CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3719/2017 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 730/2016 depositata il 14/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’ a ppello di L’Aquila, con sentenza n. 730/2016, confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, dipendente MIUR, volte a far dichiarare l’illegittimità della trattenuta/riduzione del R.G.N. 3719/2017 Pag.2,5% operata dall’Amministrazione sull’80% della retribuzione e, per l’effetto, condannare il MIUR alla restituzione delle somme trattenute illegittimamente; 2. la Corte territoriale, al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame, rammentava che il dipendente, assunto successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto, come stabilito dall’art. 2120 cod. civ. e dalla l. n. 297/1982, e non al vecchio regime di t.f.s.; precisava che, difatti, la trattenuta operata in busta paga non riguardava il t.f.s. ma era stata operata dall’Amministrazione con funzione compensativa, perché determinata al fine di garantire la parità retributiva tra “vecchi” e “nuovi” assunti secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2 e 3, del DPCM 20 Dicembre 1999; ricordava che precedentemente ai dipendenti MIUR veniva pagato il t.f.s.- indennità di buonuscita -, e che a tal fine veniva applicato il c.d. contributo per opera di previdenza, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973, che prevedeva una aliquota del 9,60%, di cui il 2,5% a carico del dipendente; assumeva che, a seguito della riforma del sistema pensionistico italiano, si era stabilito il passaggio dal sistema di calcolo delle pensioni retributivo, basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, a quello contributivo, basato sull’ammontare dei contributi versati; la l. n. 335/95, in particolare, e le successive disposizioni attuative avevano esteso ai dipendenti pubblici l’istituto del t.f.r. agli assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e a coloro che, assunti in precedenza, avevano deciso di aderirvi; rilevava che in presenza di un regime di t.f.r. la retribuzione netta non subiva alcuna rivalsa e che, pertanto, la retribuzione netta dei dipendenti in nuovo regime di t.f.r. sarebbe stata superiore agli altri dipendenti in “vecchio” regime di t.f.s.; rilevava altresì che, al fine di ristabilire un regime paritario di retribuzione netta tra tutti i dipendenti, il DPCM del 20 Dicembre 1999, in attuazione dell’art. 26, comma 19, L. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito; riteneva che la trattenuta sul nuovo regime di t.f.r. non fosse dovuta ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, che opera solo per i dipendenti in regime di t.f.s., ma che tale trattenuta risultasse comunque legittima nel rispetto della invarianza retributiva prevista dalla normativa adottata a seguito del passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo e, dunque, della parità di trattamento tra i dipendenti di “vecchio” e “nuovo” regime; 4. ricorre per la cassazione della sentenza il dipendente [OSCURATO:PERSONA]Angelo sulla base di un unico motivo; 5. il MIUR non ha svolto attività difensiva; R.G.N. 3719/2017 Pag.6. è stato successivamente depositato rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore; 2. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 3. nello specifico il MIUR intimato non ha svolto attività difensiva; 4. va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 5. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva; 6. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,