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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05206/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20097/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma via Fracassini 18, rappresentato e difesoper procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petrarota che ha indicato recapito pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 122del 2017, depositata i l 18 gennaio 2017 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.

TVS010502418/2012, notificato il 27.12.2012, relativo al periodo di imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente, ai sensi dell’art. 38 comma 4 e dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973, a fini IRPEFe addizionali, un reddito imponibile sintetico di euro 96.498,00, in ragione del possesso di tre cavalli, di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e della quota di 2/9 della proprietà dell’immobile sito a Corato via T. Tasso n. 30.

2. La CTP di Bari aveva respinto il ricorso del contribuente, escludendo l’eccepita decadenza dalla potestà impositiva sulla base della disciplina applicabile all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenendo irrilevante ai fini della validità dell’atto impositivo la mancata instaurazione del contraddittorio e, nel merito , ritenendo non provate documentalmente le giustificazioni addotte dal contribuente.

3. La CTR della Puglia, adita dal contribuente, avevarespinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado sostenendo, in particolare, la correttezza dell’applicazione da parte dell’amministrazione finanziaria del redditometro con riferimento ai coefficienti ministeriali riferiti ai cavalli da equitazione, fra cui sarebbero da ricomprendere quelli “da maneggio” in possesso del contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

5. Successivamente, in data 29 novembre 2025, il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che la CTR aveva illegittimamente ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto dalla norma richiamataentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata, nonostante che il contribuente non fosse giuridicamente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché titolare di un reddito da lavoro dipendente e di un reddito fondiario di entità non superiore ai limitidi rilevanza ai fini dell’imposizione all’epoca vigenti.

Il termine di decadenza previsto dall’art. 43 comma 2 d.P.R.n. 600 del 1973 non sarebbe, infatti, applicabile se non nelle ipotesi di mancata presentazione per colpa o dolo da parte del contribuente della dichiarazione dei redditi a cui era giuridicamente tenuto.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. L’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede chel'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentatae che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata,mentre l’art. 1 comma 4 lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973 esonera dall'obbligo di presentare la dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

1.4. La giurisprudenza della Corte, nel delinearela disciplina applicabile alle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti titolari di redditi ulteriori rispetto a quelli che sono esonerati dal dichiarare, muovendo dal contesto normativo richiamato, ha di recente affermato il principio secondo cui « I n tema di accertamento dei redditi, il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica anche ove siano accertati, a seguito di metodo sintetico, maggiori redditi non dichiarati rispetto ai redditi tassati alla fonte e indicati nel CUD applicandosi la predetta disposizione per il solo fatto obiettivo della omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla»(Cass.17.06 . 2025 n. 16289 ) .

Il termine quinquennale “lungo” di decadenza è funzionale, infatti, a consentire all’amministrazione finanziaria di fruire di un periodo di tempo più ampio per eseguire i controlli nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi che rileva, ai fini dell’applicazione della norma, come fatto obiettivo in sé.

Si applica, quindi, anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia accertato con il metodo sintetico ulterioriredditi non dichiarati a carico di un dipendente altrimenti non tenuto alla presentazione della dichiarazione (Cass.17.06 . 2025 n. 16289).

1.5. Non sussiste, quindi, la violazione di legge lamentata dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972, dei d.m. del 10 . 09 . 1992 e del 19.11.1992, e degli articoli 115 e 116 c.p.c.

La sentenza della CTR, nel procedere induttivamente alla rideterminazione del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , con specifico riferimento all’indice di capacità contributiva costituito dal possesso dei tre cavalli, avrebbe fatto un’ acritica ed erronea applicazione dei coefficienti di cui al punto 8 del d.m.del 10 settembre 1992, riferiti al possesso di “cavalli da corsa o da equitazione” destinati all’attività sportiva, senza considerare i contenuti non contestati dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., della relazione tecnica del medico veterinario che aveva, invece , attestato trattarsi di due anziane fattrici e di un giovane puledro che non avevano mai partecipato ad attività agonistiche.

La sentenza avrebbe, così, applicato la tabella dei coefficienti ad una fattispecie concreta non sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dalla norma di diritto sostanziale e dai decreti ministeriali ed avrebbe anche deciso, sulla base del la presunzione semplice derivante dall’applicazione degli indizi di capacità retributiva previsti nel c.d. redditometro, non corroborata con l’acquisizione di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.La sentenza impugnata avrebbe violato , infine, l’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 anche per non aver ritenuto la congruità del reddito del suo nucleo familiare, composto anche dalla madre convivente , rispetto alle spese di gestione dei beni indice.

2.1. Il motivo è infondato e, sotto taluni aspetti, inammissibile dal momento che fa confusa esposizione diuna pluralità di censure per lo più disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata , finendo per sconfinare nella richiestadi riesame nel merito della controversia.

2.2. L’unica censura enucleabile con sufficiente chiarezza sotto il profilo dellalamentata violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e delle norme regolamentari relative ai coefficienti applicabili agli indici di capacità contributiva del c.d. redditometro con riferimento alla fattispecie del bene- indice costituito dal possesso dicavallo da equitazione è infondata .

2.3. Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro), quando il reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri in questione per due o più periodi di imposta.

La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei c.d. beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quella statisticamente necessaria per sostenere le spese del loro mantenimento ed onera il contribuente della prova contraria, attraverso idonea documentazione, dell’inesistenza del bene indice di capacità contributiva o della provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente, delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v.

Cass. n. 8305 del 2025; Cass. n. 3254 del 2024 e Cass. n. n. 31579 del 2023; Cass.n. 1980 del 2020; Cass. n. 10266 del 2019; Cass. n. 930 del 2016).

2.4. In particolare, con riferimento all’accertamento sintetico con il metodo del redditometro fondato sul possesso di cavalli, secondo l’orientamento consolidato della Corte «costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli "da equitazione" (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o "da corsa", in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono»(Cass. n. 4490 del 2025 20/02/2025 ; Cass. n. 2692 del 2025 ; 527 del 2024; n. 3254 del 2024; Cass. n. 4814 del 2022; Cass. 21335 del 2015).

2.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è discostata dai principi richiamati laddove, dopo aver espressamente escluso che i cavalli del ricorrente fossero animali da corsa dediti all’attività sportiva, li ha ritenuti riconducibili alla categoria dei cavalli “da equitazione” in quanto cavalli “da maneggio”,evidenziando che si trattava di animali “tenuti presso la struttura agrizootecnica “[OSCURATO:PERSONA]” (agriturismo con maneggio dove evidentemente vengono impiegati concorrendo alla produzione di reddito imponibile)”, con un’affermazione in fatto che il contribuente non ha contrastato.

Quanto, poi, alla censura del ricorrente relativa alla violazione dell’art. 38 d.

P.R. n. 600 del 1973 sotto il profilo del mancato apprezzamento della congruità del reddito del nucleo familiare a consentire il mantenimento e la gestione dei beni indicerinvenuti in suo possesso, la doglianzaè inammissibile perché volta a sollecitare un riesame nel merito, proponendo un diverso apprezzamento rispetto a quello già espresso dalla CTR nella sentenza impugnata che ha ritenuto , con riguardo agli indici presuntivi di capacità di reddito costituiti fra l’altro dai tre cavalli in questione, che le “ assai modeste, fonti reddituali, ancorché incrementate da quelle della sua genitrice convivente, non forniscano adeguata giustificazione in ordine al sostenimento dei relativi costi di gestione”.

3. Con il terzo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 dello statuto dei diritti del contribuente in ragione della violazione dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, prima dell’adozione del provvedimento, previsto a pena di nullità dell’atto impositivo,nell’ipotesi di accertamento fondato sul redditometro.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La previsione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212 del 2000 che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, consente al contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che gli uffici impositori sono tenuti a valutare prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,è dettata in materia di accertamenti conseguenti ad accessi, is pezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove il contribuente esercita l'attività imprenditoriale o professionale.

3.3. La Corte a sezioni unite ha da tempo chiarito che la norma non è fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a carico dell’amministrazione fiscale a pena di invalidità dell’atto impositivo, in quanto le garanzie previste dalla norma trovano applicazione esclusivamente nelle ipotesi specificamente regolate , e che un dovere generale di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in materia di imposte dirette, non può essere desunto neanche dall’applicazione dei principi del diritto europeo, trattandosi di tributi c.d. non armonizzati estranei alla sfera di regolamentazione del diritto dell’Unione europea(Cass. Sez.

U n. 24823 del 2015).

Nel quadro della disciplina applicabile ratione temporis , cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), per i tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste solo se espressamente previsto da una specifica norma di legge (Cass. Sez.

U n. 21271 del 2025).

3.4. L’omissione del contraddittoriopreventivo, nell’ambito delle imposte dirette, non è , dunque, in linea generale, ragione di nullità dell’atto impositivo.

3.5. In ogni caso, sotto un ulteriore e decisivo profilo, è rilevante sottolineare per escludere l’esistenza, in concreto , della violazione del contraddittorio preventivo come sia lo stesso ricorrente, nel contesto del ricorso per cassazione, a riferire che “Conclusa il 22/02/2012 la verifica con la consegna al ricorrente del Processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Trani inviava il questionario n.

Q00409/2012 del 13/07/2012, che veniva debitamente restituito con tutte le informazioni richieste e corredato da ulteriore documentazione.” E tanto basta ad assicurare l’interlocuzione preventiva tra l’amministrazione ed il contribuente, secondo l’insegnamento dellaSuprema Corte, per cui, anche quando l’amministrazione finanziaria è tenuta all’instaurazione del contraddittorio preventivo, le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti (Cass. n. 18489 del 2024; Cass. n.n. 20436 del 2021).

3.6. Non sussistono, quindi, le ragioni di illegittimità dell’accertamento dedotte dal ricorrente con riferimento al preteso difetto del contraddittorio preventivo.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20097/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma via Fracassini 18, rappresentato e difesoper procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Petrarota che ha indicato recapito pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 122del 2017, depositata i l 18 gennaio 2017 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n. TVS010502418/2012, notificato il 27.12.2012, relativo al periodo di imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente, ai sensi dell’art. 38 comma 4 e dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973, a fini IRPEFe addizionali, un reddito imponibile sintetico di euro 96.498,00, in ragione del possesso di tre cavalli, di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e della quota di 2/9 della proprietà dell’immobile sito a Corato via T. Tasso n. 30. 2. La CTP di Bari aveva respinto il ricorso del contribuente, escludendo l’eccepita decadenza dalla potestà impositiva sulla base della disciplina applicabile all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenendo irrilevante ai fini della validità dell’atto impositivo la mancata instaurazione del contraddittorio e, nel merito , ritenendo non provate documentalmente le giustificazioni addotte dal contribuente. 3. La CTR della Puglia, adita dal contribuente, avevarespinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado sostenendo, in particolare, la correttezza dell’applicazione da parte dell’amministrazione finanziaria del redditometro con riferimento ai coefficienti ministeriali riferiti ai cavalli da equitazione, fra cui sarebbero da ricomprendere quelli “da maneggio” in possesso del contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. 5. Successivamente, in data 29 novembre 2025, il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che la CTR aveva illegittimamente ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto dalla norma richiamataentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata, nonostante che il contribuente non fosse giuridicamente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché titolare di un reddito da lavoro dipendente e di un reddito fondiario di entità non superiore ai limitidi rilevanza ai fini dell’imposizione all’epoca vigenti. Il termine di decadenza previsto dall’art. 43 comma 2 d.P.R.n. 600 del 1973 non sarebbe, infatti, applicabile se non nelle ipotesi di mancata presentazione per colpa o dolo da parte del contribuente della dichiarazione dei redditi a cui era giuridicamente tenuto. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. L’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede chel'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentatae che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata,mentre l’art. 1 comma 4 lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973 esonera dall'obbligo di presentare la dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 1.4. La giurisprudenza della Corte, nel delinearela disciplina applicabile alle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti titolari di redditi ulteriori rispetto a quelli che sono esonerati dal dichiarare, muovendo dal contesto normativo richiamato, ha di recente affermato il principio secondo cui « I n tema di accertamento dei redditi, il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica anche ove siano accertati, a seguito di metodo sintetico, maggiori redditi non dichiarati rispetto ai redditi tassati alla fonte e indicati nel CUD applicandosi la predetta disposizione per il solo fatto obiettivo della omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla»(Cass.17.06 . 2025 n. 16289 ) . Il termine quinquennale “lungo” di decadenza è funzionale, infatti, a consentire all’amministrazione finanziaria di fruire di un periodo di tempo più ampio per eseguire i controlli nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi che rileva, ai fini dell’applicazione della norma, come fatto obiettivo in sé. Si applica, quindi, anche nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia accertato con il metodo sintetico ulterioriredditi non dichiarati a carico di un dipendente altrimenti non tenuto alla presentazione della dichiarazione (Cass.17.06 . 2025 n. 16289). 1.5. Non sussiste, quindi, la violazione di legge lamentata dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972, dei d.m. del 10 . 09 . 1992 e del 19.11.1992, e degli articoli 115 e 116 c.p.c. La sentenza della CTR, nel procedere induttivamente alla rideterminazione del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , con specifico riferimento all’indice di capacità contributiva costituito dal possesso dei tre cavalli, avrebbe fatto un’ acritica ed erronea applicazione dei coefficienti di cui al punto 8 del d.m.del 10 settembre 1992, riferiti al possesso di “cavalli da corsa o da equitazione” destinati all’attività sportiva, senza considerare i contenuti non contestati dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., della relazione tecnica del medico veterinario che aveva, invece , attestato trattarsi di due anziane fattrici e di un giovane puledro che non avevano mai partecipato ad attività agonistiche. La sentenza avrebbe, così, applicato la tabella dei coefficienti ad una fattispecie concreta non sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dalla norma di diritto sostanziale e dai decreti ministeriali ed avrebbe anche deciso, sulla base del la presunzione semplice derivante dall’applicazione degli indizi di capacità retributiva previsti nel c.d. redditometro, non corroborata con l’acquisizione di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.La sentenza impugnata avrebbe violato , infine, l’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 anche per non aver ritenuto la congruità del reddito del suo nucleo familiare, composto anche dalla madre convivente , rispetto alle spese di gestione dei beni indice. 2.1. Il motivo è infondato e, sotto taluni aspetti, inammissibile dal momento che fa confusa esposizione diuna pluralità di censure per lo più disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata , finendo per sconfinare nella richiestadi riesame nel merito della controversia. 2.2. L’unica censura enucleabile con sufficiente chiarezza sotto il profilo dellalamentata violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e delle norme regolamentari relative ai coefficienti applicabili agli indici di capacità contributiva del c.d. redditometro con riferimento alla fattispecie del bene- indice costituito dal possesso dicavallo da equitazione è infondata . 2.3. Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro), quando il reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri in questione per due o più periodi di imposta. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei c.d. beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quella statisticamente necessaria per sostenere le spese del loro mantenimento ed onera il contribuente della prova contraria, attraverso idonea documentazione, dell’inesistenza del bene indice di capacità contributiva o della provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente, delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. Cass. n. 8305 del 2025; Cass. n. 3254 del 2024 e Cass. n. n. 31579 del 2023; Cass.n. 1980 del 2020; Cass. n. 10266 del 2019; Cass. n. 930 del 2016). 2.4. In particolare, con riferimento all’accertamento sintetico con il metodo del redditometro fondato sul possesso di cavalli, secondo l’orientamento consolidato della Corte «costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli "da equitazione" (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o "da corsa", in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono»(Cass. n. 4490 del 2025 20/02/2025 ; Cass. n. 2692 del 2025 ; 527 del 2024; n. 3254 del 2024; Cass. n. 4814 del 2022; Cass. 21335 del 2015). 2.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è discostata dai principi richiamati laddove, dopo aver espressamente escluso che i cavalli del ricorrente fossero animali da corsa dediti all’attività sportiva, li ha ritenuti riconducibili alla categoria dei cavalli “da equitazione” in quanto cavalli “da maneggio”,evidenziando che si trattava di animali “tenuti presso la struttura agrizootecnica “[OSCURATO:PERSONA]” (agriturismo con maneggio dove evidentemente vengono impiegati concorrendo alla produzione di reddito imponibile)”, con un’affermazione in fatto che il contribuente non ha contrastato. Quanto, poi, alla censura del ricorrente relativa alla violazione dell’art. 38 d. P.R. n. 600 del 1973 sotto il profilo del mancato apprezzamento della congruità del reddito del nucleo familiare a consentire il mantenimento e la gestione dei beni indicerinvenuti in suo possesso, la doglianzaè inammissibile perché volta a sollecitare un riesame nel merito, proponendo un diverso apprezzamento rispetto a quello già espresso dalla CTR nella sentenza impugnata che ha ritenuto , con riguardo agli indici presuntivi di capacità di reddito costituiti fra l’altro dai tre cavalli in questione, che le “ assai modeste, fonti reddituali, ancorché incrementate da quelle della sua genitrice convivente, non forniscano adeguata giustificazione in ordine al sostenimento dei relativi costi di gestione”. 3. Con il terzo motivo il contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 dello statuto dei diritti del contribuente in ragione della violazione dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, prima dell’adozione del provvedimento, previsto a pena di nullità dell’atto impositivo,nell’ipotesi di accertamento fondato sul redditometro. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. La previsione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212 del 2000 che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, consente al contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che gli uffici impositori sono tenuti a valutare prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,è dettata in materia di accertamenti conseguenti ad accessi, is pezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove il contribuente esercita l'attività imprenditoriale o professionale. 3.3. La Corte a sezioni unite ha da tempo chiarito che la norma non è fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a carico dell’amministrazione fiscale a pena di invalidità dell’atto impositivo, in quanto le garanzie previste dalla norma trovano applicazione esclusivamente nelle ipotesi specificamente regolate , e che un dovere generale di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in materia di imposte dirette, non può essere desunto neanche dall’applicazione dei principi del diritto europeo, trattandosi di tributi c.d. non armonizzati estranei alla sfera di regolamentazione del diritto dell’Unione europea(Cass. Sez. U n. 24823 del 2015). Nel quadro della disciplina applicabile ratione temporis , cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), per i tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste solo se espressamente previsto da una specifica norma di legge (Cass. Sez. U n. 21271 del 2025). 3.4. L’omissione del contraddittoriopreventivo, nell’ambito delle imposte dirette, non è , dunque, in linea generale, ragione di nullità dell’atto impositivo. 3.5. In ogni caso, sotto un ulteriore e decisivo profilo, è rilevante sottolineare per escludere l’esistenza, in concreto , della violazione del contraddittorio preventivo come sia lo stesso ricorrente, nel contesto del ricorso per cassazione, a riferire che “Conclusa il 22/02/2012 la verifica con la consegna al ricorrente del Processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Trani inviava il questionario n. Q00409/2012 del 13/07/2012, che veniva debitamente restituito con tutte le informazioni richieste e corredato da ulteriore documentazione.” E tanto basta ad assicurare l’interlocuzione preventiva tra l’amministrazione ed il contribuente, secondo l’insegnamento dellaSuprema Corte, per cui, anche quando l’amministrazione finanziaria è tenuta all’instaurazione del contraddittorio preventivo, le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti (Cass. n. 18489 del 2024; Cass. n.n. 20436 del 2021). 3.6. Non sussistono, quindi, le ragioni di illegittimità dell’accertamento dedotte dal ricorrente con riferimento al preteso difetto del contraddittorio preventivo. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
Sentenza Cassazione n. 05206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris