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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30889/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 20 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Potenza il 12 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Potenza il 16 settembre 2021.

Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, invero in termini non sufficientemente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti e le loro modalità di confezionamento, in piccole e singole dosi, non avendo di contro trovato adeguato conforto probatorio la tesi difensiva della destinazione dello stupefacente quale terapia del dolore per l'imputato.

Osservato che il quarto motivo, con cui la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è anch'esso manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della Corte di appello che, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, ha richiamato in modo non illogico la gravità del fatto e la personalità del ricorrente.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.MDEPOSITATA' [OSCURATO:PERSONA],A=FrA [OSCURATO:PERSONA] _*gliere estenso Sezione VII [OSCURATO:PERSONA] tik i ? AGO 225 [OSCURATO:PERSONA] N ISFRATI V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 20 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Potenza il 12 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Potenza il 16 settembre 2021. Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, invero in termini non sufficientemente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti e le loro modalità di confezionamento, in piccole e singole dosi, non avendo di contro trovato adeguato conforto probatorio la tesi difensiva della destinazione dello stupefacente quale terapia del dolore per l'imputato. Osservato che il quarto motivo, con cui la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è anch'esso manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della Corte di appello che, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, ha richiamato in modo non illogico la gravità del fatto e la personalità del ricorrente. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MDEPOSITATA' [OSCURATO:PERSONA],A=FrA [OSCURATO:PERSONA] _*gliere estenso Sezione VII [OSCURATO:PERSONA] tik i ? AGO 225 [OSCURATO:PERSONA] N ISFRATI V
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