CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, ha applicato agli odierni ricorrenti la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana, in relazione ai reati di furto ed altro per i quali hanno ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria, furti commessi all'interno di mezzi pubblici. 2. Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione gli indagati di seguito indicati. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per aver ritenuto sussistenti esigenze cautelari concrete ed attuali senza avere specificato elementi concreti a supporto del pericolo che il ricorrente commetta nuovi delitti. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, per avere ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria per i capi 43-45-47-50 sulla base del riconoscimento informale dell'indagato ad opera della Polizia giudiziaria, senza il rispetto delle regole dettate per la ricognizione di persona. II) Vizio di motivazione, per assenza di valutazione in ordine al valore indiziante da attribuire alla effettuata comparazione tra immagini; anzi, con riferimento ai capi 47 e 50 la valutazione andrebbe in senso contrario alla sussistenza dei gravi indizi non solo sull'identificazione del reo ma sull'an del fatto- reato. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamenta vizio di motivazione, per avere ritenuto la gravità indiziaria in ordine al capo 26, nonostante si dica che il video "non restituisce la dinamica dei fatti come descritta dall'annotazione"; e in ordine al capo 26-bis, lo stesso Tribunale dà atto che il prelievo veniva effettuato da Manolache e Chelaru, mentre il Grigoras veniva visto per un attimo accompagnare i predetti rimanendo al di fuori del bancomat. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili. Sul capo 3, deducono la singolarità delle modalità di riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], non comprendendosi se il riconoscimento sia stato effettuato dalla polizia giudiziaria o dagli stessi giudici del tribunale. In ogni caso, il riconoscimento non risulta sufficientemente qualificato e non vale come ricognizione ex art. 213 cod. proc. pen. Sul capo 5, deducono che la condotta descritta appare difficilmente riconducibile ad un tentativo di furto, permanendo il dubbio in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. Sul capo 11, deducono che sussistono dubbi sull'identificazione degli autori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato personalmente dall'indagato, ed è quindi inammissibile, posto che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato/indagato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2. I restanti ricorsi sono anch'essi inammissibili, in quanto prospettano censure che sviluppano, essenzialmente, considerazioni di merito non consentite nella presente sede di legittimità. Invero, la Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In proposito, è stato sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di "qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. I motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, essendo pacifico che il riconoscimento informale dell'indagato può essere operato dalla polizia giudiziaria, trattandosi di prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01). Nella specie, i verbalizzanti danno atto di avere effettuato il riconoscimento anche sulla base della previa conoscenza dei prevenuti e lo stesso Tribunale afferma che le fattezze degli indagati sono facilmente distinguibili nelle fotografie e nei video in atti. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sviluppa censure in fatto, a fronte di una motivazione non illogica in ordine ai fatti-reato di cui ai capi 26 e 26-bis. In particolare, i giudici di merito affermano il coinvolgimento del prevenuto nel furto della tessera bancomat (e altro) di cui al capo 26 sulla base dell'indebito utilizzo della stessa tessera presso il bancomat di cui al capo 26-bis, ove il Grigoras e i suoi sodali vengono immortalati dalle telecamere di sorveglianza e riconosciuti con certezza dalla polizia giudiziaria. 5. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettano censure in fatto, pretendendo di ottenere in questa sede una non consentita rivalutazione del materiale indiziario, a fronte di un provvedimento che ha congruamente e logicamente delineato il coinvolgimento degli stessi nei reati loro rispettivamente ascritti in sede cautelare. Sul capo 3, il Tribunale afferma che è ben visibile la manovra del [OSCURATO:PERSONA], seduto alle spalle della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], al fine di far transitare la valigetta di quest'ultimo da davanti a dietro; per poi scendere dal mezzo pubblico con la valigetta oggetto di furto. Sul capo 5, il Tribunale riscontra un movimento del Costa ritenuto compatibile con quello del tentativo di apprensione del portafogli. Sul capo 11, il Tribunale non ha dubbi sulla identificazione degli autori del furto, sulla base della visione del video in atti, che vede [OSCURATO:PERSONA] prelevare la borsa appoggiata dalla persona offesa sul sedile accanto al suo; [OSCURATO:PERSONA] parlare con la persona offesa, distraendola, mentre [OSCURATO:PERSONA] le sottrae la borsa e la consegna al [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è vicino agli altri indagati e tutti insieme scendono dal mezzo pubblico dopo il furto.Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in questa sede. 6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 14 ge