CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 72/2024 depositatail 12 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2329/2019, accoglieva domanda dicui all’articolo 2901 c.c. proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del fratello signor [OSCURATO:PERSONA] e della di lui mogliesignora [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto atto di costituzione di fondoNumero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026patrimoniale in cui i convenuti avrebbero posto tutti i loro immobili,pregiudicando così la soddisfazione di credito dell’attrice nei confronti delfratello per l’integrazione della sua quota di legittima, integrazione cheaveva disposto il testamento del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 1novembre 2007.L’[OSCURATO:PERSONA] e la Calvitti interponevano gravame, cui resisteva lacontroparte.Con sentenza n. 72/2024 Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’[OSCURATO:PERSONA] e laCalvitti propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi,illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primocomma, n.4 c.p.c., “nullità sentenza-motivazione erronea ed apparente”,violazione degli articoli 102 e 161 c.p.c., 1414 e 2901 c.c., e 132 n.4c.p.c.1.1 Il giudice d’appello - osservano i ricorrenti – ha rigettato il primomotivo del gravame; avrebbe però errato per non avere tenuto in contoche la controparte aveva proposto anche domanda di simulazione assolutadell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, e che quindi sussistevalitisconsorzio necessario in relazione alle figlie dei ricorrenti. La corteterritoriale “appare consapevole” che vi siano state proprio sia l’azione disimulazione assoluta, sia l’azione revocatoria, vi avrebbe dedicato unamotivazione apparente, offrendo “unicamente argomentazioni relative allitisconsorzio” per l’azione pauliana.1.2 Gli stessi ricorrenti evidenziano l’infondatezza del motivo: il primogiudice aveva accolto soltanto la domanda pauliana (cfr. pagina 5 dellasentenza) e la questione del contraddittorio fu veicolata da loro tramite ilprimo motivo d’appello (cfr. pagine 5-6 della sentenza). Il giudiceNumero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026d’appello, come appunto i ricorrenti stessi ammettono, ha trattato laquestione, rilevando - in modo chiaro e non tramite una motivazioneapparente - che l’azione revocatoria era in tesi, mentre l’azione disimulazione assoluta era stata proposta in subordine (sentenza, pagina10).Né, d’altronde, emerge interesse ex articolo 100 c.p.c. per questo motivo,non avendo il giudice d’appello rigettato la domanda principale, cioè quellapauliana, e dunque non avendo esaminato la domanda subordinata.Da ultimo, va notato che per le questioni di diritto – e quindi come nellapresente situazione - non rileva la motivazione che si percorre, ma ilrisultato giuridicamente corretto o non corretto (solo ad abundantiam, poi,si osserva che la motivazione sussiste ed è comunque sufficiente in ordineall’azione revocatoria).Sotto tutti i profili, dunque, il motivo non ha consistenza.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “nullità sentenza-motivazione meramente apparente”, nonché violazione degli articoli 1414c.c. e 132 n.4 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e4 c.p.c.2.1 Apparente ed anche erronea sarebbe la motivazione con cui la corteterritoriale ha rigettato il motivo d’appello in ordine all’“inammissibilecumulo” delle domande pauliana e simulatoria: tali domande sarebberostate antitetiche, e pertanto ne ricorrerebbe l’inammissibilità.2.2 La corte territoriale ha ben dimostrato, a pagina 10 della sentenzacome sopra già detto, che le domande non sono state proposte in cumulo,bensì in graduazione.La censura, perciò, va rigettata.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “nullità sentenza-motivazione apparente” nonché violazione degli articoli 649, terzo comma,c.c. e 132 n.4 c.p.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4c.p.c.Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/20263.1 Fanno richiamo al terzo motivo d’appello, che la corte territoriale harigettato affermando che “la disposizione testamentaria non è qualificabilecome legato -ciò che dunque impedisce l’operatività della disposizione dicui all’art. 649 c.3 c.c. - bensì come integrazione della quota di legittimadella figlia [OSCURATO:PERSONA] da parte del fratello Antonio e di un’altra germana,per il cui adempimento il de cuius aveva previsto una precisa modalitàtemporale al fine di agevolare l’onerato … Antonio … e non anche perpregiudicare, attraverso la previsione di una decadenza, la beneficiaria”(sentenza, pagina 11).Si dolgono i ricorrenti che la corte territoriale non abbia spiegato “leragioni in fatto e di diritto” per cui non si tratterebbe di legato bensì diintegrazione di quota legittima. Si cita un passo del testamento del decuius per sostenere che le somme in questione non sarebbero state direttea integrare appunto la legittima.3.2 Emerge evidente che i ricorrenti richiedono in realtà a questa Corte uninammissibile accertamento di fatto sul contenuto del testamento, inrelazione al quale il giudice d’appello ha ritenuto l’insussistenza dellaprevisione di un legato, ma soltanto il rispetto della legittima.Orbene, l’esistenza del credito prospettato dalla odierna controricorrenterisulta ormai accertata dal decreto ingiuntivo non opposto, come pureosserva la corte territoriale (ancora a pagina 11 della sentenza), nonrilevando pertanto l’adeguatezza o meno della motivazione in ordine a unaquestione sulla quale si è già formato il giudicato.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’articolo360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliarticoli 2901, 663 c.c. e 132 n.4 c.p.c.4.1 Si dolgono che il giudice d’appello abbia ritenuto essere il creditoinsorto ed esigibile fin dal 2008, per cui il fondo patrimoniale, costituitocon atto pubblico del 9 dicembre 2013, risulta posteriore. E non esserepertanto “necessaria la prova della dolosa preordinazione … del debitore”,Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026essendo sufficiente la sua consapevolezza che l’atto era idoneo “apregiudicare le ragioni creditorie” (il motivo cita questo passo che sirinviene nella pagina 12 della sentenza).Lamentano doversi viceversa nella specie applicare l’articolo 649, terzocomma, c.c., trattandosi di obbligazione sottoposta al termine di cuiall’articolo 663 c.c.4.2 Continuano, invocando gli articoli 649, terzo comma, e 663 c.c., asostenere che si tratti di legato, laddove il giudicato si è già formato inaltro giudizio nel senso di integrazione della legittima. Così infatti rileva lasentenza qui impugnata, a pagina 11: “… il credito attivato in viamonitoria originava proprio dalla disposizione testamentaria con cuiCamillo [OSCURATO:PERSONA] (de cuius) ordinava al figlio [OSCURATO:PERSONA] di integrare indanaro la quota di legittima spettante alla sorella … il medesimo [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata opposizione da parte dell'odierno appellante,ha poi dichiarato in data 19.2.2015 definitivamente esecutivo il decretoingiuntivo n.1118/2014, con la conseguenza che il credito ivi riportato eoggetto del presente giudizio è stato ormai accertato con un decretoingiuntivo divenuto definitivo, dunque in grado di fare stato tra le stesseparti anche in altri giudizi ai sensi dell'art. 2909 c.c., il che preclude aquesta Corte ogni ulteriore decisione, anche solo incidenter tantum, sullaesistenza della pretesa creditoria della odierna appellata in ragione delgiudicato sostanziale formatosi sul punto”.Il motivo è quindi privo di consistenza.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli2901 c.c. e 132 n.4 c.p.c.5.1 Si dolgono che la corte d’appello abbia dato una “motivazione erroneaed apparente” laddove afferma che la costituzione del fondo patrimonialesottrae beni alla garanzia creditoria.Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026Riportano un passo del rogito costitutivo del fondo patrimoniale in cui iconiugi dichiarano che rimangono proprietari dei beni posti nel fondostesso; si sostiene inoltre che “si deduceva” che controparte non avevaavviato procedure esecutive. Pertanto non sarebbe stata provata “lamaggiore difficoltà di un’eventuale esecuzione”.5.2 Il motivo palesemente volto a criticare nel merito l’effetto dellacostituzione del fondo patrimoniale - e in parte qua risulta inammissibile -,aggiungendovi l’asserto che la motivazione non sarebbe adeguata –censura, quest’ultima, infondata -. Invero, la motivazione, nelle pagine12-13 della sentenza, affronta la tematica raggiungendo senza dubbio illivello di motivazione sufficiente evincibile dalla regola costituzionale.6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c. violazione degli articoli 185 e 132 n.4 c.p.c.6.1 Lamentano essere la motivazione erronea e contraddittoria là doveviene disatteso il quinto motivo d’appello in ordine al valore confessorioche il primo giudice aveva attribuito alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] all’udienza dell’8 maggio 2019 durante interrogatorio libero.Pertanto, la corte territoriale “non motiva alcunché”, e per di più affermache [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’idoneità del suo “residuopatrimonio” per corrispondere il dovuto alla sorella.6.2 Il motivo è infondato.Nell’impugnata sentenza (pagine 13 ss.) il giudice d’appello si occupa delmotivo denegante il valore confessorio della dichiarazione rilasciata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] all’udienza dell’8 maggio 2019. È sufficiente osservareche, a pagina 14, si rinviene quanto segue: “In ogni caso … il nucleo dellaquaestio iuris non è se [OSCURATO:PERSONA] abbia confessato … ma se … abbiaassolto l’onere probatorio a suo carico, cioè se abbia provato cheCostantina [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto soddisfare il suo credito sul patrimonioresiduo del debitore e tale onere … non è stato assolto”.Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026Non emerge alcuna violazione di legge nell’affermazione della mancanzadella prova della possibilità del pagamento, essendosi invece dinanzi aduna valutazione fattuale; né tantomeno emerge alcuna violazionedell’articolo 185 c.p.c. (la conciliazione non avvenne e ciò qui non rileva).Ne consegue che il motivo è eccentrico, e comunque privo di fondatezza.7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c., 2901 e 2697 c.c.,132 n.4 c.p.c.7.1 Si dolgono che la corte d’appello abbia rigettato il sesto motivo delgravame, ove la parte impugnante “si lamentava che, proposta dacontroparte una domanda di revocatoria semplice …, il Tribunale … avevaritenuto … una revocatoria per dolosa preordinazione”. Viene riportato unpasso della sentenza qui impugnata per contraddirlo nel senso che “ilcredito può dirsi insorto solo con la notifica del decreto ingiuntivo, checorrisponde alla richiesta ex art. 649 c.c. 3° comma … successiva allacostituzione del fondo patrimoniale” (sentenza, pagina 15).7.2 Il motivo è infondatoQuanto all’articolo 649, terzo comma, c.c. va richiamato quanto esposto inrelazione al terzo motivo di ricorso.Per il resto, la censura attiene a passo motivazionale ( v. pagina 15 dellaimpugnata sentenza) ove si qualifica l’applicazione dell’articolo 2901,primo comma, c.c. essendo l’atto dispositivo posteriore all’insorgenza delcredito (così, implicitamente ma inequivocamente, richiamando la pagina12 della sentenza, in cui si era affermato che il credito era già esistente edesigibile il 2 novembre 2008), e ove si accerta altresì la natura gratuitadell’atto dispositivo, con conseguenza sull’elemento soggettivo dellascientia damni, anch’essa già precedentemente riconosciuta.Emerge evidente pertanto l’erroneo riferimento alla dolosa preordinazione,essendosi la corte di merito limitata a valutare la scientia damni.Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/20268. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 96, terzo comma,91 e 92 c.p.c., nonché violazione degli articoli 2909 c.c. e 327 c.p.c.8.1 Il motivo è infondato.La corte territoriale ha ritenuto corretta la condanna ex articolo 96, terzocomma, c.p.c. “pur in assenza di un danno allegato e provato”, essendo ilil gravame risultato fondato “su censure pretestuose, generiche emeramente ripetitive della tesi difensiva già dichiarata manifestamenteinfondata e per questo sanzionata dal Tribunale” ai sensi di tale norma. Sioppone che la sanzione di cui all’articolo 96, terzo comma, presupponemalafede e colpa grave; le censure d’appello, poi, non sarebberoconformate come le descrive la corte territoriale. Perciò la condanna allarifusione delle spese e la sanzione non sarebbero sorrette “da congruamotivazione”; e “in subordine, a tutto voler concedere”, sussisterebbero“quanto meno giusti motivi di compensazione, per cui controparte andràcondannata a restituire le spese di lite versatele dai ricorrenti”.8.2 L’esito del presente motivo non risulta positivo per il ricorrente: per lespese nulla in effetti è censurabile, e la condanna ai sensi dell’articolo 96,terzo comma, c.p.c. è sostenuta da una motivazione che logicamenteall'ampia struttura motivazionale precedente, laddove la corte territorialedichiara ( a pagina 16 dell’impugnata sentenza ) che l'appellante ha creato“un giudizio di gravame del tutto inconsistente, poiché fondato su censurepretestuose, generiche e meramente ripetitive della tesi difensiva giàdichiarata manifestamente infondata e per questo sanzionata dalTribunale” dando luogo ad un "comportamento gravemente scorretto degliappellanti”.Il che, non può sottacersi, comprende anche il non avere sostanzialmenterispettato il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.9. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 6134/2024Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 8934/2026Data pubblicazione 09/04/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro6200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]