CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38677/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 09/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 26/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali art. 646 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge ex artt. 516 e 521 c.p.p. posto che l'imputato al momento di effettuazione delle operazioni dell'Il e 19 settembre 2014 non era più amministratore della società e non aveva quindi la disponibilità del denaro versato sui conti. Con memoria depositata in cancelleria il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la fondatezza del ricorso e chiedeva la conferma della sentenza di appello. Con note depositate in cancelleria la difesa dell'imputato insisteva nei motivi di ricorso deducendo in particolare la violazione dell'art. 521 c.p.p. quanto alle condotte per le quali è intervenuta condanna. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è integralmente fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il giudice di appello ha già spiegato come le operazioni effettuate siano risultate univocamente riferibili all'imputato, che peraltro ha anche ammesso di averle eseguite in sede di appello, come risulta dagli accertamenti bancari, dal possesso del token bancario, dalla confessione stragiudiziale resa al teste Vittori. Tale valutazione appare esente da ogni illogicità tanto più manifesta non sussistendo una diversità sostanziale nella posizione del ricorrente alla data di effettuazione del secondo e terzo impossessamento avendo ancora a quella data il possesso degli oggetti che gli permettevano l'accesso al conto corrente ed il trasferimento dei fondi così che deve essere esclusa la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Quanto al secondo motivo lo stesso è manifestamente infondato poiché, come già riferito, al momento dell'esecuzione delle operazioni il Cirella era ancora nel possesso dei codici del conto corrente e del token che gli permisero di compiere l'azione delittuosa e pertanto aveva ancora il possesso delle somme di denaro sul conto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. v che liquida in euro 2.050,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 1