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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19154/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 04/05/2023 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 04/05/2023, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina consumata, rapina tentata e lesioni personali.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione).

Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, di conseguenza, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.

È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduce la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Né si può ritenere corretto l'eventuale richiamo all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., poiché tale norma non trova applicazione con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Inoltre, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena.

Ciò anche per le differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen.

Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr., Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).In ogni caso, in tema di «patteggiannento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche che avrebbe ridotto la misura della pena), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi - qui non ricorrente - di illegalità della pena concordata (cfr., Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 04/05/2023 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 04/05/2023, la Corte di appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina consumata, rapina tentata e lesioni personali. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione). Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, di conseguenza, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduce la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Né si può ritenere corretto l'eventuale richiamo all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., poiché tale norma non trova applicazione con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Inoltre, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Ciò anche per le differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr., Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).In ogni caso, in tema di «patteggiannento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche che avrebbe ridotto la misura della pena), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi - qui non ricorrente - di illegalità della pena concordata (cfr., Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19154/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris