Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31713/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 31/05/2022 (passata in giudicato il 21/03/2023) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di rapina aggravata commesso nel 2021, finalizzata a ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, ha impugnato tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi di violazione di legge, in riferimento all'art. 47 Ord. pen. e di contraddittorietà e omessa motivazione dell'impugnato provvedimento.

La difesa sostiene non esser stata adeguatamente valutata la resipiscenza manifestata dal condannato, come emergente dagli atti redatti dall'equipe della Casa circondariale di Frosinone; trattasi, peraltro, di un soggetto che ha un regolare contratto di affitto e che è stabilmente occupato sotto il profilo lavorativo.

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto.

Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale dì sorveglianza di Roma.

Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità di giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare in vista della concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della presenza - a carico del condannato - di diverse condanne e pendenze, cosi delineandosi un quadro di persistente pericolosità sociale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 31/05/2022 (passata in giudicato il 21/03/2023) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di rapina aggravata commesso nel 2021, finalizzata a ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, ha impugnato tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi di violazione di legge, in riferimento all'art. 47 Ord. pen. e di contraddittorietà e omessa motivazione dell'impugnato provvedimento. La difesa sostiene non esser stata adeguatamente valutata la resipiscenza manifestata dal condannato, come emergente dagli atti redatti dall'equipe della Casa circondariale di Frosinone; trattasi, peraltro, di un soggetto che ha un regolare contratto di affitto e che è stabilmente occupato sotto il profilo lavorativo. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale dì sorveglianza di Roma. Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità di giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare in vista della concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della presenza - a carico del condannato - di diverse condanne e pendenze, cosi delineandosi un quadro di persistente pericolosità sociale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giug
Sentenza Cassazione n. 31713/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris