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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 1971

Cassazione n. 43330/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1952 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di pascolo abusivo contestato (la difesa sostiene che non ricorra il dolo specifico previsto dall'art. 636, secondo comma, cod. pen.) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla prova della consapevolezza degli imputati di agire illegalmente, stante il rigetto della richiesta di trasferimento - e non di transito - dei bovini nel territorio del comune in cui gli stessi sono stati successivamente rinvenuti); considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'attendibile deposizione del teste che aveva proceduto all'identificazione dei bovini e pag. 8 sulla ritenuta sufficienza del materiale probatorio in atti ai fini dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati); che, in ogni caso, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, avente ad oggetto una prova nuova, fatta salva la deducibilità ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), può costituire motivo di censura ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella specie, sia fondata su elementi sufficienti per una i ku compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589); che i termini di prescrizione, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dai ricorrenti, non risultano essere maturati alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per entrambi gli imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1952 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di pascolo abusivo contestato (la difesa sostiene che non ricorra il dolo specifico previsto dall'art. 636, secondo comma, cod. pen.) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla prova della consapevolezza degli imputati di agire illegalmente, stante il rigetto della richiesta di trasferimento - e non di transito - dei bovini nel territorio del comune in cui gli stessi sono stati successivamente rinvenuti); considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'attendibile deposizione del teste che aveva proceduto all'identificazione dei bovini e pag. 8 sulla ritenuta sufficienza del materiale probatorio in atti ai fini dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati); che, in ogni caso, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, avente ad oggetto una prova nuova, fatta salva la deducibilità ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), può costituire motivo di censura ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella specie, sia fondata su elementi sufficienti per una i ku compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589); che i termini di prescrizione, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dai ricorrenti, non risultano essere maturati alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per entrambi gli imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data
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