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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 39294/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 4 giugno scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per il delitto di detenzione a fine di cessione a terzi di 2,130 chilogrammi di cocaina.

2. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta.

2.1. Quanto al primo profilo, l'indagato nega qualsiasi sua relazione con quella sostanza stupefacente, sostenendo che il luogo ove la stessa era detenuta è quello in cui egli svolge legittimamente la sua attività commerciale di compravendita di autovetture e dove si trovava, nel frangente, per concludere una trattativa in corso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli estraneo ai fatti.

La detenzione di tale sostanza, infatti, va ascritta unicamente al proprio fratello Jamal, presente nell'occasione e, per sua stessa ammissione, unico responsabile.

Tanto premesso, egli denuncia la carenza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione, anzitutto, nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato in malam partem il dubbio sulla presenza - da lui allegata - di varie autovetture, oggetto della sua attività commerciale, sul piazzale circostanze il container in cui la droga è stata rinvenuta.

Inoltre, lamenta la mancata spiegazione, da parte di quei giudici, dei motivi per cui debba escludersi l'ipotesi della sua mera connivenza rispetto agli autori del reato, non contenendo l'ordinanza la specificazione delle modalità attraverso cui si sarebbe manifestato il suo contributo alla realizzazione del delitto.

2.2. In punto di esigenze cautelari, poi, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine all'attualità del ritenuto pericolo di recidiva, sotto il profilo della necessaria permanenza di una situazione di fatto favorevole alla ripetizione delle condotte; nonché l'illogicità del giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e non anche di altre misure, quali gli arresti domiciliari con controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati, oltre che volti ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.

2. In punto di gravità indiziaria, l'ordinanza valorizza il quantitativo di sostanza, la presenza di ampio armamentario per il confezionamento, l'esposizione dell'una e dell'altro alla vista di chiunque entrasse in quel container, la presenza di oltre 36.000 euro in contanti nonché di ritagli e blocchetti con nomi e cifre, l'assenza di altre autovetture sul piazzale, l'allocazione da tutt'altra parte della sede della ditta di commercio di automobili dell'indagato, la presenza, a carico di quest'ultimo, di precedenti specifici.

Nessuno di questi dati di fatto è contestato dal ricorrente, se non quello della presenza di altre autovetture sul piazzale, che tuttavia non trova smentita negli atti disponibili e la cui effettività o meno, semmai rilevante, è comunque questione di merito, non interessante in questa sede.

Sulla base, dunque, di un tale ordito probatorio, l'osservazione del Tribunale, per cui un'attività così rischiosa non si sarebbe mai potuta svolgere in presenza di estranei, si mostra del tutto lineare sul piano logico e, perciò, non censurabile dal giudice di legittimità.

Coerente, pertanto, è la conclusione nel senso dell'ascrivibilità della codetenzione di tale sostanza anche all'indagato, con conseguente spiegazione implicita della non configurabilità di una sua mera connivenza.

3. Analoghe considerazioni debbono rassegnarsi in punto di esigenze cautelari.

La deduzione compiuta dal Tribunale sulla scorta di quei dati di fatto, nel senso di un inserimento stabile del ricorrente nel mercato degli stupefacenti e di una rete di relazioni criminose «inquietante» (testuale), è perfettamente consequenziale sul piano logico e giustifica senza forzature una prognosi di reiterazione criminosa concreta ed attuale.

4. Irrilevante, infine, è il motivo attinente all'adeguatezza della custodia in carcere, essendo stata quest'ultima sostituita nelle more con una misura non custodia le.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P 'dente Mart.no R sati Depositato in cancene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 4 giugno scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per il delitto di detenzione a fine di cessione a terzi di 2,130 chilogrammi di cocaina. 2. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta. 2.1. Quanto al primo profilo, l'indagato nega qualsiasi sua relazione con quella sostanza stupefacente, sostenendo che il luogo ove la stessa era detenuta è quello in cui egli svolge legittimamente la sua attività commerciale di compravendita di autovetture e dove si trovava, nel frangente, per concludere una trattativa in corso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli estraneo ai fatti. La detenzione di tale sostanza, infatti, va ascritta unicamente al proprio fratello Jamal, presente nell'occasione e, per sua stessa ammissione, unico responsabile. Tanto premesso, egli denuncia la carenza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione, anzitutto, nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato in malam partem il dubbio sulla presenza - da lui allegata - di varie autovetture, oggetto della sua attività commerciale, sul piazzale circostanze il container in cui la droga è stata rinvenuta. Inoltre, lamenta la mancata spiegazione, da parte di quei giudici, dei motivi per cui debba escludersi l'ipotesi della sua mera connivenza rispetto agli autori del reato, non contenendo l'ordinanza la specificazione delle modalità attraverso cui si sarebbe manifestato il suo contributo alla realizzazione del delitto. 2.2. In punto di esigenze cautelari, poi, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine all'attualità del ritenuto pericolo di recidiva, sotto il profilo della necessaria permanenza di una situazione di fatto favorevole alla ripetizione delle condotte; nonché l'illogicità del giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e non anche di altre misure, quali gli arresti domiciliari con controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati, oltre che volti ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. 2. In punto di gravità indiziaria, l'ordinanza valorizza il quantitativo di sostanza, la presenza di ampio armamentario per il confezionamento, l'esposizione dell'una e dell'altro alla vista di chiunque entrasse in quel container, la presenza di oltre 36.000 euro in contanti nonché di ritagli e blocchetti con nomi e cifre, l'assenza di altre autovetture sul piazzale, l'allocazione da tutt'altra parte della sede della ditta di commercio di automobili dell'indagato, la presenza, a carico di quest'ultimo, di precedenti specifici. Nessuno di questi dati di fatto è contestato dal ricorrente, se non quello della presenza di altre autovetture sul piazzale, che tuttavia non trova smentita negli atti disponibili e la cui effettività o meno, semmai rilevante, è comunque questione di merito, non interessante in questa sede. Sulla base, dunque, di un tale ordito probatorio, l'osservazione del Tribunale, per cui un'attività così rischiosa non si sarebbe mai potuta svolgere in presenza di estranei, si mostra del tutto lineare sul piano logico e, perciò, non censurabile dal giudice di legittimità. Coerente, pertanto, è la conclusione nel senso dell'ascrivibilità della codetenzione di tale sostanza anche all'indagato, con conseguente spiegazione implicita della non configurabilità di una sua mera connivenza. 3. Analoghe considerazioni debbono rassegnarsi in punto di esigenze cautelari. La deduzione compiuta dal Tribunale sulla scorta di quei dati di fatto, nel senso di un inserimento stabile del ricorrente nel mercato degli stupefacenti e di una rete di relazioni criminose «inquietante» (testuale), è perfettamente consequenziale sul piano logico e giustifica senza forzature una prognosi di reiterazione criminosa concreta ed attuale. 4. Irrilevante, infine, è il motivo attinente all'adeguatezza della custodia in carcere, essendo stata quest'ultima sostituita nelle more con una misura non custodia le. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P 'dente Mart.no R sati Depositato in cancene
Sentenza Cassazione n. 39294/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris