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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09441/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.17180/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio “Gianni, Origoni, Grippo, [OSCURATO:PERSONA]”F.; -controricorrente- avverso la sentenza 1756/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 12 aprile 2017, depositata in data 18 aprile 2017 e non notificata. tributi r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. L ’ Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]. che resiste con controricorso, avverso l a sentenza 1756/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 12 aprile 2017, depositata in data 18 aprile 2017 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento relativa alla maggiore Ires dovuta per l’anno 2010, limitatamente all’applicazione delle sanzioni.

2. C on l a sentenza impugnata, la C.t.r ., richiamando e confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che fosse corretta la disapplicazione delle sanzioni in quanto ricorreva nella specie un’ipotesi di oggettiva incertezza normativa, di cui all’art.6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

In particolare, la questione atteneva all’individuazione della norma applicabile ratione temporisin relazione ai limiti alla deduzione fiscale delle perdite di esercizio, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.23, comma 9, d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.11, che aveva modificato l’art.84 T.u.i.r.

Nella specie, la C.t.r. riteneva che le sanzioni dovessero essere disapplicate perché l’incertezza riguardava una norma di particolare complessità, priva di una disciplina transitoria, sull’interpretazione della quale era successivamente intervenuta l’Agenzia delle entrate con una propria circolare.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Parte controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 197/2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2,l d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, e dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in merito alla esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 84 T.u.i.r., come modificato dall'art. 23,comma 9, del d.l. 6 luglio 2011 , n. 98, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo l’Agenzia ricorrente, nel caso in esame non sussisterebbe alcuna "oggettiva incertezza" sulla portata, l'interpretazione, il contenuto e l'ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 84 T.u.i.r., come modificato dall'art. 23,comma 9, d.l. 6 luglio 2011 , n. 98.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto i giudici di secondo grado, pur confermando la debenza degli interessi a fronte dell'omesso versamento del secondo acconto Ires relativo al periodo d'imposta 2010, hanno annullato le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente l’invocata obiettiva incertezza normativa riguardo alle modalità applicative del novellato art. 84 del Tuir.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini dell'applicabilità della esimente invocata da controparte, non sia sufficiente il semplice dubbio interpretativo, poiché l'incertezza deve consistere nell ’ oggettiva e determinante perplessità sul significato della norma, tale da rendere assai difficoltosa l'individuazione del suo esatto contenuto e possibile una pluralità di interpretazioni divergenti. r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Preliminarmente, vista l’istanza di sospensione presentata da parte contribuente ai sensi dell’art.1, comma 197, l. n.197/2022,la Corte dispone che il giudiziogià da sospendersi fino al 10 luglio 2023 , resti sospeso fino al 10 ottobre 2023 (art. 20 D.L. 30 marzo 2023, n.34)e rinvia a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio sospeso fino al 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.17180/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio “Gianni, Origoni, Grippo, [OSCURATO:PERSONA]”F.; -controricorrente- avverso la sentenza 1756/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 12 aprile 2017, depositata in data 18 aprile 2017 e non notificata. tributi r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L ’ Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]. che resiste con controricorso, avverso l a sentenza 1756/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 12 aprile 2017, depositata in data 18 aprile 2017 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento relativa alla maggiore Ires dovuta per l’anno 2010, limitatamente all’applicazione delle sanzioni. 2. C on l a sentenza impugnata, la C.t.r ., richiamando e confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che fosse corretta la disapplicazione delle sanzioni in quanto ricorreva nella specie un’ipotesi di oggettiva incertezza normativa, di cui all’art.6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472. In particolare, la questione atteneva all’individuazione della norma applicabile ratione temporisin relazione ai limiti alla deduzione fiscale delle perdite di esercizio, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.23, comma 9, d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.11, che aveva modificato l’art.84 T.u.i.r. Nella specie, la C.t.r. riteneva che le sanzioni dovessero essere disapplicate perché l’incertezza riguardava una norma di particolare complessità, priva di una disciplina transitoria, sull’interpretazione della quale era successivamente intervenuta l’Agenzia delle entrate con una propria circolare. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Parte controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 197/2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2,l d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, e dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in merito alla esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 84 T.u.i.r., come modificato dall'art. 23,comma 9, del d.l. 6 luglio 2011 , n. 98, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia ricorrente, nel caso in esame non sussisterebbe alcuna "oggettiva incertezza" sulla portata, l'interpretazione, il contenuto e l'ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 84 T.u.i.r., come modificato dall'art. 23,comma 9, d.l. 6 luglio 2011 , n. 98. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto i giudici di secondo grado, pur confermando la debenza degli interessi a fronte dell'omesso versamento del secondo acconto Ires relativo al periodo d'imposta 2010, hanno annullato le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente l’invocata obiettiva incertezza normativa riguardo alle modalità applicative del novellato art. 84 del Tuir. Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini dell'applicabilità della esimente invocata da controparte, non sia sufficiente il semplice dubbio interpretativo, poiché l'incertezza deve consistere nell ’ oggettiva e determinante perplessità sul significato della norma, tale da rendere assai difficoltosa l'individuazione del suo esatto contenuto e possibile una pluralità di interpretazioni divergenti. r.g. n.17180/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Preliminarmente, vista l’istanza di sospensione presentata da parte contribuente ai sensi dell’art.1, comma 197, l. n.197/2022,la Corte dispone che il giudiziogià da sospendersi fino al 10 luglio 2023 , resti sospeso fino al 10 ottobre 2023 (art. 20 D.L. 30 marzo 2023, n.34)e rinvia a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio sospeso fino al 1
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