CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 13463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in data 19 giugno 2024 dal locale Tribunale con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Roma il 18 giugno 2024. Ha disposto, altresì, l'interdizione perpetua della Negri dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale durante la pena. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., illogicità e difetto di motivazione in relazione all? mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità assolutamente in tutto generiche e aspecifiche e non si confronta con l? sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Esso, altresì, risulta non consentito rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Infatti, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., nonché sulla revisione del trattamento sanzionatorio pro reo, ritenendo che il fatto posto in essere dall'imputata fosse di particolare gravità, considerata si? la cospicua quantità di sostanza stupefacente di due diversi tipi (cocaina e hashish) rinvenuta nella sua abitazione durante la perquisizione che la somma di euro 2.220 in banconote di vario taglio, provento dell'attività criminosa finalizzata alla spaccio di suindicate sostanze, dal momento che la Negri risultava un soggetto disoccupato (fogli 4 e 5 della sentenza impugnata). In più, l'atteggiamento della stessa di condurre i Carabinieri nel luogo in cui era custodita la sostanza non è stato ritenuto effettivamente collaborativo e, pertanto, non meritevole di essere premiato. Infine, sulla base di queste considerazioni il giudice del gravame ha dichiarato che le condizioni di salute dell'imputata non hanno inciso in nessun modo sulla sua capacità a delinquere (cfr. Cass., Sez. 4, n. 32872/2022, Rv. 283489; Cass., Sez. 3, n. 31832/2018, Rv. 273763; Cass., Sez. 6, n. 44630/2013, Rv. 256963; Cass., Sez. 4, n. 9195/2010, Rv. 246805). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11 mar