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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12829/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg.

Ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto della relazione della Polizia di Stato, nella quale il detenuto era evidenziato come soggetto di elevata pericolosità sociale, e dei numerosi carichi pendenti (commessi anche in periodi recenti, nel 2018 e 2019) in modo ineccepibile ha ritenuto che lo stesso, prima di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione, dovesse affrontare un congruo periodo di osservazione e trattamento inframurario, finalizzati alla sua responsabilizzazione.Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322).

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimiíe contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. Ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto della relazione della Polizia di Stato, nella quale il detenuto era evidenziato come soggetto di elevata pericolosità sociale, e dei numerosi carichi pendenti (commessi anche in periodi recenti, nel 2018 e 2019) in modo ineccepibile ha ritenuto che lo stesso, prima di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione, dovesse affrontare un congruo periodo di osservazione e trattamento inframurario, finalizzati alla sua responsabilizzazione.Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimiíe contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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