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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 48176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di LAUFtATO ANTONIO, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente anche con riferimento al travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto indiscutibilmente provata la penale responsabilità del Laurato alla luce delle emergenze probatorie esaminate, come ben ricostruite - peraltro - dal giudice di primo grado e come da stessa ammissione di responsabilità dello stesso imputato; ritenuto, altresì, che il citato motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; valutato che, nel caso che occupa, la Corte territoriale ha condiviso pienamente il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, circostanziando come la riqualificazione della condotta invocata dalla difesa, la quale - peraltro - ammette la pacifica ricostruzione dei fatti, consistita finanche nel non rispettare l'alt intimato dai militari e nel dare avvio ad una pericolosa corsa a bordo del furgone rubato, sia sconfessata non solo dal compendio probatorio, ma anche da pacifica giurisprudenza di questa Corte, con cui è stato a più riprese precisato che nella rapina impropria la violenza e la minaccia possano realizzarsi anche il luogo diverso da quello della sottrazione della cosa ed in pregiudizio di persona diversa da quella del derubato, atteso che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza della minaccia (cfr. Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821).

Di talché, la negazione dei fatti da parte dell'odierno ricorrente così come indiscutibilmente accertati dai giudici di merito, costituisce una mera doglianza in punto di fatto, non ammessa in questa sede e volta meramente a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di LAUFtATO ANTONIO, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente anche con riferimento al travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto indiscutibilmente provata la penale responsabilità del Laurato alla luce delle emergenze probatorie esaminate, come ben ricostruite - peraltro - dal giudice di primo grado e come da stessa ammissione di responsabilità dello stesso imputato; ritenuto, altresì, che il citato motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; valutato che, nel caso che occupa, la Corte territoriale ha condiviso pienamente il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, circostanziando come la riqualificazione della condotta invocata dalla difesa, la quale - peraltro - ammette la pacifica ricostruzione dei fatti, consistita finanche nel non rispettare l'alt intimato dai militari e nel dare avvio ad una pericolosa corsa a bordo del furgone rubato, sia sconfessata non solo dal compendio probatorio, ma anche da pacifica giurisprudenza di questa Corte, con cui è stato a più riprese precisato che nella rapina impropria la violenza e la minaccia possano realizzarsi anche il luogo diverso da quello della sottrazione della cosa ed in pregiudizio di persona diversa da quella del derubato, atteso che, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza della minaccia (cfr. Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821). Di talché, la negazione dei fatti da parte dell'odierno ricorrente così come indiscutibilmente accertati dai giudici di merito, costituisce una mera doglianza in punto di fatto, non ammessa in questa sede e volta meramente a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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