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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 48291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, che, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 23 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava, sull'accordo delle parti intervenuto anche sulla qualificazione circostanziale del fatto, la pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro trecento di multa, nei confronti dell'imputato, oggi resistente, in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, con il corredo delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti (aver agito in concorso e riunione).

1.1. L'accordo tra le parti -raggiunto a seguito della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante preesistente, ma non contestata compiutamente in imputazione, previa esclusione dell'altra circostanza aggravante invece contestata (aver commesso il fatto con l'uso delle armi)- ha fondato la sentenza qui impugnata, che ne ha recepito le conclusioni concordate.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo:

2.1. inosservanza della legge penale processuale (art. 446 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale recepito l'accordo formatosi tra le parti ben oltre il termine previsto a pena di decadenza dalla legge processuale (art. 446, comma 1, cod. proc. pen., dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado);

2.2. violazione della legge processuale (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) avendo le parti raggiunto l'accordo in tema di qualificazione giuridica del fatto (come circostanziato) contestato al capo A della rubrica, in palese distonia rispetto a quanto prospettato in imputazione.

2.3. Con le conclusioni scritte rassegnate in data 28 ottobre 2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso che hanno denunciato la inosservanza della legge processuale che disciplina il rito speciale della applicazione della pena sul consenso delle parti.

3. Il ricorso proposto è inammissibile.

3.1. Inammissibile è innanzitutto, la violazione della Costituzione (art. 111) denunciata con il primo motivo di ricorso.

La inosservanza della norma costituzionale può essere infatti dedotta in sede di legittimità solo per sollecitare la Corte a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale della norma censurata; l'art. 606, comma 1, del codice di rito non prevede infatti, nella declinazione alfabetica dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione, la possibilità di denunziare, in via diretta ed immediata, la violazione della norma costituzionale (da ultimo, Sez.

U. 29541 del 2020, ric.

Filardo, in motivazione).

3.2. Infondato è il motivo in diritto speso per denunziare la tardività dell'accordo raggiunto dalle parti, ben oltre i preliminari al giudizio di primo grado.

Lo stesso ricorrente premette infatti che, a seguito di rinvio per conclusioni, il pubblico ministero si era avveduto della incompleta contestazione di una aggravante ad effetto speciale.

Una volta effettuata la contestazione suppletiva, le parti erano quindi rimesse in termini per raggiungere l'accordo sulla pena e rappresentarlo al giudice.

Sul punto deve farsi riferimento alla sentenza n. 184 del 25 giugno 2014, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di addivenire all'accordo sulla pena dopo che il Pubblico ministero ha contestato nel giudizio un'aggravante in precedenza caduta nell'oblio.

Si legge nella sentenza del Giudice delle leggi che: poiché "le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, non vi è dubbio che, in seguito al suo errore e al conseguente ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, sì che risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali (sentenza n. 265 del 1994).

Del resto, va considerato che il patteggiamento è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento (sentenza n. 265 del 1994; ordinanza n. 486 del 2002).

L'adozione del rito speciale risulta comunque idonea a produrre un effetto, sia pure attenuato, di economia processuale (non foss'altro che per la drastica inibizione dell'accesso al sistema delle impugnazioni, n.d.e.).

Ugualmente deve ritenersi violato l'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse (sentenza n. 265 del 1994).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.".

3.3. L'accordo conseguito (anche sulla qualificazione circostanziale del fatto) è vincolante per le parti, nel senso che, mentre l'imputato si impegna ad eseguire la pena da lui accettata, tutte le parti rinunciano ad ogni questione o eccezione che abbiano interesse a proporre.

D'altra parte, il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, può ritenersi giustificato solo in presenza di una palese violazione di legge in cui siano incorse le parti o il giudice che ha ratificato quell'accordo, dovendosi, per contro, escludere che il patteggiamento intercorso possa configurarsi stilato con riserva, in vista di future modificazioni non più apportabili al negozio giuridico (in termini Sez. 4^, 1028/94, Russo, Rv. 199548; Sez. 3, n. 4137, del 23/5/2013, Rv. 256692).

3.4. Con specifico riferimento, poi, alla censura sollevata in relazione alla indebita esclusione dell'aggravante in materia di armi, va detto che si tratta di doglianza contenente apprezzamenti di merito, non deducibili in questa sede, tenuto conto che la motivazione resa dal Tribunale sul punto non è affatto connotata da manifesta illogicità.

3.5. E appena il caso di rilevare che le regole sopra menzionate valgono ovviamente per tutte le parti ed anche per il Procuratore generale, che "pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo" (Sez. 2, Ord. del 12.10.2005 n. 40519, P.M. in proc.

Scafidi, Rv. 232844; Sez. 4, del 22.12.2003 n. 20165, P.G. in proc.

Malia e altro, Rv. 228567; Sez. 5 del 5.2.1999 n. 627, Peressotti, Rv. 213520).

4. Il ricorso, che non tiene conto dell'accordo raggiunto dalle parti proprio in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto, è pertanto inammissibile.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. — nessuna delle parti può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

5. Alla inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica non consegue la condanna alle spese, né alla sanzione in favore della Cassa per le ammende, essendo l'ipotesi espressamente esclusa dal testo dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, che, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava, sull'accordo delle parti intervenuto anche sulla qualificazione circostanziale del fatto, la pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro trecento di multa, nei confronti dell'imputato, oggi resistente, in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, con il corredo delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti (aver agito in concorso e riunione). 1.1. L'accordo tra le parti -raggiunto a seguito della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante preesistente, ma non contestata compiutamente in imputazione, previa esclusione dell'altra circostanza aggravante invece contestata (aver commesso il fatto con l'uso delle armi)- ha fondato la sentenza qui impugnata, che ne ha recepito le conclusioni concordate. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo: 2.1. inosservanza della legge penale processuale (art. 446 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale recepito l'accordo formatosi tra le parti ben oltre il termine previsto a pena di decadenza dalla legge processuale (art. 446, comma 1, cod. proc. pen., dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado); 2.2. violazione della legge processuale (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) avendo le parti raggiunto l'accordo in tema di qualificazione giuridica del fatto (come circostanziato) contestato al capo A della rubrica, in palese distonia rispetto a quanto prospettato in imputazione. 2.3. Con le conclusioni scritte rassegnate in data 28 ottobre 2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso che hanno denunciato la inosservanza della legge processuale che disciplina il rito speciale della applicazione della pena sul consenso delle parti. 3. Il ricorso proposto è inammissibile. 3.1. Inammissibile è innanzitutto, la violazione della Costituzione (art. 111) denunciata con il primo motivo di ricorso. La inosservanza della norma costituzionale può essere infatti dedotta in sede di legittimità solo per sollecitare la Corte a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale della norma censurata; l'art. 606, comma 1, del codice di rito non prevede infatti, nella declinazione alfabetica dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione, la possibilità di denunziare, in via diretta ed immediata, la violazione della norma costituzionale (da ultimo, Sez. U. 29541 del 2020, ric. Filardo, in motivazione). 3.2. Infondato è il motivo in diritto speso per denunziare la tardività dell'accordo raggiunto dalle parti, ben oltre i preliminari al giudizio di primo grado. Lo stesso ricorrente premette infatti che, a seguito di rinvio per conclusioni, il pubblico ministero si era avveduto della incompleta contestazione di una aggravante ad effetto speciale. Una volta effettuata la contestazione suppletiva, le parti erano quindi rimesse in termini per raggiungere l'accordo sulla pena e rappresentarlo al giudice. Sul punto deve farsi riferimento alla sentenza n. 184 del 25 giugno 2014, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di addivenire all'accordo sulla pena dopo che il Pubblico ministero ha contestato nel giudizio un'aggravante in precedenza caduta nell'oblio. Si legge nella sentenza del Giudice delle leggi che: poiché "le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, non vi è dubbio che, in seguito al suo errore e al conseguente ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, sì che risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali (sentenza n. 265 del 1994). Del resto, va considerato che il patteggiamento è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento (sentenza n. 265 del 1994; ordinanza n. 486 del 2002). L'adozione del rito speciale risulta comunque idonea a produrre un effetto, sia pure attenuato, di economia processuale (non foss'altro che per la drastica inibizione dell'accesso al sistema delle impugnazioni, n.d.e.). Ugualmente deve ritenersi violato l'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse (sentenza n. 265 del 1994). Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.". 3.3. L'accordo conseguito (anche sulla qualificazione circostanziale del fatto) è vincolante per le parti, nel senso che, mentre l'imputato si impegna ad eseguire la pena da lui accettata, tutte le parti rinunciano ad ogni questione o eccezione che abbiano interesse a proporre. D'altra parte, il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, può ritenersi giustificato solo in presenza di una palese violazione di legge in cui siano incorse le parti o il giudice che ha ratificato quell'accordo, dovendosi, per contro, escludere che il patteggiamento intercorso possa configurarsi stilato con riserva, in vista di future modificazioni non più apportabili al negozio giuridico (in termini Sez. 4^, 1028/94, Russo, Rv. 199548; Sez. 3, n. 4137, del 23/5/2013, Rv. 256692). 3.4. Con specifico riferimento, poi, alla censura sollevata in relazione alla indebita esclusione dell'aggravante in materia di armi, va detto che si tratta di doglianza contenente apprezzamenti di merito, non deducibili in questa sede, tenuto conto che la motivazione resa dal Tribunale sul punto non è affatto connotata da manifesta illogicità. 3.5. E appena il caso di rilevare che le regole sopra menzionate valgono ovviamente per tutte le parti ed anche per il Procuratore generale, che "pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo" (Sez. 2, Ord. del 12.10.2005 n. 40519, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844; Sez. 4, del 22.12.2003 n. 20165, P.G. in proc. Malia e altro, Rv. 228567; Sez. 5 del 5.2.1999 n. 627, Peressotti, Rv. 213520). 4. Il ricorso, che non tiene conto dell'accordo raggiunto dalle parti proprio in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto, è pertanto inammissibile. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. — nessuna delle parti può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 5. Alla inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica non consegue la condanna alle spese, né alla sanzione in favore della Cassa per le ammende, essendo l'ipotesi espressamente esclusa dal testo dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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