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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 30381/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto 2022, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni, dal 2012 (capo 1).

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, e stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione dell'indagato — risultando non controversa l'esistenza dell'organizzazione criminale descritta al capo 1) —, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

1.2. È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti associativi.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando due motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt.273 e 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi di prova documentali offerti nel giudizio di riesame, nonché consistente nell'omesso esame delle deduzioni difensive sulla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione in data successiva al 2012 (termine inziale della contestazione).

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 274, 275 e 309 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari che, come si legge a pag. 33, sono piuttosto riferite ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) del quale si annoverano precedenti, erroneamente addebitati al ricorrente.

Manca, in ogni caso, il giudizio di attualità poiché la presunta vicinanza alla 'ndrangheta, a voler tutto concedere, si riferisce al clan "Bella-bella", smantellato da oltre dodici anni a causa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del decesso per cause naturali di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Ripepi ha depositato motivi nuovi segnalando all'attenzione della Corte la decisione emessa sul ricorso proposto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha annullato senza rinvio la custodia cautela-e nei confronti del medesimo, in quanto, come si ha modo di apprendere dalla motivazione di essa, in confronto con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le situazioni paiono del tutto sovrapponibili.

Si sottolinea che il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori appare costituito soltanto dall'attribuzione al Ripepi di un'attività (non meglio precisata) di mero spaccio di droghe e per quantitativi modesti sul territorio del cosentino; attività, tra l'altro, indimostrata (e certamente non riconducibile all'associazione) visto che nessuna delle ben 124 contestazioni per ipotesi ex art. 73,T.U. n. 309 del 1990 elevate nell'ambito del presente procedimento ed attribuite all'associazione, vede coinvolto il Ripepi.

La decisione impugnata non ha considerato che non sussiste alcuna dichiara- zione collaborativa che afferma l'appartenenza di Ripepi alla ‘ndrangheta.

Né, altresì, si riscontrano a carico del Ripepi condanne pregresse per fatti di mafia, ovvero, processi in corso con contestazioni associative.

Quanto alle esigenze cautelari, la valutazione delle stesse è stata sostenuta con argomentazioni scaturite dallo scrutinio di fatti e condotte attribuiti ad altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA] (e non già dell'odierno ricorrente). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 2.0ccorre sottolineare, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, il Tribunale ha evidenziato elementi: - non conferenti: precedenti penali per un tentativo di omicidio del 1998, sorretto da movente passionale, sicché non ascrivibile al contesto di mafia oggetto di indagine; generica attività di spaccio di droga, senza la contestazione del relativo reato; procedimento pendente per il tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che risale al 2005, e che, anche a detta della persona offesa, non è inserito nel contesto mafioso né ha un movente di tal fatta; - inesistenti: presunta precedente partecipazione alla ‘nclrangheta, a fronte dell'assoluzione nel processo cd.

Thelesis; presunto aiuto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'archiviazione del relativo procedimento. 2.1.Quanto ai collaboratori di giustizia, e, in particolare, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce de relato da Lamanna circa la richiesta che Ripepi avrebbe fatto a quest'ultimo in merito a [OSCURATO:PERSONA] (assassinato per ragioni di mafia), il Tribunale ha illogicamente ritenuto che tale richiesta fosse indicativa dell'appartenenza al sodalizio mafioso, mentre la difesa aveva rappresentato, senza ricevere logica confutazione, che il ricorrente cercava unicamente notizie dello scomparso in ragione del legame famigliare con la vittima, che era lo zio.

La difesa, inoltre, aveva dedotto che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] era generico sul ruolo e sul periodo nel quale colloca la circostanza che "in un periodo le armi del clan venivano custodite da [OSCURATO:PERSONA]", nonché smentito sulla rilevante circostanza della presunta responsabilità del ricorrente per l'omicidio di Fiertler (genero di Perrone) — che peraltro risale all'anno 1993, ben prima del periodo oggetto di contestazione — per il quale però [OSCURATO:PERSONA] e suo padre sono stati definitivamente assolti.

Anche tale decisiva censura non ha ricevuto risposta dal Collegio della cautela.

Il Tribunale non ha neanche risposto alle specifiche deduzioni difensive sul difetto di concordanza tra le dichiarazioni di Imperi e quelle di Noblea; il secondo ha riferito che alcuni soggetti "lavoravano" negli stupefacenti per conto di Ripepi, mentre il primo ha riferito che Ripepi "lavorava" per conto di Anello; sicché i narrati non collimano affatto, anzi divergono sulla rilevante circostanza del ruolo dell'indagato.

In entrambi i casi, comunque, il Tribunale non ha spiegato la rilevanza della presunta attività nel settore degli stupefacenti, non essendo stata contestata a Ripepi alcuna condotta in tale campo.

3. Il motivo sulle esigenze cautelari è assorbito dall'acccglimento di quello sui gravi indizi di colpevolezza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto 2022, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni, dal 2012 (capo 1). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, e stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione dell'indagato — risultando non controversa l'esistenza dell'organizzazione criminale descritta al capo 1) —, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti associativi. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt.273 e 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi di prova documentali offerti nel giudizio di riesame, nonché consistente nell'omesso esame delle deduzioni difensive sulla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione in data successiva al 2012 (termine inziale della contestazione). 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 274, 275 e 309 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari che, come si legge a pag. 33, sono piuttosto riferite ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) del quale si annoverano precedenti, erroneamente addebitati al ricorrente. Manca, in ogni caso, il giudizio di attualità poiché la presunta vicinanza alla 'ndrangheta, a voler tutto concedere, si riferisce al clan "Bella-bella", smantellato da oltre dodici anni a causa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del decesso per cause naturali di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Ripepi ha depositato motivi nuovi segnalando all'attenzione della Corte la decisione emessa sul ricorso proposto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha annullato senza rinvio la custodia cautela-e nei confronti del medesimo, in quanto, come si ha modo di apprendere dalla motivazione di essa, in confronto con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le situazioni paiono del tutto sovrapponibili. Si sottolinea che il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori appare costituito soltanto dall'attribuzione al Ripepi di un'attività (non meglio precisata) di mero spaccio di droghe e per quantitativi modesti sul territorio del cosentino; attività, tra l'altro, indimostrata (e certamente non riconducibile all'associazione) visto che nessuna delle ben 124 contestazioni per ipotesi ex art. 73,T.U. n. 309 del 1990 elevate nell'ambito del presente procedimento ed attribuite all'associazione, vede coinvolto il Ripepi. La decisione impugnata non ha considerato che non sussiste alcuna dichiara- zione collaborativa che afferma l'appartenenza di Ripepi alla ‘ndrangheta. Né, altresì, si riscontrano a carico del Ripepi condanne pregresse per fatti di mafia, ovvero, processi in corso con contestazioni associative. Quanto alle esigenze cautelari, la valutazione delle stesse è stata sostenuta con argomentazioni scaturite dallo scrutinio di fatti e condotte attribuiti ad altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA] (e non già dell'odierno ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 2.0ccorre sottolineare, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, il Tribunale ha evidenziato elementi: - non conferenti: precedenti penali per un tentativo di omicidio del 1998, sorretto da movente passionale, sicché non ascrivibile al contesto di mafia oggetto di indagine; generica attività di spaccio di droga, senza la contestazione del relativo reato; procedimento pendente per il tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che risale al 2005, e che, anche a detta della persona offesa, non è inserito nel contesto mafioso né ha un movente di tal fatta; - inesistenti: presunta precedente partecipazione alla ‘nclrangheta, a fronte dell'assoluzione nel processo cd. Thelesis; presunto aiuto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'archiviazione del relativo procedimento. 2.1.Quanto ai collaboratori di giustizia, e, in particolare, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce de relato da Lamanna circa la richiesta che Ripepi avrebbe fatto a quest'ultimo in merito a [OSCURATO:PERSONA] (assassinato per ragioni di mafia), il Tribunale ha illogicamente ritenuto che tale richiesta fosse indicativa dell'appartenenza al sodalizio mafioso, mentre la difesa aveva rappresentato, senza ricevere logica confutazione, che il ricorrente cercava unicamente notizie dello scomparso in ragione del legame famigliare con la vittima, che era lo zio. La difesa, inoltre, aveva dedotto che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] era generico sul ruolo e sul periodo nel quale colloca la circostanza che "in un periodo le armi del clan venivano custodite da [OSCURATO:PERSONA]", nonché smentito sulla rilevante circostanza della presunta responsabilità del ricorrente per l'omicidio di Fiertler (genero di Perrone) — che peraltro risale all'anno 1993, ben prima del periodo oggetto di contestazione — per il quale però [OSCURATO:PERSONA] e suo padre sono stati definitivamente assolti. Anche tale decisiva censura non ha ricevuto risposta dal Collegio della cautela. Il Tribunale non ha neanche risposto alle specifiche deduzioni difensive sul difetto di concordanza tra le dichiarazioni di Imperi e quelle di Noblea; il secondo ha riferito che alcuni soggetti "lavoravano" negli stupefacenti per conto di Ripepi, mentre il primo ha riferito che Ripepi "lavorava" per conto di Anello; sicché i narrati non collimano affatto, anzi divergono sulla rilevante circostanza del ruolo dell'indagato. In entrambi i casi, comunque, il Tribunale non ha spiegato la rilevanza della presunta attività nel settore degli stupefacenti, non essendo stata contestata a Ripepi alcuna condotta in tale campo. 3. Il motivo sulle esigenze cautelari è assorbito dall'acccglimento di quello sui gravi indizi di colpevolezza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cu
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