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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 14017/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. dal GIP presso il Tribunale della stessa città in data 13/01/2025 nei confronti, tra l'altro, di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nell'ambito di un complesso procedimento penale ove, tra l'altro, veniva confermata l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in Sinopoli e nei viciniori comuni, [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di tentata estorsione aggravata dal fatto commesso da più persone riunite ed avvalendosi della forza intimidatrice del rvincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (Capo 9: artt. 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, e 416-bis, cod. pen.) commessa in danno dell'imprenditore boschivo [OSCURATO:PERSONA], titolare dei diritti di taglio della legna su due terreni pari a circa 25 ettari ubicati in località Albara (Comune di Cosoleto) e proprietario di altri cinque terreni pari a circa 100 ettari ubicati in località Acqua del Monaco (Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte).

1.2. Si contesta allo [OSCURATO:PERSONA], in particolare, uno dei tre episodi minatori ritenuti - in tesi accusatoria - idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai predetti indagati la somma di un euro per ogni quintale di legna tagliata nel corso della sua attività di impresa e a trasferire loro gratuitamente la proprietà dei terreni ubicati in località Acqua del Monaco e, in particolare, quello contestato come avvenuto il 21/12/2021 allorché, recandosi insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad un altro terzo soggetto non identificato presso la casa rurale di [OSCURATO:PERSONA], «prospettandogli nuovamente che [OSCURATO:PERSONA], dal carcere nel quale era recluso, aveva ribadito oli divieto di taglio della legna per la sua impresa e che, in alternativa, avrebbe dovuto corrispondere agli stessi l'importo di 1 euro per ogni quintale di legna tagliato nonché cedere loro, gratuitamente, al termine delle operazioni di taglio, i terreni di sua proprietà siti in località Acqua del Monaco, redarguendo infine la vittima, a seguito del rifiuto espresso, con la frase "a casa nostra diciamo noi quando si taglia" e avvisandola che, da quel momento in poi, i rapporti erano da considerarsi "rotti" (v. addebito provvisorio a pag. 1 ord. imp.).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 1, e 416-bis cod. pen.

I gravi indizi di colpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA] si fondano sulla denuncia e sulle s.i.t. della persona offesa e - per quanto afferma il Tribunale del riesame - su taluni ulteriori elementi indiziari costituiti: dal riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; dal rapporto di parentela effettivamente presente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; da alcuni dati relativi ai traffici dei tabulati telefonici dei cellulari in uso agli indagati in relazione all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dalle 2circostanze attinenti a furti e a danneggiamenti denunciati dalla persona offesa.

Trattasi - ad avviso della difesa - di elementi del tutto generici, non in grado di incidere sulla ricostruzione della vicenda in contestazione né di offrire riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 292, comma c -bis), 273, 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.

Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata all'udienza camerale tenutasi in data 15/07/2025 in cui il ricorrente ha evidenziato (e documentato) di non aver svolto alcun ruolo penalmente rilevante rispetto all'episodio contestato nel capo 9 (pagg. 5 e 11 ric.).

Di tali deduzioni vi è "scarsa e precaria" traccia nell'ordinanza impugnata, che è giunta a conclusioni apodittiche e congetturali rispetto agli elementi caratterizzanti la ritenuta "partecipazione" del ricorrente al tentativo di estorsione in contestazione, fondato su un unico incontro tenutosi a casa della vittima e su invito di quest'ultima.

Non si può ritenere sufficiente la mera partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al colloquio con la vittima, oggetto peraltro di "fitta contestazione (ma anche di chiara e diversa interpretazione)" (pag. 7-8 ric.), come fatto rivelatore di una sua volontà di materializzare una violenza o una costrizione a fare o a tollerare qualcosa, con l'intento di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, non essendo neppure dato sapere - dall'incolpazione - chi, a che scopo e in che contesto la persona offesa avrebbe subito un danno e perché quella che era una semplice contrattazione civilistica e commerciale dovesse colorarsi di una "non meglio indicata condotta di tentativo di estorsione nella forma aggravata" (pag. 9 ric.).

Nessun dato indiziario consente di affermare che il ricorrente abbia svolto un ruolo di concorrente nella minaccia di un male ingiusto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale non ha spiegato quale tipo di contributo lo [OSCURATO:PERSONA] ha apportato alla vicenda in contestazione.

Si deduce, altresì, che diverse intercettazioni sono state male interpretate dal GIP nell'ordinanza genetica e dal Tribunale del riesame che l'ha confermata (pag. 9 ric.), nonostante la Difesa abbia evidenziato diverse e più plausibili spiegazioni del loro contenuto, non essendo in ogni caso mai emerso alcun tipo di "minaccia" o di "imposizione" (pagg. 10 e 12 ric.) qualificabile come contributo materiale o morale dello [OSCURATO:PERSONA]; né risultano idonee per dirsi soddisfatto il superamento della prova indiziaria le diverse intercettazioni ambientali e telefoniche che interessano diversi soggetti nel presente procedimento (pag. 12 ric.).

L'ordinanza impugnata risulta dunque basata su elementi astratti, inidonei, illogici, apodittici ed errati nella loro interpretazione.

32.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, per travisamento, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale ha erroneamente applicato la contestata aggravante del metodo mafioso, ritenendola sussistente in via del tutta implicita, facendola derivare dal fatto che la condotta di tentata estorsione avrebbe avuto quale concorrente del reato un soggetto "vicino" ad un sodalizio mafioso con automatici effetti di rafforzamento ma ha travisato i principi giurisprudenziali in materia: si eccepisce che non è sufficiente la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il carattere tipicamente mafioso delle richieste avanzate dai soggetti agenti (pag. 15 ric.).

2.4. Con il quarto, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

La prognosi di sussistenza di esigenze cautelari "presunte" formulata dal GIP emittente e confermata dal Tribunale del riesame si è risolta nella riproposizione di una clausola di stile, non in linea con la più recente giurisprudenza in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, non risultando ulteriori reati commessi in epoca successiva, senza contare il ruolo marginale rivestito dallo [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, in sede di trattazione orale (richiesta con istanza del 17/11/2025 e debitamente autorizzata), ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - discusso con trattazione orale - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltreché manifestamente infondati in quanto, più che censurare la violazione di legge o l'apparenza, l'illogicità o il travisamento motivazionale ex art. 606, lett. b) ed lett. e), cod. proc. pen., si risolve in una mera confutazione degli argomenti trattati dal Tribunale del riesame ovvero nella prospettazione di un (generico) dissenso sulla valutazione delle emergenze indiziarie e delle esigenze cautelari, così impingendo nel giudizio 4di inammissibilità, in quanto svolge complessivamente censure distoniche rispetto all'ambito cognitivo di legittimità di questa Corte.

2. Deve premettersi che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. già Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc.

Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768-01).

Nella presente vicenda, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella conforme dell'ordinanza genetica (cfr. ord.

GIP 13/01/2025 pagg. 526- 544), componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, approda — secondo il giudizio sommario richiesto nella sede de libertate — alla conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA] come pure alla conferma delle esigenze cautelari seguendo un ragionamento non manifestamente illogico, né lacunoso o contraddittorio, come tale immune dai lamentati vizi, confrontandosi adeguatamente con le doglianze difensive sollevate in sede di riesame (v. pag. 2 ord. imp.) e in gran parte riproposte — reiterativamente ed aspecificamente — in questa sede.

3. Il primo motivo di ricorso è perplesso e al contempo meramente avversativo e manifestamente infondato, incentrandosi non già su un confronto critico con la tenuta logica del tessuto argomentativo dell'ordinanza cautelare in punto di gravità indiziaria (cfr. pagg. 3-9 ord. imp.) ma sulla generica critica dei riscontri estrinseci alla denuncia della persona offesa, volta genericamente a sminuirne la portata gravemente indiziante.

53.1. Va ribadito che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in questa sede soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Dunque, il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 3573 del 7/01/2026, Schiavone, non mass.; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

2.2. Inoltre, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per le prove, norma non richiamata dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532- 01; Sez. 5, n. 29378 del 17/6/2025, Coco, non mass.; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02).

2.3. Per di più, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (cfr. già Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214-01; tra le più recenti, Sez. 3, n. 30406 del 25/3/2025, M.D., non mass.; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981-01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870-01).

2.4. Ciò doverosamente premesso quanto alle linee ermeneutiche che governano la subiecta materia cautelare, l'ordinanza impugnata - richiamando e facendo propria, in premessa, quella genetica (v. pag. 2 ord. imp.) - dà adeguato conto, facendo buon governo dei surrichiamati canoni interpretativi, degli elementi indiziari convergenti verso la ritenuta partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] (detto "Mizo", zio di [OSCURATO:PERSONA]) all'episodio estorsivo (tentato pluriaggravato) in contestazione e delle ragioni di non condivisibilità della prospettata tesi di assenza 6di qualsivoglia timore intimidatorio verso la vittima (pag. 4 ord. imp.), evidenziando come il narrato dello [OSCURATO:PERSONA] sia connotato da una linearità tale da non risultare scalfito dai tentativi difensivi di minarne l'attendibilità citando i suoi precedenti giudiziari e l'esistenza di imprenditori antagonisti (Modafferi e Cuzzocrea) per la compravendita del terreno, «non evincendosi l'incidenza di tali due circostanze rispetto alla gravità dei fatti e alla concordanza degli elementi acquisiti a carico degli indagati» (pag. 9 ord. imp.).

2.5. Peraltro, è la stessa Difesa ricorrente a riconoscere che le dichiarazioni della persona offesa sono state, nella specie, riscontrate ab extemo nell'impugnata ordinanza da ulteriori elementi indiziari (e, segnatamente, dal riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; dal rapporto di parentela "effettivamente esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; da un colloquio in carcere avvenuto il 16/11/2021; da alcuni dati relativi al traffico telefonico e dalle circostanze attinenti a furti e danneggiamenti denunciati dalla persona offesa: cfr. pag. 2 ric.), il che rende, per ciò solo, anzitutto perplesso il motivo di ricorso, nella parte in cui poco dopo - contraddittoriamente - eccepisce la genericità e neutralità di tali elementi (pag. 4 ric.).

Ad onta dei rilievi difensivi, che non si tratti di elementi né neutri né generici lo si desume dalla piana lettura dell'impugnata ordinanza - di qui anche l'aspecificità e la genericità della censura - ove si dà atto puntualmente degli operati riscontri esterni, costituiti dall'appuramento dell'antecedenza alla denuncia dello [OSCURATO:PERSONA] dei colloqui in carcere intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8, ove si spiega, inoltre, che nonostante lo stesso Tribunale avesse annullato per carenza di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], «sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] sfruttavano la circostanza dei colloqui in carcere per intimorire ancora di più la vittima, considerata la sua acclarata appartenenza all'omonima cosca di Sinopoli»: pag. 9) e dalle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici da cui emergeva che, in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le utenze in uso agli indagati non generavano traffico in corrispondenza della fascia oraria nella quale si sarebbe tenuto l'incontro (indicato dalla vittima alle ore 17:30) e che, in concomitanza con gli incontri tra gli indagati e [OSCURATO:PERSONA], i dispositivi cellulari in uso agli indagati agganciavano celle telefoniche perfettamente compatibili con i luoghi indicati in denuncia dei predetti incontri (pag. 9).

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, articolato in plurimi rilievi eterogenei, anch'esso è inammissibile perché generico, rivalutativo e manifestamente infondato.

73.1. Nella parte in cui si adombra l'omessa (ovvero la "scarsa" o "precaria") valutazione della memoria difensiva prodotta all'udienza di riesame, il rilievo è anzitutto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Invero, esso non si confronta con le premesse dell'ordinanza impugnata, il cui incipit (pag. 2, secondo cpv.) spiega che, avendo il giudice della cautela effettuato un'autonoma valutazione della posizione del ricorrente e di quanto contestatogli al capo 9, con elementi indiziari dettagliatamente tratteggiati e valutati nell'ordinanza impositiva (cfr. in part. pagg. 526-544), il Tribunale del riesame «si limiterà ad analizzare le doglianze difensive, facendo fin d'ora espresso rinvio all'ordinanza cautelare per tutto quanto non specificamente contestato» (pag. 2).

Il Tribunale, nel ricostruire la piena ricorrenza della provvista indiziaria, ha specificamente affrontato le censure difensive e le ha ampiamente disattese, enucleando, in modo chiaro ed inequivoco, gli elementi rilevanti e decisivi, disattendendo all'evidenza con tale ampia considerazione le allegazioni della difesa, ritenute non decisive e marginali in assenza di confronto con l'inequivoco e complessivo esito di indagine.

3.2. Va poi ribadito l'orientamento costante di questa Corte in base al quale «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 1, n. 3287 del 20/11/2025, dep. 2026, Messina, non mass.; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01).

In disparte, allora, la circostanza della mancata allegazione, ai fini dell'autosufficienza, della memoria difensiva della cui "scarsa e precaria" valutazione il ricorrente si duole in questa sede (pag. 5 ric.), resta il fatto che per predicarne - ammissibilmente in questa sede - l'omessa valutazione, avrebbe dovuto individuare, per non incorrere nell'aspecificità, quale argomento difensivo svolto in sede di memoria non sarebbe stato affatto affrontato dal Tribunale del riesame il quale, invece, si sofferma in più parti sulle doglianze difensive, ritenendole - con motivazione non illogica né contradittoria - non condivisibili (v. pag. 4, penultimo cpv.; pag. 8, secondo cpv.; pag. 9 terzo cpv. ord. imp.).

3.3. Per il resto, il motivo di ricorso si appalesa aspecifico e reiterativo delle doglianze già esposte in sede di riesame (primo motivo) senza confrontarsi criticamente con le risposte date dalla decisione impugnata.

83.4. Quanto, poi, alla lamentata "mal interpretazione" delle intercettazioni telefoniche (pag. 10 ricorso) e alla loro ritenuta inidoneità a fondare la gravità indiziaria (pag. 12 ricorso), il rilievo è manifestamente infondato perché omette di considerare che - per costante giurisprudenza di questa Corte - è possibile prospettare in sede di legittimità un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 29940 del 11/3/2025, Bernabò e altri, non mass.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Dimaro, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Danno, Rv. 237994-01); travisamento, nella specie, neppure adombrato come vizio motivazionale nell'odierno ricorso, in alcuna sua parte, e men che meno dedotto come decisivo.

D'altra parte, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito, la quale, se - come nella specie - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato, ex multis, da Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 24318 del 18/3/2025, Bondì e altri, non mass.; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 286599-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01); sindacato in ogni caso esercitabile solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui dette massime di esperienza sono recepite (così, da ultimo, Sez. 3, n. 18806 del 20/2/2025, Piattella e altro, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 23941 del 14/05/2025, Occhiuto, non mass.; Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 39456 del 29/10/2025, Y., non mass. in motiv. g 3; in precedenza cfr. ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724-01; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636-01; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576-01).

3.5. Gli ulteriori rilievi circa l'asserita totale assenza di elementi caratterizzanti la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di estorsione in contestazione sono generici e meramente avversativi e non si confrontano con quanto valorizzato dal Tribunale che - con motivazione sintetica ma coerente con la sede sommaria 9cautelare ed immune dai denunciati vizi logico-giuridici - spiega, facendo riferimento anche ad altro episodio formalmente non contestato allo [OSCURATO:PERSONA] stesso, che il ricorrente ha reso «un fattivo contributo nella realizzazione della condotta contestata, veicolando in prima battuta la minaccia estorsiva per il tramite del nipote a novembre del 2021, per poi procedere personalmente a manifestarla alla vittima nel corso dell'incontro dicembre 2021 ove palesava il comune intento illecito» (pag. 9 ord. imp.).

Tale passaggio si salda con quelli dell'ordinanza genetica che ravvisano un significativo riscontro in ordine al racconto della persona offesa dalla verifica dei colloqui intrattenuti tra [OSCURATO:PERSONA] nel corso della detenzione presso la casa circondariale di Nuoro, da cui emergeva che, effettivamente, «appena tre giorni prima dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, avvenuto il 29 ottobre 2021 (nel corso del quale l'indagato [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta "spendeva" il nome del padre recluso), [OSCURATO:PERSONA] si recava al colloquio dal padre [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente in data 26 ottobre 2021).

Inoltre, come si è visto, nel corso dell'incontro del 21 dicembre 2021 tra i due indagati e la vittima, quest'ultima riferiva che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva "speso" il nome di [OSCURATO:PERSONA], affermando che il divieto di proseguire l'attività di taglio gli era stato comunicato dal predetto nel corso di un colloquio.

Effettivamente, gli accertamenti effettuati consentivano di verificare che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] il mese precedente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e in particolare in data 16 novembre 2021» (ord.

GIP pagg. 541-542).

4. Il terzo motivo di ricorso - nel quale il ricorrente si limita a riepilogare taluni approdi di legittimità e a criticare l'inconducenza degli elementi apprezzati dai giudici del gravame (e da quello della cautela) a integrare l'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen., senza, tuttavia, formulare critiche specifiche al complessivo costrutto argomentativo - è aspecifico e manifestamente infondato.

4.1. Il Tribunale ravvisa, alla luce delle modalità di commissione del reato, la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., «sia nella forma del metodo mafioso per come emerge dall'entità delle minacce avanzate nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - riferitegli attraverso la spendita del nome di uno degli esponenti di spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva e, all'epoca dei fatti, detenuto in carcere e condannato in primo grado alla pena di anni 24 per il reato di associazione di stampo mafioso - che dalle richieste ingiuste avanzate all'imprenditore, squisitamente mafiose in quanto facente leva sulla collocazione, dal punto di vista territoriale, dei terreni su cui insistevano le attività imprenditoriali esercitate dallo [OSCURATO:PERSONA] nella zona di "competenza" della costa 10Alvaro" (pag. 9 ord. imp.).

Inoltre, sia pure in tema di esigenze cautelari, lo stesso Tribunale valorizza l'evidente «vicinanza contesti criminali di tipo mafioso e in particolare alla cosca [OSCURATO:PERSONA], siglata peraltro dalla sua precedente condanna per il reato di associazione mafioso» (pag. 10).

4.2. L'ordinanza genetica, sul punto, ha del pari ravvisato la contestata aggravante «per come emerge dalla "tipologia" di minacce avanzate nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - riferitagli attraverso la spendita del nome di uno degli elementi di spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva e, all'epoca dei fatti, detenuto in carcere e condannato in primo grado alla pena di anni 24 per il reato di associazione di stampo mafioso - e dalla "tipologia" di richiesta avanzata all'imprenditore, squisitamente mafiosa in quanto facente leva sulla collocazione, dal punto di vista territoriale, dei terreni su cui insistevano le attività imprenditoriali esercitate dallo [OSCURATO:PERSONA], tutti ricadenti nella zona di competenza mafiosa della cosca [OSCURATO:PERSONA]».

4.3. La doglianza difensiva è manifestamente infondata perché, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, non occorre neppure che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste corrispondente, ossia la veste, ben più penetrante, energica ed efficace, che deriva dalla prospettazione della loro provenienza da un tipo di sodalizio di tal fatta (Sez. 1, n. 36901 del 18/9/2025, E., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02); evenienza, nella specie, ben motivata dai due provvedimenti.

Nella parte in cui l'aggravante in questione - per come nella specie contestata dal P.M. nella imputazione provvisoria - valorizza una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi, i soggetti agenti, avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. (tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla «forza di intimidazione» del vincolo associativo e dalla condizione di «assogettamento ed omertà» che ne deriva tra i consociati), la giurisprudenza di questa Corte ritiene che tale "corno" della circostanza - di natura oggettiva - incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, cfr. Sez. 1, n. 33245 del 9/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256990-01; Sez. 2 n. 38094 del 5/06/2013, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01), lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso.

E, da ultimo, si è precisato che il richiamo alle 'condizioni' di cui all'art. 416-bis cod.pen. evidenzia la necessità di una più 11intensa coartazione psicologica della vittima (v. già Sez. 6, n. 21342 del 2/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare - in ragione del predominio mafioso - identificazioni o denunzie (Sez. 1, n. 32514 del 27/06/2025, Sorrentino, non mass.).

Orbene, anche alla stregua di quest'ultimo indirizzo, la motivazione del Tribunale del riesame - che si salda a quella del giudice della cautela - si appalesa congrua e del tutto immune dai denunziati vizi motivazionali, laddove valorizza, agli effetti della ravvisata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., le richieste ingiuste "squisitamente mafiose" e la "spendita del nome" di uno degli esponenti di spicco della costa [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Mette conto rilevare, infine, avuto riguardo all'incolpazione provvisoria per cui si procede, che l'aggravante in contestazione è stata correttamente ritenuta dal Tribunale del riesame anche alla stregua di quell'indirizzo secondo il quale «in tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato (Sez. 1, n. 30627 del 4/06/2025, Curcio e altri non mass. in motiv. § 9.5.; conf.

Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, Giorgi e altri, Rv. 285059-01).

Difatti, nel caso di specie, l'ulteriore esternazione sussiste ed è consistita nell'esplicita spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], donde la manifesta infondatezza della doglianza anche sotto tale profilo.

5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico, avendo il Tribunale espressamente motivato in ordine alla sussistenza della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., motivatamente spiegando che detta doppia presunzione non possa essere superata, «non avendo la difesa dedotto alcun elemento tale da incidere sul quadro cautelare, non potendo il decorso del tempo rispetto alla commissione del fatto essere un elemento idoneo a ritenere attenuate o venute meno le esigenze cautelari anche alla luce del vaglio effettuato sulla personalità del ricorrente».

5.1. Si tratta di motivazione giuridicamente corretta e, ad onta dei rilevi difensivi, tutt'altro che apparente in quanto esattamente basata sul disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale, in presenza di gravi indizi 12di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per applicare una misura diversa dalla custodia in carcere devono acquisirsi «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze caute/ari possono essere soddisfatte con altre misure».

In questo caso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che simili elementi non siano stati acquisiti, e lo stesso ricorrente non ne indica alcuno.

5.2. La mancanza di una prova contraria, che non può essere individuata neppure nel tempo trascorso dal fatto, legittima ulteriormente la già ben motivata applicazione della custodia in carcere, tanto più che, avuto riguardo alla fattispecie estorsiva tentata in contestazione, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 4/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; conf.

Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 3/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01).

5.3. D'altra parte, in merito alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della sola misura custodiale massima di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati della natura di quelli per cui si procede, questa Corte ha costantemente affermato che «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 36988 del 21/10/2025, S., non mass., in motiv. § 3; Sez. 3, n. 43887 del 09/10/2024, G., non mass.; Sez. 5, n. 3950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865-01).

In sostanza, per vincere la doppia presunzione prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., è necessario che dagli atti processuali o dalle allegazioni difensive emergano elementi specifici e concreti dai quali si possa desumere l'insussistenza dei pericula libertatis o la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive rispetto al carcere (Sez. 3, n. 38514 del 19/09/2024, I., non mass.; Sez. 3, n. 36028 del 1/10/2025, Orazi, non mass.).

Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha, con motivazione immune dai denunciati vizi, ritenuto che il mero decorso del tempo dal fatto costituire fattore non idoneo a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 136.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. dal GIP presso il Tribunale della stessa città in data 13/01/2025 nei confronti, tra l'altro, di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nell'ambito di un complesso procedimento penale ove, tra l'altro, veniva confermata l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in Sinopoli e nei viciniori comuni, [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di tentata estorsione aggravata dal fatto commesso da più persone riunite ed avvalendosi della forza intimidatrice del rvincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (Capo 9: artt. 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, e 416-bis, cod. pen.) commessa in danno dell'imprenditore boschivo [OSCURATO:PERSONA], titolare dei diritti di taglio della legna su due terreni pari a circa 25 ettari ubicati in località Albara (Comune di Cosoleto) e proprietario di altri cinque terreni pari a circa 100 ettari ubicati in località Acqua del Monaco (Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte). 1.2. Si contesta allo [OSCURATO:PERSONA], in particolare, uno dei tre episodi minatori ritenuti - in tesi accusatoria - idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai predetti indagati la somma di un euro per ogni quintale di legna tagliata nel corso della sua attività di impresa e a trasferire loro gratuitamente la proprietà dei terreni ubicati in località Acqua del Monaco e, in particolare, quello contestato come avvenuto il 21/12/2021 allorché, recandosi insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad un altro terzo soggetto non identificato presso la casa rurale di [OSCURATO:PERSONA], «prospettandogli nuovamente che [OSCURATO:PERSONA], dal carcere nel quale era recluso, aveva ribadito oli divieto di taglio della legna per la sua impresa e che, in alternativa, avrebbe dovuto corrispondere agli stessi l'importo di 1 euro per ogni quintale di legna tagliato nonché cedere loro, gratuitamente, al termine delle operazioni di taglio, i terreni di sua proprietà siti in località Acqua del Monaco, redarguendo infine la vittima, a seguito del rifiuto espresso, con la frase "a casa nostra diciamo noi quando si taglia" e avvisandola che, da quel momento in poi, i rapporti erano da considerarsi "rotti" (v. addebito provvisorio a pag. 1 ord. imp.). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 1, e 416-bis cod. pen. I gravi indizi di colpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA] si fondano sulla denuncia e sulle s.i.t. della persona offesa e - per quanto afferma il Tribunale del riesame - su taluni ulteriori elementi indiziari costituiti: dal riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; dal rapporto di parentela effettivamente presente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; da alcuni dati relativi ai traffici dei tabulati telefonici dei cellulari in uso agli indagati in relazione all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dalle 2circostanze attinenti a furti e a danneggiamenti denunciati dalla persona offesa. Trattasi - ad avviso della difesa - di elementi del tutto generici, non in grado di incidere sulla ricostruzione della vicenda in contestazione né di offrire riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 292, comma c -bis), 273, 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata all'udienza camerale tenutasi in data 15/07/2025 in cui il ricorrente ha evidenziato (e documentato) di non aver svolto alcun ruolo penalmente rilevante rispetto all'episodio contestato nel capo 9 (pagg. 5 e 11 ric.). Di tali deduzioni vi è "scarsa e precaria" traccia nell'ordinanza impugnata, che è giunta a conclusioni apodittiche e congetturali rispetto agli elementi caratterizzanti la ritenuta "partecipazione" del ricorrente al tentativo di estorsione in contestazione, fondato su un unico incontro tenutosi a casa della vittima e su invito di quest'ultima. Non si può ritenere sufficiente la mera partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al colloquio con la vittima, oggetto peraltro di "fitta contestazione (ma anche di chiara e diversa interpretazione)" (pag. 7-8 ric.), come fatto rivelatore di una sua volontà di materializzare una violenza o una costrizione a fare o a tollerare qualcosa, con l'intento di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, non essendo neppure dato sapere - dall'incolpazione - chi, a che scopo e in che contesto la persona offesa avrebbe subito un danno e perché quella che era una semplice contrattazione civilistica e commerciale dovesse colorarsi di una "non meglio indicata condotta di tentativo di estorsione nella forma aggravata" (pag. 9 ric.). Nessun dato indiziario consente di affermare che il ricorrente abbia svolto un ruolo di concorrente nella minaccia di un male ingiusto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale non ha spiegato quale tipo di contributo lo [OSCURATO:PERSONA] ha apportato alla vicenda in contestazione. Si deduce, altresì, che diverse intercettazioni sono state male interpretate dal GIP nell'ordinanza genetica e dal Tribunale del riesame che l'ha confermata (pag. 9 ric.), nonostante la Difesa abbia evidenziato diverse e più plausibili spiegazioni del loro contenuto, non essendo in ogni caso mai emerso alcun tipo di "minaccia" o di "imposizione" (pagg. 10 e 12 ric.) qualificabile come contributo materiale o morale dello [OSCURATO:PERSONA]; né risultano idonee per dirsi soddisfatto il superamento della prova indiziaria le diverse intercettazioni ambientali e telefoniche che interessano diversi soggetti nel presente procedimento (pag. 12 ric.). L'ordinanza impugnata risulta dunque basata su elementi astratti, inidonei, illogici, apodittici ed errati nella loro interpretazione. 32.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, per travisamento, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale ha erroneamente applicato la contestata aggravante del metodo mafioso, ritenendola sussistente in via del tutta implicita, facendola derivare dal fatto che la condotta di tentata estorsione avrebbe avuto quale concorrente del reato un soggetto "vicino" ad un sodalizio mafioso con automatici effetti di rafforzamento ma ha travisato i principi giurisprudenziali in materia: si eccepisce che non è sufficiente la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il carattere tipicamente mafioso delle richieste avanzate dai soggetti agenti (pag. 15 ric.). 2.4. Con il quarto, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La prognosi di sussistenza di esigenze cautelari "presunte" formulata dal GIP emittente e confermata dal Tribunale del riesame si è risolta nella riproposizione di una clausola di stile, non in linea con la più recente giurisprudenza in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, non risultando ulteriori reati commessi in epoca successiva, senza contare il ruolo marginale rivestito dallo [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, in sede di trattazione orale (richiesta con istanza del 17/11/2025 e debitamente autorizzata), ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - discusso con trattazione orale - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltreché manifestamente infondati in quanto, più che censurare la violazione di legge o l'apparenza, l'illogicità o il travisamento motivazionale ex art. 606, lett. b) ed lett. e), cod. proc. pen., si risolve in una mera confutazione degli argomenti trattati dal Tribunale del riesame ovvero nella prospettazione di un (generico) dissenso sulla valutazione delle emergenze indiziarie e delle esigenze cautelari, così impingendo nel giudizio 4di inammissibilità, in quanto svolge complessivamente censure distoniche rispetto all'ambito cognitivo di legittimità di questa Corte. 2. Deve premettersi che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. già Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768-01). Nella presente vicenda, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella conforme dell'ordinanza genetica (cfr. ord. GIP 13/01/2025 pagg. 526- 544), componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, approda — secondo il giudizio sommario richiesto nella sede de libertate — alla conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA] come pure alla conferma delle esigenze cautelari seguendo un ragionamento non manifestamente illogico, né lacunoso o contraddittorio, come tale immune dai lamentati vizi, confrontandosi adeguatamente con le doglianze difensive sollevate in sede di riesame (v. pag. 2 ord. imp.) e in gran parte riproposte — reiterativamente ed aspecificamente — in questa sede. 3. Il primo motivo di ricorso è perplesso e al contempo meramente avversativo e manifestamente infondato, incentrandosi non già su un confronto critico con la tenuta logica del tessuto argomentativo dell'ordinanza cautelare in punto di gravità indiziaria (cfr. pagg. 3-9 ord. imp.) ma sulla generica critica dei riscontri estrinseci alla denuncia della persona offesa, volta genericamente a sminuirne la portata gravemente indiziante. 53.1. Va ribadito che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in questa sede soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Dunque, il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 3573 del 7/01/2026, Schiavone, non mass.; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. Inoltre, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per le prove, norma non richiamata dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532- 01; Sez. 5, n. 29378 del 17/6/2025, Coco, non mass.; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02). 2.3. Per di più, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (cfr. già Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214-01; tra le più recenti, Sez. 3, n. 30406 del 25/3/2025, M.D., non mass.; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981-01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870-01). 2.4. Ciò doverosamente premesso quanto alle linee ermeneutiche che governano la subiecta materia cautelare, l'ordinanza impugnata - richiamando e facendo propria, in premessa, quella genetica (v. pag. 2 ord. imp.) - dà adeguato conto, facendo buon governo dei surrichiamati canoni interpretativi, degli elementi indiziari convergenti verso la ritenuta partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] (detto "Mizo", zio di [OSCURATO:PERSONA]) all'episodio estorsivo (tentato pluriaggravato) in contestazione e delle ragioni di non condivisibilità della prospettata tesi di assenza 6di qualsivoglia timore intimidatorio verso la vittima (pag. 4 ord. imp.), evidenziando come il narrato dello [OSCURATO:PERSONA] sia connotato da una linearità tale da non risultare scalfito dai tentativi difensivi di minarne l'attendibilità citando i suoi precedenti giudiziari e l'esistenza di imprenditori antagonisti (Modafferi e Cuzzocrea) per la compravendita del terreno, «non evincendosi l'incidenza di tali due circostanze rispetto alla gravità dei fatti e alla concordanza degli elementi acquisiti a carico degli indagati» (pag. 9 ord. imp.). 2.5. Peraltro, è la stessa Difesa ricorrente a riconoscere che le dichiarazioni della persona offesa sono state, nella specie, riscontrate ab extemo nell'impugnata ordinanza da ulteriori elementi indiziari (e, segnatamente, dal riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; dal rapporto di parentela "effettivamente esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; da un colloquio in carcere avvenuto il 16/11/2021; da alcuni dati relativi al traffico telefonico e dalle circostanze attinenti a furti e danneggiamenti denunciati dalla persona offesa: cfr. pag. 2 ric.), il che rende, per ciò solo, anzitutto perplesso il motivo di ricorso, nella parte in cui poco dopo - contraddittoriamente - eccepisce la genericità e neutralità di tali elementi (pag. 4 ric.). Ad onta dei rilievi difensivi, che non si tratti di elementi né neutri né generici lo si desume dalla piana lettura dell'impugnata ordinanza - di qui anche l'aspecificità e la genericità della censura - ove si dà atto puntualmente degli operati riscontri esterni, costituiti dall'appuramento dell'antecedenza alla denuncia dello [OSCURATO:PERSONA] dei colloqui in carcere intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8, ove si spiega, inoltre, che nonostante lo stesso Tribunale avesse annullato per carenza di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], «sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] sfruttavano la circostanza dei colloqui in carcere per intimorire ancora di più la vittima, considerata la sua acclarata appartenenza all'omonima cosca di Sinopoli»: pag. 9) e dalle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici da cui emergeva che, in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le utenze in uso agli indagati non generavano traffico in corrispondenza della fascia oraria nella quale si sarebbe tenuto l'incontro (indicato dalla vittima alle ore 17:30) e che, in concomitanza con gli incontri tra gli indagati e [OSCURATO:PERSONA], i dispositivi cellulari in uso agli indagati agganciavano celle telefoniche perfettamente compatibili con i luoghi indicati in denuncia dei predetti incontri (pag. 9). 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, articolato in plurimi rilievi eterogenei, anch'esso è inammissibile perché generico, rivalutativo e manifestamente infondato. 73.1. Nella parte in cui si adombra l'omessa (ovvero la "scarsa" o "precaria") valutazione della memoria difensiva prodotta all'udienza di riesame, il rilievo è anzitutto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Invero, esso non si confronta con le premesse dell'ordinanza impugnata, il cui incipit (pag. 2, secondo cpv.) spiega che, avendo il giudice della cautela effettuato un'autonoma valutazione della posizione del ricorrente e di quanto contestatogli al capo 9, con elementi indiziari dettagliatamente tratteggiati e valutati nell'ordinanza impositiva (cfr. in part. pagg. 526-544), il Tribunale del riesame «si limiterà ad analizzare le doglianze difensive, facendo fin d'ora espresso rinvio all'ordinanza cautelare per tutto quanto non specificamente contestato» (pag. 2). Il Tribunale, nel ricostruire la piena ricorrenza della provvista indiziaria, ha specificamente affrontato le censure difensive e le ha ampiamente disattese, enucleando, in modo chiaro ed inequivoco, gli elementi rilevanti e decisivi, disattendendo all'evidenza con tale ampia considerazione le allegazioni della difesa, ritenute non decisive e marginali in assenza di confronto con l'inequivoco e complessivo esito di indagine. 3.2. Va poi ribadito l'orientamento costante di questa Corte in base al quale «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 1, n. 3287 del 20/11/2025, dep. 2026, Messina, non mass.; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01). In disparte, allora, la circostanza della mancata allegazione, ai fini dell'autosufficienza, della memoria difensiva della cui "scarsa e precaria" valutazione il ricorrente si duole in questa sede (pag. 5 ric.), resta il fatto che per predicarne - ammissibilmente in questa sede - l'omessa valutazione, avrebbe dovuto individuare, per non incorrere nell'aspecificità, quale argomento difensivo svolto in sede di memoria non sarebbe stato affatto affrontato dal Tribunale del riesame il quale, invece, si sofferma in più parti sulle doglianze difensive, ritenendole - con motivazione non illogica né contradittoria - non condivisibili (v. pag. 4, penultimo cpv.; pag. 8, secondo cpv.; pag. 9 terzo cpv. ord. imp.). 3.3. Per il resto, il motivo di ricorso si appalesa aspecifico e reiterativo delle doglianze già esposte in sede di riesame (primo motivo) senza confrontarsi criticamente con le risposte date dalla decisione impugnata. 83.4. Quanto, poi, alla lamentata "mal interpretazione" delle intercettazioni telefoniche (pag. 10 ricorso) e alla loro ritenuta inidoneità a fondare la gravità indiziaria (pag. 12 ricorso), il rilievo è manifestamente infondato perché omette di considerare che - per costante giurisprudenza di questa Corte - è possibile prospettare in sede di legittimità un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 29940 del 11/3/2025, Bernabò e altri, non mass.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Dimaro, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Danno, Rv. 237994-01); travisamento, nella specie, neppure adombrato come vizio motivazionale nell'odierno ricorso, in alcuna sua parte, e men che meno dedotto come decisivo. D'altra parte, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito, la quale, se - come nella specie - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato, ex multis, da Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 24318 del 18/3/2025, Bondì e altri, non mass.; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 286599-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01); sindacato in ogni caso esercitabile solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui dette massime di esperienza sono recepite (così, da ultimo, Sez. 3, n. 18806 del 20/2/2025, Piattella e altro, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 23941 del 14/05/2025, Occhiuto, non mass.; Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 39456 del 29/10/2025, Y., non mass. in motiv. g 3; in precedenza cfr. ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724-01; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636-01; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576-01). 3.5. Gli ulteriori rilievi circa l'asserita totale assenza di elementi caratterizzanti la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di estorsione in contestazione sono generici e meramente avversativi e non si confrontano con quanto valorizzato dal Tribunale che - con motivazione sintetica ma coerente con la sede sommaria 9cautelare ed immune dai denunciati vizi logico-giuridici - spiega, facendo riferimento anche ad altro episodio formalmente non contestato allo [OSCURATO:PERSONA] stesso, che il ricorrente ha reso «un fattivo contributo nella realizzazione della condotta contestata, veicolando in prima battuta la minaccia estorsiva per il tramite del nipote a novembre del 2021, per poi procedere personalmente a manifestarla alla vittima nel corso dell'incontro dicembre 2021 ove palesava il comune intento illecito» (pag. 9 ord. imp.). Tale passaggio si salda con quelli dell'ordinanza genetica che ravvisano un significativo riscontro in ordine al racconto della persona offesa dalla verifica dei colloqui intrattenuti tra [OSCURATO:PERSONA] nel corso della detenzione presso la casa circondariale di Nuoro, da cui emergeva che, effettivamente, «appena tre giorni prima dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, avvenuto il 29 ottobre 2021 (nel corso del quale l'indagato [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta "spendeva" il nome del padre recluso), [OSCURATO:PERSONA] si recava al colloquio dal padre [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente in data 26 ottobre 2021). Inoltre, come si è visto, nel corso dell'incontro del 21 dicembre 2021 tra i due indagati e la vittima, quest'ultima riferiva che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva "speso" il nome di [OSCURATO:PERSONA], affermando che il divieto di proseguire l'attività di taglio gli era stato comunicato dal predetto nel corso di un colloquio. Effettivamente, gli accertamenti effettuati consentivano di verificare che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] il mese precedente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e in particolare in data 16 novembre 2021» (ord. GIP pagg. 541-542). 4. Il terzo motivo di ricorso - nel quale il ricorrente si limita a riepilogare taluni approdi di legittimità e a criticare l'inconducenza degli elementi apprezzati dai giudici del gravame (e da quello della cautela) a integrare l'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen., senza, tuttavia, formulare critiche specifiche al complessivo costrutto argomentativo - è aspecifico e manifestamente infondato. 4.1. Il Tribunale ravvisa, alla luce delle modalità di commissione del reato, la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., «sia nella forma del metodo mafioso per come emerge dall'entità delle minacce avanzate nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - riferitegli attraverso la spendita del nome di uno degli esponenti di spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva e, all'epoca dei fatti, detenuto in carcere e condannato in primo grado alla pena di anni 24 per il reato di associazione di stampo mafioso - che dalle richieste ingiuste avanzate all'imprenditore, squisitamente mafiose in quanto facente leva sulla collocazione, dal punto di vista territoriale, dei terreni su cui insistevano le attività imprenditoriali esercitate dallo [OSCURATO:PERSONA] nella zona di "competenza" della costa 10Alvaro" (pag. 9 ord. imp.). Inoltre, sia pure in tema di esigenze cautelari, lo stesso Tribunale valorizza l'evidente «vicinanza contesti criminali di tipo mafioso e in particolare alla cosca [OSCURATO:PERSONA], siglata peraltro dalla sua precedente condanna per il reato di associazione mafioso» (pag. 10). 4.2. L'ordinanza genetica, sul punto, ha del pari ravvisato la contestata aggravante «per come emerge dalla "tipologia" di minacce avanzate nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - riferitagli attraverso la spendita del nome di uno degli elementi di spicco della cosca [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva e, all'epoca dei fatti, detenuto in carcere e condannato in primo grado alla pena di anni 24 per il reato di associazione di stampo mafioso - e dalla "tipologia" di richiesta avanzata all'imprenditore, squisitamente mafiosa in quanto facente leva sulla collocazione, dal punto di vista territoriale, dei terreni su cui insistevano le attività imprenditoriali esercitate dallo [OSCURATO:PERSONA], tutti ricadenti nella zona di competenza mafiosa della cosca [OSCURATO:PERSONA]». 4.3. La doglianza difensiva è manifestamente infondata perché, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, non occorre neppure che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste corrispondente, ossia la veste, ben più penetrante, energica ed efficace, che deriva dalla prospettazione della loro provenienza da un tipo di sodalizio di tal fatta (Sez. 1, n. 36901 del 18/9/2025, E., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02); evenienza, nella specie, ben motivata dai due provvedimenti. Nella parte in cui l'aggravante in questione - per come nella specie contestata dal P.M. nella imputazione provvisoria - valorizza una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi, i soggetti agenti, avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. (tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla «forza di intimidazione» del vincolo associativo e dalla condizione di «assogettamento ed omertà» che ne deriva tra i consociati), la giurisprudenza di questa Corte ritiene che tale "corno" della circostanza - di natura oggettiva - incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, cfr. Sez. 1, n. 33245 del 9/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256990-01; Sez. 2 n. 38094 del 5/06/2013, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01), lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. E, da ultimo, si è precisato che il richiamo alle 'condizioni' di cui all'art. 416-bis cod.pen. evidenzia la necessità di una più 11intensa coartazione psicologica della vittima (v. già Sez. 6, n. 21342 del 2/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare - in ragione del predominio mafioso - identificazioni o denunzie (Sez. 1, n. 32514 del 27/06/2025, Sorrentino, non mass.). Orbene, anche alla stregua di quest'ultimo indirizzo, la motivazione del Tribunale del riesame - che si salda a quella del giudice della cautela - si appalesa congrua e del tutto immune dai denunziati vizi motivazionali, laddove valorizza, agli effetti della ravvisata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., le richieste ingiuste "squisitamente mafiose" e la "spendita del nome" di uno degli esponenti di spicco della costa [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Mette conto rilevare, infine, avuto riguardo all'incolpazione provvisoria per cui si procede, che l'aggravante in contestazione è stata correttamente ritenuta dal Tribunale del riesame anche alla stregua di quell'indirizzo secondo il quale «in tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato (Sez. 1, n. 30627 del 4/06/2025, Curcio e altri non mass. in motiv. § 9.5.; conf. Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, Giorgi e altri, Rv. 285059-01). Difatti, nel caso di specie, l'ulteriore esternazione sussiste ed è consistita nell'esplicita spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], donde la manifesta infondatezza della doglianza anche sotto tale profilo. 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico, avendo il Tribunale espressamente motivato in ordine alla sussistenza della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., motivatamente spiegando che detta doppia presunzione non possa essere superata, «non avendo la difesa dedotto alcun elemento tale da incidere sul quadro cautelare, non potendo il decorso del tempo rispetto alla commissione del fatto essere un elemento idoneo a ritenere attenuate o venute meno le esigenze cautelari anche alla luce del vaglio effettuato sulla personalità del ricorrente». 5.1. Si tratta di motivazione giuridicamente corretta e, ad onta dei rilevi difensivi, tutt'altro che apparente in quanto esattamente basata sul disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale, in presenza di gravi indizi 12di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per applicare una misura diversa dalla custodia in carcere devono acquisirsi «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze caute/ari possono essere soddisfatte con altre misure». In questo caso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che simili elementi non siano stati acquisiti, e lo stesso ricorrente non ne indica alcuno. 5.2. La mancanza di una prova contraria, che non può essere individuata neppure nel tempo trascorso dal fatto, legittima ulteriormente la già ben motivata applicazione della custodia in carcere, tanto più che, avuto riguardo alla fattispecie estorsiva tentata in contestazione, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 4/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; conf. Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 3/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). 5.3. D'altra parte, in merito alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della sola misura custodiale massima di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati della natura di quelli per cui si procede, questa Corte ha costantemente affermato che «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 36988 del 21/10/2025, S., non mass., in motiv. § 3; Sez. 3, n. 43887 del 09/10/2024, G., non mass.; Sez. 5, n. 3950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865-01). In sostanza, per vincere la doppia presunzione prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., è necessario che dagli atti processuali o dalle allegazioni difensive emergano elementi specifici e concreti dai quali si possa desumere l'insussistenza dei pericula libertatis o la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive rispetto al carcere (Sez. 3, n. 38514 del 19/09/2024, I., non mass.; Sez. 3, n. 36028 del 1/10/2025, Orazi, non mass.). Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha, con motivazione immune dai denunciati vizi, ritenuto che il mero decorso del tempo dal fatto costituire fattore non idoneo a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 136. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris