CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, infatti, di ricorso del tutto generico, che si limita a censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata senza in alcun modo argomentare sul vizio stesso. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]