CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36926/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendola a mesi sei e giorni venti di reclusione, nonché 180 euro di multa, in relazione alla condanna per il reato di furto di una motosega da un esercizio commerciale di Ponderano. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre argomenti di censura. 2.1. Un primo motivo eccepisce vizio di violazione di legge, avuto riguardo alle disposizioni normative che regolano la procedibilità del reato a querela di parte, disciplina applicabile una volta esclusa l'aggravante contestata dell'esposizione alla pubblica fede. In particolare, si contesta che la querela sia stata proposta da un soggetto che, pur qualificandosi come direttore del negozio derubato, non rivestisse realmente tale qualifica, ma fosse un semplice impiegato. La delega a costui conferita dal rappresentante della società titolare dell'esercizio commerciale risulta anch'essa priva delle necessarie indicazioni formali e di autenticazione e colui che si qualifica come "procuratore" non si è avvalso di atti notarili legittimanti. Si richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per inidoneità della querela proposta. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Nei confronti del ricorrente è stata riconosciuta sussistente la circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale solo in ragione della mole dei precedenti penali che grava su di lui, dimenticando i giudici di argomentare con riguardo al se la reiterazione dell'illecito sia o meno sintomo effettivo e concreto di maggiore pericolosità del reo. 2.3. Infine, un terzo motivo di ricorso eccepisce carenza di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria, la cui eccessività era stata denunciata in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'incarico di direttore del negozio al centro del furto risulta con adeguata motivazione accertato nelle pronunce di merito (e del resto anche la denuncia sporta individua il querelante [OSCURATO:PERSONA] come "gestore", corrispondendo tale qualifica alla delega (A6 fornitagli dal procuratore della società titolare dell'esercizio commerciale, che è un punto vendita della catena "OBI"). Ed è noto che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani, Rv. 259289; Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975). La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la legittimazione a proporre querela spetti anche al caporeparto di un supermercato, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (Sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696) ed anche al responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, pur se non munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342). Ciò perché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (così, Sez. U Sciuscio). Dunque, il motivo formulato dal ricorrente, oltre che manifestamente infondato nel merito, è anche fuori fuoco rispetto alla corretta interpretazione della disciplina normativa in tema di procedibilità e querela. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione profusa dalla Corte territoriale per ritenere sussistente la circostanza aggravante della recidiva è congrua ed adeguata, facendo riferimento sì alla consistente mole di precedenti penali del ricorrente, ma indicandone la loro specificità finalistica comune, e cioè l'essere costituiti tutti da condanne per reati rivolti ad aggredire il patrimonio altrui, quale carattere rivelatore della maggior pericolosità sociale dell'imputato. Il risultato argomentativo è coerente con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità e dalla giurisprudenza successiva conforme, in base ai quali è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 4. Il motivo di ricorso che denuncia, infine, l'eccessiva gravosità della dosimetria sanzionatoria e, parallelamente, il vizio di motivazione al riguardo non ha pregio, oltre ad essere formulato mediante una struttura argomentativa generica, che consta di poche battute apodittiche ed enunciative. La Corte d'Appello, d'altro canto, ha risposto all'analoga censura, proposta attraverso l'impugnazione di merito, con una motivazione nient'affatto carente o insufficiente, facendo riferimento alla abilità e callidità della condotta di reato, e, quindi, incentrando le sue ragioni su uno dei principali parametri valutativi stabiliti nell'art. 133 cod. pen., nonché al non trascurabile valore della cosa sottratta, con ciò dimostrando chiaramente di ritenere infondato il motivo d'appello dell'imputato, che invocava soprattutto e proprio il banale valore della refurtiva. Le ragioni del provvedimento impugnato sono logiche e rispondono agli standard motivazionali semplificati che la giurisprudenza di legittimità ha delineato avuto riguardo a fattispecie quale quella in esame, con sanzioni collocate vicino ai limiti edittali. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle