CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 15636/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2260/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2071/2023 depositata il 23/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 27 novembre 2018 con il quale il Tribunale di Venezia aveva intimato loro, quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l,di pagare, in favore della banca [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 324.588,29, oltre interessi e spese quale saldo residuo di un mutuo chirografario concesso alla società garantita. Si costituiva in entrambi i giudizi l’istituto di credito, che dava atto che il credito azionato si era ridotto al minor importo di euro 60.874,08, perché nelle more era stata escussa la garanzia fornita dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gestito da Mediocredito centrale S.p.A. e chiedeva il rigetto delle opposizioni. Si procedeva alla riunione delle cause e il Tribunale di Venezia con sentenza del 12 aprile 2022, accoglieva l’eccezione di nullità parziale dei contratti di fideiussione per violazione della norma antitrust ed, in particolare, della clausola che rinviava agli adempimenti oggetto dell’articolo 1957 c.c. Rilevava, in particolare, che la banca non aveva promosso alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza di sei mesi previsto da tale disposizione, revocavail decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello la banca [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi. Rilevava che non era stata esaminata la questione dellatardività dell’eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di trattazione di cui all’articolo 183, sesto comma c.p.c. Lamentava altresì l’errore del Tribunale per avere qualificato la fideiussione come omnibus, e non già specifica. Si costituivano il Bragagnolo e il Cortiana , chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 23 ottobre 2023 la Corte d’Appello di Venezia riteneva fondato il primo motivo, ritenendo l’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. come non rilevabile d’ufficio e dedotta dopo la scadenza del termine di definizione del thema decidendum. Avverso la suindicata decisione della corte di merito propongono ricorso per cassazione ilBragagnolo e il Cortiana , affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svoltoattività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. per non avere la corte d’appello rilevato la sussistenza del giudicato su un capo della sentenza di primo grado non appellato dall’istituto di credito. Il Tribunale di Venezia aveva rilevato la nullità parziale della clausola relativa alla rinunzia al termine di decadenza di sei mesi per promuovere le iniziative nei confronti del debitore principale, dando atto che la banca non aveva agito nei confronti dei fideiussori entro quel termine. L’istituto di credito appellante aveva eccepito che gli opponenti non avevano dedotto la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust entro i termini previsti dall’articolo 183 sesto comma c.p.c. Conseguentemente, non avendo proposto motivi di appello avverso la dichiarazione di nullità parziale, si sarebbe formato il giudicato. Il motivo è inammissibile. Va anzitutto osservato che a pagina quattro della sentenza impugnata si legge che “il Tribunale non si è avveduto che l’eccezione di cui all’articolo 1957, comma primo c.c. è una eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d’ufficio e che gli opponenti avevano eccepito la liberazione dal vincolo fideiussorio e allegato i fatti su cui essa si fonda, solo con il deposito della memoria del 5 giugno 2021 e quindi ben dopo la scadenza del termine fissato per la definizione del thema decidendum”. Apagina 3 del ricorso un tanto risulta sintetizzato come segue: “si contesta la decisione laddove non è stata rilevata l’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito delle memorie di trattazione di cui all’articolo 183, sesto comma c.p.c. e l’irrilevanza dell’accertamento relativo alla nullità della clausola che deroga alla previsione di quell’articolo 1957 c.c., non essendo stato prospettato quale incidenza essa abbia avuto sull’obbligazione di garanzia prestata dagli opponenti”. Il motivo è inammissibile in quanto ictu oculi non risulta ivi debitamente censurata la decisione impugnata là dove risulta correttamenteseparato il profilo della nullità parziale della rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. rispetto al diverso ambito processuale della tardività dell’eccezione di decadenza, non rilevabile d’ufficio. Questione tardivamente dedotta dagli opponenti con il deposito della memoria del 5 giugno 2021, ben oltre il termine per le memorie ai sensi dell’articolo 183, sesto comma,c.p.c. È evidente che la decadenza dall’eccezione per tardività travolge il profilo della nullità relativa, poiché la questione non avrebbe potuto essere presa in esame dal giudice di primo grado. Ciò proprio in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità per tardività della stessa, ritualmente formulata dalla banca Monte dei Paschi in primo grado e reiterata con il primo motivo di appello. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 n. 4 e n. 5 c.p.c., la violazione l’articolo 1957 c.c. e degli articoli 101 e 294 c.p.c. e dell’articolo 111 della Costituzione per avere la corte d’appello ritenuto che il Bragagnolo e il Cortiana fossero decaduti dall’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c. avendo tardivamente formulatol’eccezione di decadenza. Lamentano che, al contrario, il mancato rispetto del termine di sei mesi contro il debitore principale e la conseguente decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c. poteva evincersi dagli atti introduttivi di primo grado, tanto è vero che nell’ordinanza di rimessione in termini, adottata dal tribunale il 6 maggio 2021, il giudice fa presente che dagli atti non emergerebbe alcuna domanda di ammissione allo stato passivo nel termine di sei mesi di cui all’articolo 1957 c.c. da parte della banca, rilevando che si tratterebbe di nullità rilevabile d’ufficio. La questione è stata poi evidenziata dagli opponenti con la memoria del 5 giugno 2021. Pertanto, l’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c. avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva giacché nella citata ordinanza, emessa anche ai sensi dell’articolo 101 c.p.c. il giudice ha sottoposto alle parti la questione rilevabile d’ufficio. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. I ricorrenti non hanno impugnato l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui “l’eccezione di quell’articolo 1957 comma 1 c.c. è una eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d’ufficio (vedi in senso conforme Cassazione n. 4373 del 22 febbraio 2018)” e quella successiva, secondo cui “in caso di eccezione in senso stretto, sia il potere di allegazione, che il potere di rilevazione, competono esclusivamente alla parte”. Il Tribunale ha invero sottoposto alle parti la questione della nullità parziale, ma solodopo la scadenza dei termini previsti per sollevare l’eccezione di decadenza. Conseguentemente, i rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso per cassazione sono privi di effetti, poiché i ricorrenti non contestano che l’eccezione di decadenza non sia rilevabile d’ufficio e che, conseguentemente, sia assoggettata alle preclusioni dettate dalla definizione del thema decidendum. Sotto altro profilo il motivo non coglie la ratio decidendi, essendo inconferente la circostanza dalle risultanze processuali emerga la mancata attivazione da parte del [OSCURATO:SOCIETA] nel termine di sei mesi, giacché la questione decisiva è costituita dalla tempestività dell’eccezione di parte, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma de