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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44132/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere il vicino di casa, che avrebbe confermato la versione dell'imputato circa quanto verificatosi in occasione di un precedente controllo, non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla non indispensabilità dell'esame ai fini della decisione, atteso che il vicino avrebbe potuto riferire di un episodio diverso, neppure precisamente collocato nel tempo, mentre nel caso di specie, gli operanti si erano recati due volte a casa del ricorrente, avevano suonato ripetutamente e constatato il perfetto funzionamento del citofono (pag. 2); considerato, inoltre, che anche il secondo motivo afferente al vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, risulta parimenti non consentito in sede di legittimità, essendo reiterativo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito (pag. 3 con riferimento al volontario allontanamento dall'abitazione, non risultando provata la versione difensiva); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere il vicino di casa, che avrebbe confermato la versione dell'imputato circa quanto verificatosi in occasione di un precedente controllo, non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla non indispensabilità dell'esame ai fini della decisione, atteso che il vicino avrebbe potuto riferire di un episodio diverso, neppure precisamente collocato nel tempo, mentre nel caso di specie, gli operanti si erano recati due volte a casa del ricorrente, avevano suonato ripetutamente e constatato il perfetto funzionamento del citofono (pag. 2); considerato, inoltre, che anche il secondo motivo afferente al vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, risulta parimenti non consentito in sede di legittimità, essendo reiterativo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito (pag. 3 con riferimento al volontario allontanamento dall'abitazione, non risultando provata la versione difensiva); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris