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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14452/2026

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entato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UGHIGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.960/2019 depositata il 23/12/2019.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in giudizioavverso il [OSCURATO:PERSONA] contestandol'applicazione del criterio di ripartizione delle spese per beni comunidel supercondominio per quote uguali e non in base alle tabellemillesimali e chiedevano dichiararsi la nullità/annullamento delladelibera assembleare assunta in data 30.03.2011 per mutamentodei luoghi di convocazione e per non applicazione delle TabelleMillesimali esistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva echiedeva il rigetto delle domande avverse.3.

Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda attoreadichiarava illegittima la delibera assembleare del 30.03.2011 e, perl'effetto, annullava la suindicata delibera, con condanna delSupercondominio alle spese di giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello avverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeRestuccia resistevano al gravame.6. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.7.

La Corte d'Appello di Messina rigettava il gravame.I primi due motivi erano infondati in applicazione del principiosecondo cui il giudice del merito nell'esercizio del potere diNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionatodalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dallaparte, dovendo egli ricercare il concreto significato e l'effettivaportata di una domanda giudiziale desumendola dall'esamedell'atto al fine di dare corretta esecuzione al principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112c.p.c.Il Tribunale con ragionamento logico ed immune da censureaveva ritenuto che parte attrice, nel richiedere l'applicazione delletabelle millesimali, avesse fatto riferimento alle tabelle esistentiall'epoca in cui l'intero complesso era di proprietà dell'INPDAP.Come si evinceva dalla documentazione in atti, a seguito delprocesso di dismissione degli immobili da parte dell'INPDAP, sierano formate più quote, riferibili a diversi proprietari.

Da ciò neera derivata l'impossibilità di applicazione delle vecchie tabelle.Mentre per la ripartizione delle spese riferibili alle singole palazzinesi erano formate più tabelle millesimali, per quanto riguardava lagestione dei beni comuni alle varie palazzine, l'assemblea avevaadottato il regime della comunione con la conseguente ripartizionein parti uguali delle spese.Tale determinazione di assoggettare le parti comuni delcomplesso alla disciplina della comunione e non a quella delcondominio non trovava legittimazione nella normativa, fermorestando che il supercondominio, per la ripartizione delle spesecomuni, in mancanza di tabelle millesimali o, comunque, in caso ditabelle non più applicabili, poteva decidere di adottare un altrocriterio di ripartizione, di comune accordo e nel rispetto della leggee dell'eventuale regolamento condominiale purché il criterioadottato tenesse conto della differenza tra parti comuniNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell'edificio, parti utilizzate dai condomini in misura diversa e partida cui solo alcuni condomini traevano utilità (scale, cortili o altreopere).Nel caso di specie, l'erronea valutazione della sussistenza diuna comunione di beni aveva indotto l'amministratore ad applicareil criterio di ripartizione delle spese relative alle parti comuni delsupercondominio per quote uguali, senza che ciò fosse suffragatoda una delibera approvata all’unanimità, di conseguenza, ladelibera doveva ritenersi illegittima.In definitiva, la decisione del Tribunale era conforme a quantorichiesto nel libello introduttivo di illegittima adozione del regimedella comunione, ed era corretta in diritto dovendo tutti i condominicontribuire al pagamento delle spese relative alle parti comuni delSupercondominio, in misura proporzionale al valore della proprietàdi ciascuno, ovvero in base alle tabelle millesimali vigenti.

Talecriterio poteva essere derogato tramite regolamento condominialecontrattuale oppure con delibera assembleare approvataall’unanimità.Quanto alle spese di lite era congrua e condivisibile lamotivazione del Tribunale in ordine alle spese processuali e,pertanto, dovevano essere disattese le relative censure avanzatedall'appellante.8. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base ditre motivi.9.

Le parti intimate non hanno svolto difese.10.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/202611.

Il ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba esaminarsi preliminarmente ilsecondo motivo di ricorso che è fondato e il cui accoglimentodetermina l’assorbimento del primo e del terzo.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 1137, primo comma, c.c. omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, mancata impugnazione delladelibera assembleare del 30.09.2009.

Abbandono del regime dicomunione e ripartizione in parti uguali delle spese condominiali,salvo conguaglio, in attesa dell'approvazione delle tabellemillesimali.La Corte d'Appello di Messina avrebbe errato nel non valutaree considerare che il regime di comunione era stato abbandonatodal condominio resistente con delibera del 30.09.2009, maiimpugnata.

In particolare, l'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevastabilito che dalla trasformazione della Comunione del ComplessoPeloritano in Supercondominio, le quote sarebbero state ripartite inparti uguali sino all'approvazione delle tabelle millesimali e poisarebbero stati effettuati i relativi conguagli tra quanto versato equanto effettivamente dovuto.Le tabelle millesimali sono state approvate con deliberaassembleare del 28.06.2012 e l'amministratore, senza che ci fossealcuna contestazione o opposizione da parte dei condomini, haeffettuato i conguagli tra dare ed avere in base ai valori millesimaliindicati e con decorrenza dal 1° gennaio 2009.Non troverebbe riscontro nei fatti, dunque, quanto affermatodal Giudice di secondo grado circa l'applicazione del regime dellaNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026comunione alle parti comuni del [OSCURATO:PERSONA], consideratoche tale regime era stato abbandonato ed era stato costituito ilSupercondominio, con l'applicazione della relativa normativa e delprincipio di proporzionalità, salvo decidere di dividere le spesemomentaneamente in parti uguali in attesa della redazione edell'approvazione delle tabelle millesimali.La delibera adottata il 30.09.2009 era stata approvatalegittimamente (e per questo non era stata impugnata) e, secondoil costante orientamento di legittimità secondo cui è possibile perl’assemblea dei condomini adottare un criterio provvisorio salvoconguaglio al momento dell'approvazione delle tabelle millesimali(Cass. Civ. n. 24670/2006; Cass. Civ. n. 8505/2005).2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato.Risulta dagli atti che il supercondominio [OSCURATO:PERSONA] corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito che dallatrasformazione della Comunione del [OSCURATO:PERSONA] inSupercondominio, le quote sarebbero state ripartite in parti ugualisino all'approvazione delle tabelle millesimali e poi sarebbero statieffettuati i relativi conguagli tra quanto versato e quantoeffettivamente dovuto.Di conseguenza era stato dato mandato ad un tecnico per laredazione delle carature millesimali, stante l’inapplicabilità di quellecreate dall'INPDAP, deliberando altresì la momentanea divisione inparti uguali delle spese in attesa delle redigende tabelle e salvoconguaglio.La Corte d’Appello, così come prima il Tribunale, non ha tenutoin alcun conto tale deliberato che, in via transitoria e salvoconguaglio, consentiva di adottare il criterio della comunione.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dunque, deve ribadirsi il principio secondo il quale inmancanza di tabelle millesimali, l'assemblea ha il potere dideliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributia titolo di acconto e salvo conguaglio (Cass. Sez. 2, 19/08/2021,n. 23128, Rv. 662142 – 02, Cass. Sez. 2, 22/04/2005, n. 8505,Rv. 581996 – 01).In tali casi, è sufficiente che la delibera sia assunta amaggioranza, essendo l'unanimità necessaria soltanto perl'approvazione delle tabelle definitive (Cass. Sez. 2, 21/11/2006,n. 24670, Rv. 593081 - 01).Dunque, la Corte ha fatto erronea applicazione di un principioin sé valido.

Infatti, risulta corretta l’affermazione fatta a pag. 11della sentenza secondo cui tutti i condomini sono tenuti alpagamento delle spese relative alle parti comuni delSupercondominio, in misura proporzionale al valore della proprietàdi ciascuno, ovvero in base alle tabelle millesimali vigenti e che talecriterio può essere derogato tramite regolamento condominialecontrattuale oppure con delibera assembleare approvataall’unanimità, ma erroneamente non ha tenuto conto del fatto chel'assemblea ben può adottare un criterio provvisorio salvosuccessivo conguaglio al momento dell'approvazione delle tabellemillesimali (Cass. Civ. n. 24670/2006; Cass. Civ. n. 8505/2005).Nella specie, infatti, si trattava di un criterio provvisorio, in attesadella definizione delle tabelle che salvo conguaglio poteva essereadottato anche a maggioranza.3.

I restanti motivi (primo e terzo) sono assorbitidall’accoglimento del secondo e, pertanto, se ne riporta solo larubrica.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/20264.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato ex art. 112 c.p.c..

Erronea interpretazione dei motividi impugnazione della delibera assembleare.

Lamentata indicazionedelle tabelle millesimali con riferimento al raggiungimento delquorum costitutivo e deliberativo e non con riferimento allaripartizione delle spese condominiali.

Inesistente deliberazione intema di spese condominiali.5.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1109 e 1137, primo e secondo comma, c.c..Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mancataimpugnazione della delibera assembleare del 23.07.2003.6.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti ilprimo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primoe il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UGHIGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.960/2019 depositata il 23/12/2019.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in giudizioavverso il [OSCURATO:PERSONA] contestandol'applicazione del criterio di ripartizione delle spese per beni comunidel supercondominio per quote uguali e non in base alle tabellemillesimali e chiedevano dichiararsi la nullità/annullamento delladelibera assembleare assunta in data 30.03.2011 per mutamentodei luoghi di convocazione e per non applicazione delle TabelleMillesimali esistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva echiedeva il rigetto delle domande avverse.3. Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda attoreadichiarava illegittima la delibera assembleare del 30.03.2011 e, perl'effetto, annullava la suindicata delibera, con condanna delSupercondominio alle spese di giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello avverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeRestuccia resistevano al gravame.6. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.7. La Corte d'Appello di Messina rigettava il gravame.I primi due motivi erano infondati in applicazione del principiosecondo cui il giudice del merito nell'esercizio del potere diNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionatodalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dallaparte, dovendo egli ricercare il concreto significato e l'effettivaportata di una domanda giudiziale desumendola dall'esamedell'atto al fine di dare corretta esecuzione al principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112c.p.c.Il Tribunale con ragionamento logico ed immune da censureaveva ritenuto che parte attrice, nel richiedere l'applicazione delletabelle millesimali, avesse fatto riferimento alle tabelle esistentiall'epoca in cui l'intero complesso era di proprietà dell'INPDAP.Come si evinceva dalla documentazione in atti, a seguito delprocesso di dismissione degli immobili da parte dell'INPDAP, sierano formate più quote, riferibili a diversi proprietari. Da ciò neera derivata l'impossibilità di applicazione delle vecchie tabelle.Mentre per la ripartizione delle spese riferibili alle singole palazzinesi erano formate più tabelle millesimali, per quanto riguardava lagestione dei beni comuni alle varie palazzine, l'assemblea avevaadottato il regime della comunione con la conseguente ripartizionein parti uguali delle spese.Tale determinazione di assoggettare le parti comuni delcomplesso alla disciplina della comunione e non a quella delcondominio non trovava legittimazione nella normativa, fermorestando che il supercondominio, per la ripartizione delle spesecomuni, in mancanza di tabelle millesimali o, comunque, in caso ditabelle non più applicabili, poteva decidere di adottare un altrocriterio di ripartizione, di comune accordo e nel rispetto della leggee dell'eventuale regolamento condominiale purché il criterioadottato tenesse conto della differenza tra parti comuniNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell'edificio, parti utilizzate dai condomini in misura diversa e partida cui solo alcuni condomini traevano utilità (scale, cortili o altreopere).Nel caso di specie, l'erronea valutazione della sussistenza diuna comunione di beni aveva indotto l'amministratore ad applicareil criterio di ripartizione delle spese relative alle parti comuni delsupercondominio per quote uguali, senza che ciò fosse suffragatoda una delibera approvata all’unanimità, di conseguenza, ladelibera doveva ritenersi illegittima.In definitiva, la decisione del Tribunale era conforme a quantorichiesto nel libello introduttivo di illegittima adozione del regimedella comunione, ed era corretta in diritto dovendo tutti i condominicontribuire al pagamento delle spese relative alle parti comuni delSupercondominio, in misura proporzionale al valore della proprietàdi ciascuno, ovvero in base alle tabelle millesimali vigenti. Talecriterio poteva essere derogato tramite regolamento condominialecontrattuale oppure con delibera assembleare approvataall’unanimità.Quanto alle spese di lite era congrua e condivisibile lamotivazione del Tribunale in ordine alle spese processuali e,pertanto, dovevano essere disattese le relative censure avanzatedall'appellante.8. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base ditre motivi.9. Le parti intimate non hanno svolto difese.10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/202611. Il ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba esaminarsi preliminarmente ilsecondo motivo di ricorso che è fondato e il cui accoglimentodetermina l’assorbimento del primo e del terzo.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 1137, primo comma, c.c. omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, mancata impugnazione delladelibera assembleare del 30.09.2009. Abbandono del regime dicomunione e ripartizione in parti uguali delle spese condominiali,salvo conguaglio, in attesa dell'approvazione delle tabellemillesimali.La Corte d'Appello di Messina avrebbe errato nel non valutaree considerare che il regime di comunione era stato abbandonatodal condominio resistente con delibera del 30.09.2009, maiimpugnata. In particolare, l'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevastabilito che dalla trasformazione della Comunione del ComplessoPeloritano in Supercondominio, le quote sarebbero state ripartite inparti uguali sino all'approvazione delle tabelle millesimali e poisarebbero stati effettuati i relativi conguagli tra quanto versato equanto effettivamente dovuto.Le tabelle millesimali sono state approvate con deliberaassembleare del 28.06.2012 e l'amministratore, senza che ci fossealcuna contestazione o opposizione da parte dei condomini, haeffettuato i conguagli tra dare ed avere in base ai valori millesimaliindicati e con decorrenza dal 1° gennaio 2009.Non troverebbe riscontro nei fatti, dunque, quanto affermatodal Giudice di secondo grado circa l'applicazione del regime dellaNumero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026comunione alle parti comuni del [OSCURATO:PERSONA], consideratoche tale regime era stato abbandonato ed era stato costituito ilSupercondominio, con l'applicazione della relativa normativa e delprincipio di proporzionalità, salvo decidere di dividere le spesemomentaneamente in parti uguali in attesa della redazione edell'approvazione delle tabelle millesimali.La delibera adottata il 30.09.2009 era stata approvatalegittimamente (e per questo non era stata impugnata) e, secondoil costante orientamento di legittimità secondo cui è possibile perl’assemblea dei condomini adottare un criterio provvisorio salvoconguaglio al momento dell'approvazione delle tabelle millesimali(Cass. Civ. n. 24670/2006; Cass. Civ. n. 8505/2005).2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato.Risulta dagli atti che il supercondominio [OSCURATO:PERSONA] corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito che dallatrasformazione della Comunione del [OSCURATO:PERSONA] inSupercondominio, le quote sarebbero state ripartite in parti ugualisino all'approvazione delle tabelle millesimali e poi sarebbero statieffettuati i relativi conguagli tra quanto versato e quantoeffettivamente dovuto.Di conseguenza era stato dato mandato ad un tecnico per laredazione delle carature millesimali, stante l’inapplicabilità di quellecreate dall'INPDAP, deliberando altresì la momentanea divisione inparti uguali delle spese in attesa delle redigende tabelle e salvoconguaglio.La Corte d’Appello, così come prima il Tribunale, non ha tenutoin alcun conto tale deliberato che, in via transitoria e salvoconguaglio, consentiva di adottare il criterio della comunione.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dunque, deve ribadirsi il principio secondo il quale inmancanza di tabelle millesimali, l'assemblea ha il potere dideliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributia titolo di acconto e salvo conguaglio (Cass. Sez. 2, 19/08/2021,n. 23128, Rv. 662142 – 02, Cass. Sez. 2, 22/04/2005, n. 8505,Rv. 581996 – 01).In tali casi, è sufficiente che la delibera sia assunta amaggioranza, essendo l'unanimità necessaria soltanto perl'approvazione delle tabelle definitive (Cass. Sez. 2, 21/11/2006,n. 24670, Rv. 593081 - 01).Dunque, la Corte ha fatto erronea applicazione di un principioin sé valido. Infatti, risulta corretta l’affermazione fatta a pag. 11della sentenza secondo cui tutti i condomini sono tenuti alpagamento delle spese relative alle parti comuni delSupercondominio, in misura proporzionale al valore della proprietàdi ciascuno, ovvero in base alle tabelle millesimali vigenti e che talecriterio può essere derogato tramite regolamento condominialecontrattuale oppure con delibera assembleare approvataall’unanimità, ma erroneamente non ha tenuto conto del fatto chel'assemblea ben può adottare un criterio provvisorio salvosuccessivo conguaglio al momento dell'approvazione delle tabellemillesimali (Cass. Civ. n. 24670/2006; Cass. Civ. n. 8505/2005).Nella specie, infatti, si trattava di un criterio provvisorio, in attesadella definizione delle tabelle che salvo conguaglio poteva essereadottato anche a maggioranza.3. I restanti motivi (primo e terzo) sono assorbitidall’accoglimento del secondo e, pertanto, se ne riporta solo larubrica.Numero registro generale 25439/2020Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 14452/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato ex art. 112 c.p.c.. Erronea interpretazione dei motividi impugnazione della delibera assembleare. Lamentata indicazionedelle tabelle millesimali con riferimento al raggiungimento delquorum costitutivo e deliberativo e non con riferimento allaripartizione delle spese condominiali. Inesistente deliberazione intema di spese condominiali.5. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1109 e 1137, primo e secondo comma, c.c..Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mancataimpugnazione della delibera assembleare del 23.07.2003.6. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti ilprimo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primoe il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]
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