CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 40575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA, Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate, esula da quelli espressamente previsti con ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando la condanna alle spese legittimamente applicata in relazione all'entità della pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]