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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34397/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte.

Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris