CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 03678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n.9613/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 574/2023,depositata il 22/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto il pagamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., anzitutto contestando la nullità della procura alle liti, l’inadempimento per ritardo nella consegna da parte dell’opposta e facendo poi valere domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di esaminare “preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente”: ha rilevato che, ai fini dell’individuazione del luogo dell’adempimento, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, mentre nel caso in esame il credito era fondato esclusivamente su fatture, che sono documenti di formazione unilaterale della parte. Il Tribunale ha quindi concluso per la propria incompetenza, essendo competente il tribunale del luogo di residenza dell’opponente, ovvero il Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 574/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è quindi dichiarato incompetente e ha revocato il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza ricorre per regolamento di competenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su un motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 20 e 112 c.p.c., nonché nullità della sentenza: la sentenza è “abnorme, errata, nulla”, in quanto parte opponente non ha proposto eccezione di incompetenza né nell’atto di opposizione e neppure successivamente; in assenza di espressa censura della parte il giudice non avrebbe potuto o dovuto statuire al riguardo. Il motivo è fondato. Dalla lettura dell’atto di citazione in opposizione si ricava (vedere le pagg. da 10 a 12 dell’atto) che l’opponente aveva in via preliminare chiesto di accertare la nullità e/o l’invalidità della procura alle liti e di respingere l’eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto; in via principale, nel merito, aveva chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell’opposta e in via subordinata di procedere alla riduzione secondo giustizia ed equità del dovuto; in via riconvenzionale ha poi chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare l’opposta al risarcimento del danno. Il Tribunale ha quindi errato laddove ha affermato che l’opponente aveva preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito con il ricorso monitorio e, a fronte della mancata proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, non poteva dichiararsi incompetente (v. al riguardo Cass. n. 4779/2021, secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione adecreto ingiuntivo , che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria). La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Così d