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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:663
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CJ0522 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 ( *1 ) «Tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Validità — Nota complementare — Concentrato di succo di mela» Nei procedimenti riuniti C-522/07 e C-65/08, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisioni 8 novembre 2007 e , depositate in cancelleria il e il , nelle cause [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C-522/07), e [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C-65/08), LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig.

G. Arestis (relatore), nella funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dai sigg.

J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig.

B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2009, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig.

H. Bleier, Rechtsanwalt; — per la [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH, dal sig.

A. Erben, Rechtsanwalt; — per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg.

G. Wilms e A. Sipos, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256, pag. 1 ), nella sua versione in vigore al tempo dei fatti (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). 2 Tali domande sono state presentate nel contesto di due controversie che vedono contrapposte, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla classificazione nella NC del succo di mela concentrato.

Contesto normativo 3 [OSCURATO:PERSONA] internazionale che ha instaurato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il suo protocollo di modifica del (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] sul SA»), sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio , 87/369/CEE ( GU L 198, pag. 1 ). 4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del detto sistema.

Ciascuna parte contraente si impegna altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non modificarne la portata. 5 L’art. 9 del regolamento n. 2658/87 espone i limiti al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nell’adottare le note complementari: «1.

Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10: a) applicazione della nomenclatura combinata e della [tariffa integrata delle Comunità europee], con particolare riguardo: — alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8, — alle note [complementari]; — (…); b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale; c) modifiche dell’allegato II; d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA]; e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi; f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato; g) questioni relative all’applicazione, al funzionamento ed alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell’ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità. 2.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare: — le aliquote dei dazi doganali; — i prelievi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; — le restrizioni quantitative stabilite in conformità delle disposizioni comunitarie; — le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune.

3. Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci TARIC.

Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all’articolo 12». 6 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (L 264, pag. 1), è entrato in vigore il .

Con una rettifica a tale regolamento ( GU L 276, pag. 92 ), il numero iniziale 2263/2000 è stato sostituito con il n. 2388/2000. 7 Il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 2001, n. 2031, ha modificato l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU L 279, pag. 1 ) ed è, del pari, entrato in vigore il . 8 La modifica finale dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 è stata effettuata, con riferimento ai fatti di cui alle cause principali, mediante il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 7 settembre 2004, n. 1810 ( GU L 327, pag. 1 ), entrato in vigore il . 9 In conformità al regolamento n. 2388/2000, la sottovoce 200970, intitolata «Succhi di mela», così recita: «200970 — Succhi di mela: — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C: 20097011 — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 20097019 — — — altri — — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C: 20097030 — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — altri: 20097091 — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% 20097093 — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% 20097099 — — — — senza zuccheri addizionati». 10 I regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie identiche per le sottovoci rientranti nella sottovoce recante il titolo «Succhi di mela». 11 Secondo il dettato di tali regolamenti, tale sottovoce, che anteriormente recava il n. 200970, è formulata nel modo seguente: «— Succhi di mela: 200971 — — di un valore Brix inferiore o uguale a 20: 20097110 — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — altri: 20097191 — — — — contenenti zuccheri addizionati 20097199 — — — — senza zuccheri addizionati 200979 — — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67: 20097911 — — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 20097919 — — — — altri — — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 20097930 — — — — di valore superiore 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — — altri: 20097991 — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% 20097993 — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30% 20097999 — — — — — senza zuccheri addizionati». 12 La nota complementare 5 del capitolo 20 della NC è stata più volte modificata al momento dei fatti delle cause principali. 13 In conformità al regolamento n. 2388/2000, tale nota così recita: «Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di mela: 11, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13». 14 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 settembre 2001, n. 1776, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU L 240, pag. 3 ), ha successivamente aggiunto al capitolo 20 della NC la nota complementare 5, lett. b), che dispone quanto segue: «I succhi di frutta addizionati di zucchero, di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm 3 a 20 °C e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 15 Il regolamento n. 2031/2001 ha modificato la nota complementare 5, lett. b), nel modo seguente: «I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 16 La nota complementaire 5 del regolamento n. 1810/2004 così dispone: «a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi:

13. b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 17 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC è stata recentemente modificata dal regolamento (CE) 18 aprile 2008, n. 360 ( GU L 111, pag. 9 ), nel modo di seguito indicato: «5.

Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati: (…) b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e che contengono meno del 50% in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.

Il disposto della lettera b) non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati.

Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009».

Cause principali e questioni pregiudiziali

[OSCURATO:PERSONA]522/07

18 Il 27 ottobre 2005, l’ufficio delle dogane ha accolto la classificazione tariffaria di succo di mela concentrato senza aggiunta di zuccheri di valore Brix 66,8, importato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientrante nella sottovoce 20097999 della NC.

Il succo di mela è stato soltanto disidratato. 19 Con decisione del 15 marzo 2006, lo [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi al succo di mela importato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che, secondo le note complementari 2, lett. a), 5, lett. a) e b), del capitolo 20 della NC, il succo di mela importato, avendo perso il carattere originario di succo di frutta, non rientrerebbe più nella voce 2009, bensì nella sottovoce 21069098 della NC. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], senza previo procedimento amministrativo, un ricorso contro tale decisione al quale lo [OSCURATO:PERSONA] si è manifestato acquiescente. 21 In tal contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta addizionati di zuccheri” comprende anche i succhi di frutta ai quali di fatto non sono stati aggiunti zuccheri, ma il cui tenore di zuccheri addizionati è stato determinato in base ad un calcolo aritmetico in conformità alla nota complementare 5, lett. a), del capitolo 20 della detta [NC]. 2) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta nel loro stato naturale” ivi menzionata viene soltanto specificata attraverso la locuzione “ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta”, ma in realtà essa si applica a tutti i tipi di succhi di frutta (non fermentati e senza aggiunta di alcole), in qualsiasi stato essi si trovino all’atto della presentazione in dogana. 3) In caso di soluzione affermativa delle due questioni precedenti, se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba considerarsi valida».

[OSCURATO:PERSONA]65/08

22 Dal 13 novembre 2001 all’, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato succo di mela concentrato il cui valore Brix è 65, dichiarando la merce come rientrante rispettivamente, nel 2001, nella sottovoce 20097030 e, nel 2002, nella sottovoce 20097919 della NC. 23 Con parere vincolante del 14 agosto 2003, lo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in applicazione della nota complementare 5 del capitolo 20 della NC, il succo importato avesse perduto la qualità di succo di frutta rientrante nella voce 2009 e dovesse essere classificato nella sottovoce 21069098 della NC, ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi a tale merce. 24 Il 15 marzo 2005, il ricorso amministrativo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il parere vincolante avente ad oggetto detto recupero è stato respinto in quanto infondato. 25 La ricorrente ha sollecitato presso il [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento di tale decisione di rigetto. 26 Il 12 febbraio 2008 il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC], nella versione risultante dai regolamenti (CE) nn. 2388/2000 e 2031/2001, debba considerarsi valida». 27 Con ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 2008, le cause C-522/07 e C-65/08 sono state riunite ai fini della fase orale e della decisione.

Sulle questioni pregiudiziali 28 Con le questioni da essa presentate, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione derivante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, sia valida.

Più in particolare, esso chiede se tale nota debba essere interpretata nel senso che la nozione di succo di frutta addizionato di zucchero include anche i succhi di frutta concentrati senza alcuna aggiunta di zucchero, e se la formula «ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta» riguardi tutti i succhi di frutta al loro stato naturale, qualunque sia la loro presentazione. 29 È d’uopo rammentare preliminarmente che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, nonché , causa C–362/07, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9489, punto 26). 30 In proposito, le note ai capitoli della NC, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1945, punto 12; , causa C-382/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7363, punto 12; , causa C-339/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8947, punto 10, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17) . 31 Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare, sentenze 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-689, punto 23; , causa C-42/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7691, punto 20, nonché , causa C-495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8151, punto 48). 32 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il Consiglio ha conferito alla [OSCURATO:PERSONA], che deve agire in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci della tariffa che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce.

Tuttavia, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare provvedimenti ex art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, come le note complementari, non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci della tariffa, stabilite in base al SA, istituito mediante la [OSCURATO:PERSONA] sul SA di cui la Comunità si è impegnata, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima, a non modificare la portata (sentenze 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4845, punti 19 e 20, nonché , causa C-15/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3657, punto 35) . 33 Occorre pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], adottando le note complementari 5, lett. b), nei regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, abbia modificato la voce 2009 7 della NC, violando così i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87. 34 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione applicabile alla data dei fatti di cui alle due controversie principali, prevede che i succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e contenenti, in peso, meno del 50% di succhi di frutta al loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta oppure per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

Occorre constatare che il criterio di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C corrisponde al valore Brix 67 e, di conseguenza, le note complementari 5, lett. b), di cui ai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004 recano identico contenuto.

Al riguardo, è pacifico che l’applicazione di tale nota esclude i succhi di mela concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce 2009. 35 Le ricorrenti della causa principale hanno sostenuto che, secondo la formulazione dei codici tariffari relativi alla voce 2009, il contenuto di zuccheri intrinseco alla frutta non è limitato.

Nella fattispecie, l’applicazione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC avrebbe fatto sì che il contenuto di zuccheri aggiunti sarebbe stato calcolato dalle autorità nazionali fittiziamente.

Il succo di mela concentrato importato aveva un contenuto di succo di frutta, in peso, del 100% e non aveva subìto altre trasformazioni che una disidratazione priva di effetti sul carattere originario di succo di frutta.

Infatti, esse sostengono che tale nota non è applicabile al succo di mela concentrato privo di aggiunta di zucchero.

Inoltre, il SA non prevedrebbe l’esclusione del succo di mela concentrato avente un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce 2009. 36 [OSCURATO:PERSONA], nella causa C-522/07, sostiene che lo scopo della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC consiste nell’escludere i prodotti che perdono il loro carattere originario di succo di frutta a causa del loro elevato contenuto in zuccheri.

In conformità ai ‘considerando’ primo e quinto del regolamento n. 1776, l’obiettivo di tale regolamento, consistente nell’escludere i prodotti il cui contenuto in succo di frutta naturale sia inferiore al 50% del peso, militerebbe a favore di un’interpretazione di tale nota secondo cui gli zuccheri aggiunti sarebbero calcolati in modo puramente matematico. 37 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC è applicabile a tutti i tipi di succo di frutta, qualunque sia la loro presentazione, e, conseguentemente, ai succhi di mela concentrati.

Orbene, la struttura della voce 2009 e la giurisprudenza costante secondo cui il succo di frutta conserva il suo carattere originario di succo di frutta in ragione del suo odore e del suo gusto renderebbero inapplicabile tale nota in un caso come quello di cui alle controversie principali, in cui il prodotto di cui trattasi conserva il suo carattere di succo di mela in ragione del suo odore e del suo gusto. 38 Inoltre, nella causa C-65/08, la [OSCURATO:PERSONA] ammette di avere, con l’adozione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, ecceduto i poteri conferitile dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87.

Per questa ragione, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato tale nota adottando il regolamento n. 360/2008 e aggiungendo una nuova disposizione nella quale precisa che la lett. b) di detta nota non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. 39 Occorre preliminarmente indicare che la voce 2009 risultante dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001 e 1810/2004 ha ad oggetto, nel SA come nella NC, i succhi di mela concentrati.

I regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie identiche per le sottovoci rientranti nella sottovoce intitolata «Succhi di mela» e contemplano la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC in esame.

Il regolamento n. 2388/2000 non contiene tale nota e utilizza il criterio di «massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C», che corrisponde al valore Brix

67. Ne consegue che le voci tariffarie previste dal regolamento n. 2388/2000 presentano distinzioni analoghe a quelle di cui ai regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004. 40 Infatti, le formulazioni della designazione dei diversi tipi di succo di mela rientranti nella voce 2009 prevedono una distinzione tra prodotti classificati nella sottovoce 200971, di un valore Brix non superiore a 20, e prodotti rientranti nella sottovoce 200979, contemplati come «altri».

La sottovoce 200979 include le due categorie di succhi di mela: quelle di valore Brix superiore a 67 e quelle di valore Brix superiore a 20, ma non superiore a

67. Le due sottovoci 200971 e 200979 contengono sottocategorie recanti la descrizione «senza zuccheri addizionati».

Né la formulazione né la struttura della voce 2009 ne esclude l’applicazione ai succhi di mela concentrati che presentano determinati valori Brix. 41 Di conseguenza, l’economia della sottovoce 200979 consente di concludere con chiarezza che i succhi di mela naturali concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 non hanno perduto il loro carattere di succhi di frutta, in contrasto con quanto indicato dalla nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, in esame, la quale esclude detti succhi dalla sottovoce di cui trattasi.

Detta nota esclude i succhi di mela concentrati mediante un calcolo fittizio del contenuto in zuccheri aggiunti che dà un risultato, in peso, superiore al 50%.

I succhi di mela concentrati di cui trattasi, che siano stati disidratati e che perciò raggiungano valori Brix elevati, conservano il loro carattere naturale.

Nel caso in esame non vi è alcuna aggiunta di zucchero.

Il contenuto elevato di zuccheri aggiunti, che dà un risultato superiore, in peso, al 50%, proviene esclusivamente dalla concentrazione che risulta dalla disidratazione.

Conseguentemente, la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, escludendo i succhi di mela concentrati dal n. 2009, modifica in modo certo il contenuto delle voci doganali di cui trattasi, eccedendo i poteri che l’art. 9 del regolamento n. 2658/87 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA]. 42 Alla luce delle considerazioni che precedono, va constatato che la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, nella sua versione risultante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009.

Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come risultante dai regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] , n. 1776, , n. 2031, nonché , n. 1810, che modificano l’allegato I del regolamento n. 2658/87, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0522 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 ( *1 ) «Tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Validità — Nota complementare — Concentrato di succo di mela» Nei procedimenti riuniti C-522/07 e C-65/08, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisioni 8 novembre 2007 e , depositate in cancelleria il e il , nelle cause [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (C-522/07), e [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (C-65/08), LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig. G. Arestis (relatore), nella funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2009, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig. H. Bleier, Rechtsanwalt; — per la [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH, dal sig. A. Erben, Rechtsanwalt; — per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e A. Sipos, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256, pag. 1 ), nella sua versione in vigore al tempo dei fatti (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). 2 Tali domande sono state presentate nel contesto di due controversie che vedono contrapposte, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA]Food GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla classificazione nella NC del succo di mela concentrato. Contesto normativo 3 [OSCURATO:PERSONA] internazionale che ha instaurato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il suo protocollo di modifica del (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] sul SA»), sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio , 87/369/CEE ( GU L 198, pag. 1 ). 4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del detto sistema. Ciascuna parte contraente si impegna altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non modificarne la portata. 5 L’art. 9 del regolamento n. 2658/87 espone i limiti al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nell’adottare le note complementari: «1.   Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10: a) applicazione della nomenclatura combinata e della [tariffa integrata delle Comunità europee], con particolare riguardo: — alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8, — alle note [complementari]; — (…); b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale; c) modifiche dell’allegato II; d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA]; e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi; f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato; g) questioni relative all’applicazione, al funzionamento ed alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell’ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità. 2. 2.   Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare: — le aliquote dei dazi doganali; — i prelievi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; — le restrizioni quantitative stabilite in conformità delle disposizioni comunitarie; — le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune. 3.   Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci TARIC. Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all’articolo 12». 6 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (L 264, pag. 1), è entrato in vigore il . Con una rettifica a tale regolamento ( GU L 276, pag. 92 ), il numero iniziale 2263/2000 è stato sostituito con il n. 2388/2000. 7 Il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 2001, n. 2031, ha modificato l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU L 279, pag. 1 ) ed è, del pari, entrato in vigore il . 8 La modifica finale dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 è stata effettuata, con riferimento ai fatti di cui alle cause principali, mediante il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 7 settembre 2004, n. 1810 ( GU L 327, pag. 1 ), entrato in vigore il . 9 In conformità al regolamento n. 2388/2000, la sottovoce 200970, intitolata «Succhi di mela», così recita: «200970 — Succhi di mela: — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C: 20097011 — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 20097019 — — — altri — — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C: 20097030 — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — altri: 20097091 — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% 20097093 — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% 20097099 — — — — senza zuccheri addizionati». 10 I regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie identiche per le sottovoci rientranti nella sottovoce recante il titolo «Succhi di mela». 11 Secondo il dettato di tali regolamenti, tale sottovoce, che anteriormente recava il n. 200970, è formulata nel modo seguente: «— Succhi di mela: 200971 — — di un valore Brix inferiore o uguale a 20: 20097110 — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — altri: 20097191 — — — — contenenti zuccheri addizionati 20097199 — — — — senza zuccheri addizionati 200979 — — altri: — — — di un valore Brix superiore a 67: 20097911 — — — — di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 20097919 — — — — altri — — — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 20097930 — — — — di valore superiore 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — — — altri: 20097991 — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% 20097993 — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30% 20097999 — — — — — senza zuccheri addizionati». 12 La nota complementare 5 del capitolo 20 della NC è stata più volte modificata al momento dei fatti delle cause principali. 13 In conformità al regolamento n. 2388/2000, tale nota così recita: «Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di mela: 11, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13». 14 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 settembre 2001, n. 1776, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 ( GU L 240, pag. 3 ), ha successivamente aggiunto al capitolo 20 della NC la nota complementare 5, lett. b), che dispone quanto segue: «I succhi di frutta addizionati di zucchero, di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm 3 a 20 °C e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 15 Il regolamento n. 2031/2001 ha modificato la nota complementare 5, lett. b), nel modo seguente: «I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 16 La nota complementaire 5 del regolamento n. 1810/2004 così dispone: «a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13. b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50% in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009». 17 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC è stata recentemente modificata dal regolamento (CE) 18 aprile 2008, n. 360 ( GU L 111, pag. 9 ), nel modo di seguito indicato: «5. Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati: (…) b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e che contengono meno del 50% in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009. Il disposto della lettera b) non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009». Cause principali e questioni pregiudiziali [OSCURATO:PERSONA]522/07 18 Il 27 ottobre 2005, l’ufficio delle dogane ha accolto la classificazione tariffaria di succo di mela concentrato senza aggiunta di zuccheri di valore Brix 66,8, importato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientrante nella sottovoce 20097999 della NC. Il succo di mela è stato soltanto disidratato. 19 Con decisione del 15 marzo 2006, lo [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi al succo di mela importato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che, secondo le note complementari 2, lett. a), 5, lett. a) e b), del capitolo 20 della NC, il succo di mela importato, avendo perso il carattere originario di succo di frutta, non rientrerebbe più nella voce 2009, bensì nella sottovoce 21069098 della NC. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], senza previo procedimento amministrativo, un ricorso contro tale decisione al quale lo [OSCURATO:PERSONA] si è manifestato acquiescente. 21 In tal contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta addizionati di zuccheri” comprende anche i succhi di frutta ai quali di fatto non sono stati aggiunti zuccheri, ma il cui tenore di zuccheri addizionati è stato determinato in base ad un calcolo aritmetico in conformità alla nota complementare 5, lett. a), del capitolo 20 della detta [NC]. 2) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba essere interpretata nel senso che la nozione “succhi di frutta nel loro stato naturale” ivi menzionata viene soltanto specificata attraverso la locuzione “ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta”, ma in realtà essa si applica a tutti i tipi di succhi di frutta (non fermentati e senza aggiunta di alcole), in qualsiasi stato essi si trovino all’atto della presentazione in dogana. 3) In caso di soluzione affermativa delle due questioni precedenti, se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC] debba considerarsi valida». [OSCURATO:PERSONA]65/08 22 Dal 13 novembre 2001 all’, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato succo di mela concentrato il cui valore Brix è 65, dichiarando la merce come rientrante rispettivamente, nel 2001, nella sottovoce 20097030 e, nel 2002, nella sottovoce 20097919 della NC. 23 Con parere vincolante del 14 agosto 2003, lo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in applicazione della nota complementare 5 del capitolo 20 della NC, il succo importato avesse perduto la qualità di succo di frutta rientrante nella voce 2009 e dovesse essere classificato nella sottovoce 21069098 della NC, ha reclamato il recupero a posteriori dei dazi doganali relativi a tale merce. 24 Il 15 marzo 2005, il ricorso amministrativo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il parere vincolante avente ad oggetto detto recupero è stato respinto in quanto infondato. 25 La ricorrente ha sollecitato presso il [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento di tale decisione di rigetto. 26 Il 12 febbraio 2008 il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della [NC], nella versione risultante dai regolamenti (CE) nn. 2388/2000 e 2031/2001, debba considerarsi valida». 27 Con ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 2008, le cause C-522/07 e C-65/08 sono state riunite ai fini della fase orale e della decisione. Sulle questioni pregiudiziali 28 Con le questioni da essa presentate, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione derivante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, sia valida. Più in particolare, esso chiede se tale nota debba essere interpretata nel senso che la nozione di succo di frutta addizionato di zucchero include anche i succhi di frutta concentrati senza alcuna aggiunta di zucchero, e se la formula «ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta» riguardi tutti i succhi di frutta al loro stato naturale, qualunque sia la loro presentazione. 29 È d’uopo rammentare preliminarmente che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, nonché , causa C–362/07, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9489, punto 26). 30 In proposito, le note ai capitoli della NC, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1945, punto 12; , causa C-382/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7363, punto 12; , causa C-339/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8947, punto 10, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17) . 31 Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare, sentenze 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-689, punto 23; , causa C-42/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7691, punto 20, nonché , causa C-495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8151, punto 48). 32 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il Consiglio ha conferito alla [OSCURATO:PERSONA], che deve agire in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci della tariffa che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare provvedimenti ex art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, come le note complementari, non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci della tariffa, stabilite in base al SA, istituito mediante la [OSCURATO:PERSONA] sul SA di cui la Comunità si è impegnata, ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima, a non modificare la portata (sentenze 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4845, punti 19 e 20, nonché , causa C-15/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3657, punto 35) . 33 Occorre pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], adottando le note complementari 5, lett. b), nei regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, abbia modificato la voce 2009 7 della NC, violando così i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87. 34 La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione applicabile alla data dei fatti di cui alle due controversie principali, prevede che i succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e contenenti, in peso, meno del 50% di succhi di frutta al loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta oppure per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009. Occorre constatare che il criterio di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C corrisponde al valore Brix 67 e, di conseguenza, le note complementari 5, lett. b), di cui ai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004 recano identico contenuto. Al riguardo, è pacifico che l’applicazione di tale nota esclude i succhi di mela concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce 2009. 35 Le ricorrenti della causa principale hanno sostenuto che, secondo la formulazione dei codici tariffari relativi alla voce 2009, il contenuto di zuccheri intrinseco alla frutta non è limitato. Nella fattispecie, l’applicazione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC avrebbe fatto sì che il contenuto di zuccheri aggiunti sarebbe stato calcolato dalle autorità nazionali fittiziamente. Il succo di mela concentrato importato aveva un contenuto di succo di frutta, in peso, del 100% e non aveva subìto altre trasformazioni che una disidratazione priva di effetti sul carattere originario di succo di frutta. Infatti, esse sostengono che tale nota non è applicabile al succo di mela concentrato privo di aggiunta di zucchero. Inoltre, il SA non prevedrebbe l’esclusione del succo di mela concentrato avente un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce 2009. 36 [OSCURATO:PERSONA], nella causa C-522/07, sostiene che lo scopo della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC consiste nell’escludere i prodotti che perdono il loro carattere originario di succo di frutta a causa del loro elevato contenuto in zuccheri. In conformità ai ‘considerando’ primo e quinto del regolamento n. 1776, l’obiettivo di tale regolamento, consistente nell’escludere i prodotti il cui contenuto in succo di frutta naturale sia inferiore al 50% del peso, militerebbe a favore di un’interpretazione di tale nota secondo cui gli zuccheri aggiunti sarebbero calcolati in modo puramente matematico. 37 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC è applicabile a tutti i tipi di succo di frutta, qualunque sia la loro presentazione, e, conseguentemente, ai succhi di mela concentrati. Orbene, la struttura della voce 2009 e la giurisprudenza costante secondo cui il succo di frutta conserva il suo carattere originario di succo di frutta in ragione del suo odore e del suo gusto renderebbero inapplicabile tale nota in un caso come quello di cui alle controversie principali, in cui il prodotto di cui trattasi conserva il suo carattere di succo di mela in ragione del suo odore e del suo gusto. 38 Inoltre, nella causa C-65/08, la [OSCURATO:PERSONA] ammette di avere, con l’adozione della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, ecceduto i poteri conferitile dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87. Per questa ragione, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato tale nota adottando il regolamento n. 360/2008 e aggiungendo una nuova disposizione nella quale precisa che la lett. b) di detta nota non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. 39 Occorre preliminarmente indicare che la voce 2009 risultante dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001 e 1810/2004 ha ad oggetto, nel SA come nella NC, i succhi di mela concentrati. I regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004 prevedono linee tariffarie identiche per le sottovoci rientranti nella sottovoce intitolata «Succhi di mela» e contemplano la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC in esame. Il regolamento n. 2388/2000 non contiene tale nota e utilizza il criterio di «massa volumica superiore a 1,33 g/cm 3 a 20 °C», che corrisponde al valore Brix 67. Ne consegue che le voci tariffarie previste dal regolamento n. 2388/2000 presentano distinzioni analoghe a quelle di cui ai regolamenti nn. 2031/2001 e 1810/2004. 40 Infatti, le formulazioni della designazione dei diversi tipi di succo di mela rientranti nella voce 2009 prevedono una distinzione tra prodotti classificati nella sottovoce 200971, di un valore Brix non superiore a 20, e prodotti rientranti nella sottovoce 200979, contemplati come «altri». La sottovoce 200979 include le due categorie di succhi di mela: quelle di valore Brix superiore a 67 e quelle di valore Brix superiore a 20, ma non superiore a 67. Le due sottovoci 200971 e 200979 contengono sottocategorie recanti la descrizione «senza zuccheri addizionati». Né la formulazione né la struttura della voce 2009 ne esclude l’applicazione ai succhi di mela concentrati che presentano determinati valori Brix. 41 Di conseguenza, l’economia della sottovoce 200979 consente di concludere con chiarezza che i succhi di mela naturali concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 non hanno perduto il loro carattere di succhi di frutta, in contrasto con quanto indicato dalla nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, in esame, la quale esclude detti succhi dalla sottovoce di cui trattasi. Detta nota esclude i succhi di mela concentrati mediante un calcolo fittizio del contenuto in zuccheri aggiunti che dà un risultato, in peso, superiore al 50%. I succhi di mela concentrati di cui trattasi, che siano stati disidratati e che perciò raggiungano valori Brix elevati, conservano il loro carattere naturale. Nel caso in esame non vi è alcuna aggiunta di zucchero. Il contenuto elevato di zuccheri aggiunti, che dà un risultato superiore, in peso, al 50%, proviene esclusivamente dalla concentrazione che risulta dalla disidratazione. Conseguentemente, la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, escludendo i succhi di mela concentrati dal n. 2009, modifica in modo certo il contenuto delle voci doganali di cui trattasi, eccedendo i poteri che l’art. 9 del regolamento n. 2658/87 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA]. 42 Alla luce delle considerazioni che precedono, va constatato che la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, nella sua versione risultante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come risultante dai regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] , n. 1776, , n. 2031, nonché , n. 1810, che modificano l’allegato I del regolamento n. 2658/87, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris