CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato aggravato.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputata avrebbe compiuto «atti idonei, diretti in modo non equivoco aimpossessarsi di quattordici prodotti cosmetici di un valore di euro 258,12,prelevandoli dagli scaffali del supermercato “Coop”, sito all'interno del “CentroCommerciale d'Abruzzo”, non riuscendo nell'intento per motivi indipendenti dallasua volontà e segnatamente perché fermata prima che guadagnasse l'uscitapresso il varco “senza acquisti”».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.La ricorrente deduce il difetto della condizione di procedibilità, sostenendoche, «a meno di svista nella consultazione del carteggio processuale»,mancherebbe la querela.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta meramenteapparente all’analoga deduzione mossa con l’atto di appello, limitandosi adaffermare che la querela era stata regolarmente presentata, senza spiegare leragioni della sua conformità al modello legale. Deduce che, nel fascicolodibattimentale, sarebbe presente un atto di querela composto da una sola pagina,priva di sottoscrizione, nonché una querela presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] priva diriferimenti al fatto di reato e alla procura speciale.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.62, n. 4, cod. pen.Contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale dispeciale tenuità, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamentemotivato sul punto, limitandosi ad affermare che i beni oggetto del tentato furtoavevano un valore complessivo non esiguo. La ricorrente sostiene che taleargomentazione non si confronti con i rilievi difensivi, trascurando che il reato èrimasto allo stadio del tentativo e che la merce è stata integralmente restituitasenza alcun danno materiale.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 20-bis cod. pen.Contesta la mancata sostituzione della pena detentiva breve con la penapecuniaria. Sostiene che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta disostituzione sulla sola base dell'esistenza di due precedenti penali della stessaindole, senza fornire un'adeguata motivazione circa l'inidoneità della penasostitutiva a perseguire le finalità rieducative e nonostante la difesa avesseprodotto il «decreto di ammissione al P.S.S.». Al riguardo, osserva che i precedentipenali non costituiscono, di per sé, ragione ostativa, richiedendo il diniego dellasostituzione una specifica valutazione prognostica circa l'inidoneità della penasostitutiva al perseguimento della finalità rieducativa. Assume, infine, che lamancata attivazione, attraverso gli organi territorialmente competenti, dellavalutazione delle capacità reddituali dell’imputata costituisca un errore cheimporrebbe l’annullamento della sentenza.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata, ha presentato conclusioni scrittecon le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.In atti vi è formale querela – presentata da [OSCURATO:PERSONA], «in forza diprocura speciale conferita dalla società Coop» (consegnata in copia alla poliziagiudiziaria) –, che contiene l’istanza di punizione per i fatti oggetto dicontestazione, sommariamente indicati. La querela risulta, inoltre, regolarmentesottoscritta dal medesimo procuratore speciale.Si tratta di atto sicuramente idoneo a costituire la necessaria condizione diprocedibilità, atteso che «è necessario e sufficiente» per la validità della querela«che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine a un fatto-reatosuscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli ocircostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv.282760).1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Va premesso che l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone ungiudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecieconcreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il dannocriminale nella sua globalità (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv.282402). Con particolare al profilo patrimoniale, va ribadito che «l'entità del dannocagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della commissionedel reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum nonvalutabile» (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922). Conparticolare riferimento al tentato furto, va ribadito che «la valutazione del dannopatrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primocomma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma “exante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizioneprobatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto dellasottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022,Loiacono, Rv. 283980).1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Va premesso che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle penesostitutive alla valutazione discrezionale del giudice.Questa Corte ha già evidenziato che: il presupposto da cui deve muovere ilgiudice, al fine di verificare dell'applicazione della pena sostitutiva, «è quello dellavalutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere chele prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazionenon può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, chenecessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena»; il controllodi legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo allasostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generaliche regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema ditrattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congruamotivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad unaprognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involgeil rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelleinsite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenticomportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lullo, n.m.).Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso un’adeguatamotivazione in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, ponendo in rilievogli elementi che l’inducevano a escludere la sussistenza dei presupposti per lasostituzione della pena detentiva e, in particolare, la propensione dell’imputata aviolare le prescrizioni di legge, desunta dalla commissione dei reati per i quali eragià stata in precedenza condannata.Va, infine, evidenziato che le valutazioni sulle capacità reddituali di unimputato vanno effettuate solo se il giudice ritenga la sostituzione adeguata alcaso concreto, alla luce dei criteri sopra esposti.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, l’8 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]