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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17742/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2086 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 640/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 358/2019;Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/202627/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 640, la Corte d’appello dil’Aquila accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Pescara, che aveva accoltol’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversol’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dellasomma di euro 152.624,34 a titolo di contributi accertati edovuti a titolo di “[OSCURATO:PERSONA] con lavoratori dipendenti”relativi al periodo dal luglio 2012 al marzo 2016, a seguito diverbale ispettivo del 15.5.17 con cui l’ITL aveva riqualificato irapporti di natura autonoma intercorsi con numerosifisioterapisti, quali invece rapporti di lavoro subordinato.Il tribunale riteneva che non fossero emersi gli indicicaratteristici del rapporto di lavoro subordinato, perché ifisioterapisti in oggetto, avevano una apprezzabile autonomianella scelta e nei modi di esercizio della loro attività, che venivaespletata in orari fissi, ma sulla base delle disponibilità orariefornite dagli stessi professionisti.La Corte d’appello, da parte sua, ha accolto il gravame dell’Inps,in quanto alla luce dell’istruttoria documentale e testimonialeerano invece emersi gli indici sintomatici della subordinazione,perché se anche i lavoratori nel tempo lasciato libero dai loroimpegni con il Centro potevano assumere altri incarichi, estraneial centro, circostanza che giustificava l’eventuale titolarità diuna partita Iva, non per questo era esclusa la naturasubordinata del loro rapporto con il Centro fisioterapico alle cuidipendenze lavoravano.Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in casNsuamzeiroo dni era ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/2026sulla base di quattro motivi, mentre Inps non ha spiegato difesescritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso (rubricato come secondo), lasocietà ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, inparticolare, degli artt. 2094, 2222 c.c., in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito avevascorrettamente applicato la nozione di subordinazione e dilavoro autonomo, con particolare riguardo ai fisioterapisti chelavoravano per il centro SE.GI services s.r.l., confondendo ilconcetto di coordinamento con quello di eterodirezione.Con il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo), lasocietà ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, inparticolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2094c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avereerroneamente la Corte territoriale reputato i testi inattendibili,perché avevano riferito che i fisioterapisti erano liberi diaccettare o meno l’incarico e non dovevano neppure giustificarele assenze, in assenza peraltro di esercizio del poteredisciplinare, quando ciò sarebbe stato in contrasto conl’organizzazione aziendale.Con il terzo motivo di ricorso (rubricato come quarto), la societàricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare,dell’art. 69-bis del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360primo comma (n. 3) c.p.c., perché la Corte d’appello non avevaconsiderato che la presunzione di subordinazione di cui all’art.69-bis del d.lgs. n. 276/03, ai sensi del comma 3, nonopererebbe con riferimento alle prestazioni lavorative svolteNumero registro generale 12411/2021nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamentoN umero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 17742/2026richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero adData pubblicazione 03/06/2026appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati adetti specifici requisiti e condizioni, quindi, non opererebbe peri fisioterapisti che sono iscritti a un albo professionale ancheprima della sua obbligatorietà ai sensi della legge n. 3 del 2018e del DM 13.3.18.Con il quarto motivo di ricorso (rubricato come quinto), lasocietà ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, perviolazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché in riferimentoad alcune posizioni lavorative (cfr. p. 26 del ricorso), l’Inps nonaveva sollevato alcuna censura, mentre la Corte si era, di fatto,pronunciata d’ufficio sul merito anche dei predetti specificicontratti,” sanando” sostanzialmente, l’atto di appello.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili, in quanto contestanol’accertamento in fatto espresso dalla Corte d’appello, sugliindici rivelatori della subordinazione, infatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa lasussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionaNummeeron dti ora ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/2026(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 13071/24).Nella specie, la Corte territoriale ha verificato la sussistenzadegli elementi sintomatici della subordinazione (cfr. pp. 4 e ss.,in particolare p. 8 sul profilo della monocommittenza e p. 9 dellasentenza impugnata, sulla eterodeterminazione), rispetto airapporti lavorativi oggetto del verbale di accertamento ispettivo,di talché ne è precluso il riesame, ex se, nel giudizio dilegittimità.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la società ricorrentenon riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nelgiudizio di merito, così che la censura appare formulata per laprima volta nella presente sede di legittimità.Il quarto motivo è da rigettare, in quanto proprio da quantoriportato dalla società ricorrente, l’Inps si era riportatointegralmente a quanto emerso in sede ispettiva (cfr. p. 26 delricorso), quindi aveva richiamato tutta la contestazioneoriginaria.Non solo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della selezionedelle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato internose non censurate e quindi devolute in appello, occorre averriguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivataanche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riaprela cognizione sull’intera statuizione che abbia affermatoNumero registro generale 12411/2021l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoN umero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 17742/2026ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 11811/2024).Data pubblicazione 03/06/2026Pertanto, l’Inps, riportandosi al verbale ispettivo, avevacensurato tutta la decisione di primo grado che aveva accoltointegralmente l’opposizione della società ricorrente.La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, ove dovuto, da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2086 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 640/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 358/2019;Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/202627/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 640, la Corte d’appello dil’Aquila accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Pescara, che aveva accoltol’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversol’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dellasomma di euro 152.624,34 a titolo di contributi accertati edovuti a titolo di “[OSCURATO:PERSONA] con lavoratori dipendenti”relativi al periodo dal luglio 2012 al marzo 2016, a seguito diverbale ispettivo del 15.5.17 con cui l’ITL aveva riqualificato irapporti di natura autonoma intercorsi con numerosifisioterapisti, quali invece rapporti di lavoro subordinato.Il tribunale riteneva che non fossero emersi gli indicicaratteristici del rapporto di lavoro subordinato, perché ifisioterapisti in oggetto, avevano una apprezzabile autonomianella scelta e nei modi di esercizio della loro attività, che venivaespletata in orari fissi, ma sulla base delle disponibilità orariefornite dagli stessi professionisti.La Corte d’appello, da parte sua, ha accolto il gravame dell’Inps,in quanto alla luce dell’istruttoria documentale e testimonialeerano invece emersi gli indici sintomatici della subordinazione,perché se anche i lavoratori nel tempo lasciato libero dai loroimpegni con il Centro potevano assumere altri incarichi, estraneial centro, circostanza che giustificava l’eventuale titolarità diuna partita Iva, non per questo era esclusa la naturasubordinata del loro rapporto con il Centro fisioterapico alle cuidipendenze lavoravano.Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in casNsuamzeiroo dni era ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/2026sulla base di quattro motivi, mentre Inps non ha spiegato difesescritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso (rubricato come secondo), lasocietà ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, inparticolare, degli artt. 2094, 2222 c.c., in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito avevascorrettamente applicato la nozione di subordinazione e dilavoro autonomo, con particolare riguardo ai fisioterapisti chelavoravano per il centro SE.GI services s.r.l., confondendo ilconcetto di coordinamento con quello di eterodirezione.Con il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo), lasocietà ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, inparticolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2094c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avereerroneamente la Corte territoriale reputato i testi inattendibili,perché avevano riferito che i fisioterapisti erano liberi diaccettare o meno l’incarico e non dovevano neppure giustificarele assenze, in assenza peraltro di esercizio del poteredisciplinare, quando ciò sarebbe stato in contrasto conl’organizzazione aziendale.Con il terzo motivo di ricorso (rubricato come quarto), la societàricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare,dell’art. 69-bis del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360primo comma (n. 3) c.p.c., perché la Corte d’appello non avevaconsiderato che la presunzione di subordinazione di cui all’art.69-bis del d.lgs. n. 276/03, ai sensi del comma 3, nonopererebbe con riferimento alle prestazioni lavorative svolteNumero registro generale 12411/2021nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamentoN umero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 17742/2026richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero adData pubblicazione 03/06/2026appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati adetti specifici requisiti e condizioni, quindi, non opererebbe peri fisioterapisti che sono iscritti a un albo professionale ancheprima della sua obbligatorietà ai sensi della legge n. 3 del 2018e del DM 13.3.18.Con il quarto motivo di ricorso (rubricato come quinto), lasocietà ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, perviolazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché in riferimentoad alcune posizioni lavorative (cfr. p. 26 del ricorso), l’Inps nonaveva sollevato alcuna censura, mentre la Corte si era, di fatto,pronunciata d’ufficio sul merito anche dei predetti specificicontratti,” sanando” sostanzialmente, l’atto di appello.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili, in quanto contestanol’accertamento in fatto espresso dalla Corte d’appello, sugliindici rivelatori della subordinazione, infatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa lasussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 12411/2021Numero sezionale 2086/2026c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionaNummeeron dti ora ccolta generale 17742/2026Data pubblicazione 03/06/2026(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 13071/24).Nella specie, la Corte territoriale ha verificato la sussistenzadegli elementi sintomatici della subordinazione (cfr. pp. 4 e ss.,in particolare p. 8 sul profilo della monocommittenza e p. 9 dellasentenza impugnata, sulla eterodeterminazione), rispetto airapporti lavorativi oggetto del verbale di accertamento ispettivo,di talché ne è precluso il riesame, ex se, nel giudizio dilegittimità.Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la società ricorrentenon riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nelgiudizio di merito, così che la censura appare formulata per laprima volta nella presente sede di legittimità.Il quarto motivo è da rigettare, in quanto proprio da quantoriportato dalla società ricorrente, l’Inps si era riportatointegralmente a quanto emerso in sede ispettiva (cfr. p. 26 delricorso), quindi aveva richiamato tutta la contestazioneoriginaria.Non solo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della selezionedelle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato internose non censurate e quindi devolute in appello, occorre averriguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivataanche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riaprela cognizione sull’intera statuizione che abbia affermatoNumero registro generale 12411/2021l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoN umero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 17742/2026ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 11811/2024).Data pubblicazione 03/06/2026Pertanto, l’Inps, riportandosi al verbale ispettivo, avevacensurato tutta la decisione di primo grado che aveva accoltointegralmente l’opposizione della società ricorrente.La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, ove dovuto, da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino