CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 1.37, d dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai 9n qui di interesse, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bologna e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena riten ita di giustizia in relazione ai seguenti reati: artt. 110, 81, cpv. cod. pen., 255, c:n:mrria 1, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver dato corso, unitamente al figlio, a Jrvattività non autorizzata di raccolta, stoccaggio, deposito e trasporti di rifiuti c3nché nell'averli gestiti anche dopo il sequestro preventivo in relazione al quali l'imputato era stato nominato custode dell'area (capo A); artt. 110, 349 cod. pen., perché, avendo continuato ad accedere all'area sottoposta a sequestro preventivo ed a gestire la discarica, poneva in essere una condotta realizzata mediante le violazione dei sigilli apposti (capo B). 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensc,re di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, corn .na 1, lett. e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alla comni3SiD • ne del reato di cui all'art. 349 cod. pen. Assume il difensore che l'ordinanza del 20 aprile 2016 con cui si imponeva il ripristino dello stato dei luoghi e 13 bon fica a carico del Berisha e di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei terreni, riguardavn due distinte proprietà, gestite l'una - la A - dall'imputato, l'altra - la B - dal Figlio, come riferito dal teste Mauri, ma la Corte di appello non ha tenuto conto c tale distinzione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 corwria 1, lett. e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alla comni;siD .Ie del reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso del difensore, Der le medesime argomentazioni la motivazione sarebbe insufficiente in ordine ga alla qualificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi, sia alla riferibili:à dei rifiuti medesimi all'attività del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, conma 3, lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi decisivi a fini ella concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., noi avendo la Corte di merito valutato il comportamento dell'imputato, il quale si è ,3clorerato per ottenere l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ed era titolé.ire di un'autorizzazione allo smaltimento delle aree di cui al prci•edirrento, smaltimento in parte avvenuto. 3. Il ricorso è inammissibile.4. I primi due motivi, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché articolati in fatto. Essi, infatti, attaccano non la motivazione, evidenziandone profili di illogicità manifesta, ma la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operaU:, con doppia valutazione conforme, dai giudici di merito, i quali, con un ampio e analitico apparato argomentativo, hanno accertato che l'imputato era stato nominato custode dell'intera area, comprensiva dell'area A e dell'aree B, e, fin dal 2014, in qualità di custode, aveva le chiavi di apertura dei cancelli di accesso a dette aree, sicché era proprio il Berisha che, aprendo i lucchetti, conse -dva ai mezzi di entrare e di uscire dalle due aree ed effettuare il trasportc illecito dei rifiuti, avvenuto, senza soluzione di continuità, dal 2014 all'aprile 2016, come emerge dalle date trasporti indicati nei formulari, attività che, quindi, l'imputato o ha svolto personalmente, ovvero ha concesso al figlio di svolgerla, i che r'onda l'affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati in esame. 5. I motivi, quindi, riguardando profili ricostruttivi del fatto, deiuccno una censura non consentita in sede di legittimità, perché il controllo sulla inotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra "apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come costantemente predicato da questa Corte di lecitinnità, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscr]ninato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, rra deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene: non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseg Jerr:e all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamentE deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Nel richiamarsi espressamente all'indirizzo appena ricordato, la Co -te di merito ha escluso la sussistenza di elementi valutabili per una mitigaziorw della pena, tali non essendo gli elementi addotti dalla difesa, e qui pedisseuamen .:e riproposti, elementi che, come osservato dalla Corte d'appello, si ritorcsino a danno dell'imputato, perché, pur avendo il Berisha chiesto di poter acr edere all'area allo scopo di liberarla, in realtà vi ha acceduto esclusivamente per continuare a gestire la discarica e ricavarne profitto. Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità man 'esta, che, quindi, supera il vaglio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cawia di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen.:( delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec