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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 29211/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MNOUNI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,é ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa in relazione alla sottrazione di ener- gia elettrica mediante la realizzazione di derivazione che consentiva di colle- garsi direttamente ai cavi di distribuzione dell'ente erogatore (Enel).

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risultava provata, oltre ogni ra- gionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti e alla realizzazione della derivazione, con particolare riferimento al- tresì alla ricorrenza delle circostanze aggravanti.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di fornitura attuata mediante l'allaccio abusivo ai cavi di distribuzione del servizio elettrico integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappre- sentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi abbia ope- rato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440) della manomissione e sul punto il giudice distrettuale ha fornito congrua e logica motivazione, laddove l'imputato era l'unico ad avere interesse ad operare la manomissione in quanto utilizzatore dell'abitazione fornita dal servizio.

Sul punto le censure risultano in fatto e e del tutto generiche.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MNOUNI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,é ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa in relazione alla sottrazione di ener- gia elettrica mediante la realizzazione di derivazione che consentiva di colle- garsi direttamente ai cavi di distribuzione dell'ente erogatore (Enel). 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risultava provata, oltre ogni ra- gionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti e alla realizzazione della derivazione, con particolare riferimento al- tresì alla ricorrenza delle circostanze aggravanti. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di fornitura attuata mediante l'allaccio abusivo ai cavi di distribuzione del servizio elettrico integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappre- sentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi abbia ope- rato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440) della manomissione e sul punto il giudice distrettuale ha fornito congrua e logica motivazione, laddove l'imputato era l'unico ad avere interesse ad operare la manomissione in quanto utilizzatore dell'abitazione fornita dal servizio. Sul punto le censure risultano in fatto e e del tutto generiche. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere est
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