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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12634/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo l'impugnazione della parte civile, in parziale riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile per il fatto di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della affermazione di responsabilità civile, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; esso, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di quando chiaro e coerente delineato dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo l'impugnazione della parte civile, in parziale riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile per il fatto di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della affermazione di responsabilità civile, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; esso, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di quando chiaro e coerente delineato dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris