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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 46535/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento della sentenza per violazione di legge.

Sostiene la difesa che la Corte ha erroneamente calcolato, ai fini del tempo necessario a prescrivere, l'intero periodo di sospensione dovuta all'emergenza COVID-19 (dal 9 marzo all'il. maggio 2020), previsto dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (per come emendato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40), quando invece avrebbe dovuto dare rilievo solo al minore periodo, di trentasette giorni, decorrente dal 4 aprile 2020, giorno in cui era stata fissata l'udienza poi rinviata.

In considerazione del calcolo come correttamente eseguito, la sentenza di appello sarebbe stata pronunciata ventiquattro giorni dopo la maturazione del tempo necessario a prescrivere e non già tredici giorni dopo, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) hanno statuito che la sospensione del termine prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale ed essa opera per l'intero periodo di complessivi sessantaquattro giorni, interpretazione questa che ha avuto l'avallo del giudice delle leggi (Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278).

Non ha alcuna pertinenza con il caso in esame la successiva decisione della Corte costituzionale (sent. 6 luglio 2021, n. 140), richiamata dal ricorrente, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020; la Corte ha osservato che contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, fissata nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Nel caso di specie non vi è stato alcun provvedimento del capo dell'ufficio, considerato che l'udienza di appello era stata originariamente fissata per il 4 aprile 2020, vale a dire all'interno del periodo per il quale il corso della prescrizione era sospeso ex lege per sessantaquattro giorni.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha calcolato l'intero periodo, accertando conseguentemente che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronunzia della sentenza.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; di recente v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Sostiene la difesa che la Corte ha erroneamente calcolato, ai fini del tempo necessario a prescrivere, l'intero periodo di sospensione dovuta all'emergenza COVID-19 (dal 9 marzo all'il. maggio 2020), previsto dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (per come emendato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40), quando invece avrebbe dovuto dare rilievo solo al minore periodo, di trentasette giorni, decorrente dal 4 aprile 2020, giorno in cui era stata fissata l'udienza poi rinviata. In considerazione del calcolo come correttamente eseguito, la sentenza di appello sarebbe stata pronunciata ventiquattro giorni dopo la maturazione del tempo necessario a prescrivere e non già tredici giorni dopo, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) hanno statuito che la sospensione del termine prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale ed essa opera per l'intero periodo di complessivi sessantaquattro giorni, interpretazione questa che ha avuto l'avallo del giudice delle leggi (Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278). Non ha alcuna pertinenza con il caso in esame la successiva decisione della Corte costituzionale (sent. 6 luglio 2021, n. 140), richiamata dal ricorrente, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020; la Corte ha osservato che contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, fissata nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Nel caso di specie non vi è stato alcun provvedimento del capo dell'ufficio, considerato che l'udienza di appello era stata originariamente fissata per il 4 aprile 2020, vale a dire all'interno del periodo per il quale il corso della prescrizione era sospeso ex lege per sessantaquattro giorni. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha calcolato l'intero periodo, accertando conseguentemente che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronunzia della sentenza. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; di recente v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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