Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 8/1980
ECLI:IT:COST:1980:8
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza del 14 febbraio 1976, emessa in causa Borri c/
INPS, il Pretore di Trieste ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.
636, nel testo modificato dall'art. 2 legge 1952 n. 218 e sostituito
dall'art. 22 legge 1965 n. 903, e dell'art. 24 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nella parte in cui dette norme subordinano il diritto a
pensione di riversibilità, dei fratelli e sorelle superstiti
permanentemente inabili al lavoro, alla condizione che l'inabilità
sussista "al momento della morte del dante causa".
La violazione del precetto dell'eguaglianza si verificherebbe,
secondo il giudice a quo, all'interno stesso della categoria dei
collaterali, per la irrazionale ed ingiustificata esclusione, dalla
detta forma di tutela previdenziale, dei collaterali divenuti inabili
"successivamente" al decesso del familiare assicurato.
Del carattere immotivato di tale esclusione avrebbe, appunto,
tenuto conto la Corte nel dichiarare illegittime, con sentenza n. 36
del 1975, norme della legislazione pensionistica di guerra (art. 77
legge 1950 n. 648 e art. 75 legge 1968 n. 313) contenenti disciplina
analoga a quella ora denunziata.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INPS ed ha
eccepito l'infondatezza della questione, sul rilievo che la diversità
di trattamento, tra collaterali inabili alla morte del familiare
assicurato o pensionato INPS. e collaterali divenuti inabili
successivamente a tale evento, trarrebbe giustificazione dalla
sostanziale differenza delle situazioni poste a raffronto.
:
1. - Vengono, come in narrativa detto, denunciati per dubbio di
illegittimità costituzionale l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,
nel testo ora risultante dall'art. 22 legge 1965 n. 903, e l'art. 24
della legge 1969 n. 153, per la parte in cui dette norme subordinano il
diritto a pensione, di fratelli e sorelle superstiti permanentemente
inabili al lavoro, alla condizione che l'inabilità sussista "al
momento della morte del dante causa".
Tale disciplina, ad avviso del pretore di Trieste che ha sollevato
la questione, confliggerebbe con l'art. 3 della Costituzione, dando
luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento all'interno della
categoria dei collaterali superstiti ed inabili al lavoro, con il farne
dipendere la tutela previdenziale esclusivamente da un requisito
temporale, quale il momento di insorgenza dell'inabilità lavorativa,
del tutto inidoneo a creare sostanziali differenze tra le due
fattispecie.
Ulteriore argomento a conferma della denunciata incostituzionalità
della normativa impugnata si trarrebbe, sempre secondo il giudice a
quo, dalla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della
Corte n. 36 del 25 febbraio 1975, relativa a disposizione analoga
contenuta nella legislazione pensionistica di guerra, ritenuta appunto
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e proprio con riguardo
alla omessa previsione di rilevanza, per i collaterali, della
inabilità successiva.
2. - La questione non è fondata.
Valgono, invero - a motivare l'infondatezza dei rilievi di
illegittimità prospettati in merito all'esclusione, dalla pensione di
riversibilità, dei collaterali inabili al lavoro, divenuti tali dopo
la morte del familiare assicurato o pensionato - le stesse
considerazioni svolte nella sentenza n. 7 in pari data, emessa da
questa Corte, relativamente ad analoga esclusione del trattamento
previdenziale (desumibile da altra disposizione del medesimo art. 13
del r.d.l. n. 636 del 1939) per gli orfani maggiorenni superstiti
divenuti inabili al lavoro successivamente al decesso del loro
genitore.
È appena il caso qui di ripetere che, anche per i collaterali,
l'invalidità successivamente insorta evidenzia una eventuale
situazione di bisogno che non è in collegamento temporale e causale
con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori
delle esigenze di garanzia di "continuità" di sostentamento cui
risponde l'istituto della riversibilità.
E tale disciplina non è comparabile con quella della pensione
indiretta di guerra (come risultante dalla menzionata sentenza 1975 n.
36 della Corte), che è stata ritenuta rispondente ad esigenze di
ordine naturale ed etico peculiari di quel regime.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria),
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e poi
sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento
alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della
previdenza sociale), e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), per la parte in cui subordinano il diritto a
pensione di riversibilità dei collaterali permanentemente inabili al
lavoro alla condizione che tale invalidità sussista "al momento della
morte del dante causa", sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere