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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40686/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Prato del 10 gennaio 2011, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in considerazione dell'omessa diminuzione per il rito abbreviato, dovendosi dare prevalenza alla moti- vazione, emergendo un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, con- tenuto nel dispositivo.

2.2. Vizio di motivazione conseguente all'errore materiale indicato al punto 2.1.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine ad entrambi i motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di con- trasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).

Si è altresì affermato che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717).

2. Ciò premesso, il contrasto tra la motivazione (non contestuale) e il dispositivo deve risolversi con la prevalenza di quest'ultimo.

Nella motivazione della sentenza è indicato che la pena finale di anni uno di 91 reclusione ed euro quattrocento di multa, deve essere ridotta per il rito abbreviato, ' senza che il relativo calcolo sia stato sviluppato.

Nel dispositivo è indicata la sola pena finale complessiva suindicata.A prescindere dall'approssimazione redazionale nella stesura del provvedimento, non sussistono affatto elementi certi e logici idonei a sovvertire la regola, sia pur non assoluta, della prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

Il dispositivo, infatti, non contiene nessun riferimento elemento dal quale possa desumersi che l'organo giudicante intendesse disporre un'ulteriore riduzione.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Prato del 10 gennaio 2011, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in considerazione dell'omessa diminuzione per il rito abbreviato, dovendosi dare prevalenza alla moti- vazione, emergendo un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, con- tenuto nel dispositivo. 2.2. Vizio di motivazione conseguente all'errore materiale indicato al punto 2.1.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine ad entrambi i motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di con- trasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). Si è altresì affermato che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717). 2. Ciò premesso, il contrasto tra la motivazione (non contestuale) e il dispositivo deve risolversi con la prevalenza di quest'ultimo. Nella motivazione della sentenza è indicato che la pena finale di anni uno di 91 reclusione ed euro quattrocento di multa, deve essere ridotta per il rito abbreviato, ' senza che il relativo calcolo sia stato sviluppato. Nel dispositivo è indicata la sola pena finale complessiva suindicata.A prescindere dall'approssimazione redazionale nella stesura del provvedimento, non sussistono affatto elementi certi e logici idonei a sovvertire la regola, sia pur non assoluta, della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Il dispositivo, infatti, non contiene nessun riferimento elemento dal quale possa desumersi che l'organo giudicante intendesse disporre un'ulteriore riduzione. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere est
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