CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 10739/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19235-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 38, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/01/2019 della Commissione tributaria regionale della VALLE D'AOSTA, depositata in data 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] recuperava a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori dazi e IVA relativi a importazione di banane negli anni 1998, 1999 e 2000, con la sentenza n. 11/01/2015 la CTR della Valle d'Aosta confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso dalla società contribuente quale debitore in solido. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, proponeva ricorso per cassazione deducendo, quale primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., <la violazione dell'art. 221 reg. ce n. 2913 cit., nonché dell'art. 11 d.lgs. n. 374 cit., rimproverando alla CTR di essere incorsa in errore, laddove aveva respinto l'eccezione di decadenza dell'ufficio dalla azione di revisione; la contribuente, tra l'altro, osservava che il procedimento penale «non poteva valere quale evento interruttivo idoneo». 3. Questa Corte con sentenza n. 7973 del 2019 accoglieva il predetto motivo, rigettando gli altri, sostenendo che ««la Regionale, limitandosi a dare atto dell'instaurazione del procedimento penale, ha omesso di considerare che il processo penale, se iniziato oltre il triennio, non interrompe di per sé i termini di decadenza dall'azione di prescrizione, perché ciò che dà luogo all'interruzione è la circostanza che prima dello spirare dei termini di decadenza sia intervenuta una notitia criminis che sia «tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta» (Cass. sez. VI n. 24674 del 2015; Cass. sez. trib. n. 20468); una notitia críminis che, è utile rammentare, può anche consistere nella stessa relazione OLAF trasmessa all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria (Cass. sez. trib. n. 615 del 2018)»». Quindi cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR dinanzi alla quale la [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva il giudizio conclusosi con la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell'appello della predetta società. 4. Sostenevano i giudici di appello che nel caso di specie la notizia di reato della G.d.F. di Catania del 26/03/2001, che era «riferita a tutte le operazioni di importazione effettuate da Socoba presso diversi uffici doganali, tra quella in discussione», era intervenuta prima dello spirare dei termini di decadenza del potere accertativo dall'amministrazione doganale con riferimento alle operazioni di importazione effettuate presso la dogana di Aosta, il più risalente nel tempo effettuata il 26 maggio 1998. 5. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 84, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 43 del 1973, 221, comma 4, Reg. CEE n. 2913 del 1992, e 11 del d.lgs. n. 374 del 1990. Il motivo è incentrato sull'illegittimità dell'azione di accertamento per decorso del termine decadenziale in quanto, ad avviso della ricorrente, la notitia criminis individuata dai giudici di appello in quella effettuata dalla G.d.F. in data 26/03/2001 non fosse idonea allo scopo, perché riguardava altra società (la Socoba s.r.I.), perché era stata trasmessa ad un'autorità giudiziaria territorialmente incompetente e perché non ne era scaturito alcun procedimento penale e perché, infine, il processo verbale di constatazione del 26/03/2001 non era quello a base del quale era stato emesso l'atto impositivo. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto» (Cass. n. 24340 del 2018; cfr. anche Cass. n. 13625 del 2019; Cass. n. 29093 del 2018) ovvero, come nel caso di specie, per averne equivocato il contenuto. 3. Nel caso in esame la ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere nel ricorso la notitia criminis della G.d.F. del 26/03/2001 che la CTR, con accertamento in fatto neppure adeguatamente contestato (per come si dirà), ha sostenuto essere «riferita a tutte le operazioni di importazione effettuate da Socoba presso diversi uffici doganali, tra cui quella in discussione (all. 3 delle produzioni delle [OSCURATO:PERSONA])». E la ricorrente nemmeno ha allegato al ricorso il predetto documento, come avrebbe potuto fare in forza del Protocollo d'intesa tra questa Corte ed il Consiglio nazionale forense del 15/12/2017. 4. A quanto fin qui detto aggiungasi che le circostanze, pure dedotte dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ovvero che la notitia criminis era stata inviata ad un'autorità giudiziaria territorialmente incompetente e che sulla base di quella non era stata promosso alcun procedimento penale nei suoi confronti, sono del tutto irrilevanti perché quel che rileva è soltanto che la notizia di reato sia comunque intervenuta nel triennio, dovendosi prescindere dalle vicende processuali che da tale notizia derivano (Cass. n. 8046 del 2013, tra le stesse parti, par. 11.8). 5. Il motivo in esame incorre in un ulteriore vizio di inammissibilità avendo la ricorrente dedotto una violazione di legge per contestare una erronea ricognizione da parte della CTR della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 26110 del 2015, n. 14798 del 2015, n. 640 e n. 3340 del 2019). 5. La ricorrente rimasta soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, de