CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 26228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22450/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 97/2021depositata il 02/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22450/2021 Cron. Rep. C.C. 18/6/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ. la Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che, previo accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte della convenuta, di un complesso immobiliare oggetto di un precedente contratto di leasing, la stessa fosse condannata al rilascio di quel bene; che si costituì in giudizio la società convenuta, rilevando che vi era cessazione della materia del contendere a causa della pendenza di trattative aventi ad oggetto l’acquisto del complesso immobiliare e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda, condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese processuali; che la decisione è stata impugnata dalla parte soccombente e nel giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in nome e per conto della Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA].; che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a due motivi; che resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non in proprio, ma in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA], come da atto di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che , con atto del 15 giugno 2024, il difensore della società ricorrente, munito della relativa procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi perfezionato tra le parti, nelle more, un accordo transattivo globale; che il difensore della società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle relative spese; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e , stante l’accettazione della rinuncia , non si deve provvedere sulle spese, secondo la previsione del l’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui non ricorrono i presupposti processuali perché la società ricorrente sia tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella c