CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 06763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10981-2016proposto da: BERENGHI E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso ; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 2487/2016 [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente, con atto del 10/1/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per “cessata materia del contendere”; considerato che non risulta che la procedura controricorrente abbia aderito alla rinuncia;Ric. 2016n.10981 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma che, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezio