbe inteso escludere ogni contestazione concernente i crediti condonati. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, con motivazione apparente, la mancata violazione della norma indicata, sebbene tra la data della consegna del processo verbale e quella della notifica dell’avviso di accertamento siano decorsi solamente quindici giorni. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto come momento rilevante per verificare se l’investimento sia agevolabile quello della consegna dei beni e non già quello del loro collaudo. In ogni caso, dovrebbero ritenersi sottoposti ad agevolazione tutti i beni acquisiti nell’anno 2001. 3. Il secondo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che con riguardo «alla procedura accertativa, non si riscontrano violazioni all’art. 12 della legge n. 212/2000 né altre irregolarità».Cons. est. G.M. Nonno 3.3. La sintetica motivazione del giudice di appellonon dà in alcun modo conto delle ragioni per cui si ritengano non sussistenti le lamentate violazioni dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 e, in particolare, della eventuale effettuazione dell’accesso presso i locali dell’impresa da parte degli accertatori e dell’eventuale rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica per l’emissione dell’avviso di accertamento, termine previsto dal comma 7 della menzionata disposizione a pena di nullità. 3.4. Detta motivazione è, pertanto, meramente apparente, con conseguente fondatezza della censura. 4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa