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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39930/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per essere l'ordinanza sottoscritta soltanto dal presidente del collegio e non anche dal giudice estensore.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per aver omesso il Tribunale di valutare complessivamente la situazione,

3. Successivamente il difensore ricorrente co~iinsistito nelle ragioni di ricorso, con particolare riferimento al secondo motivo.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato perché dal verbale di udienza si trae che il presidente del collegio è stato anche relatore ed estensore, sicché non si riscontra alcuna nullità del provvedimento.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

Il Tribunale non ha omesso di considerare gli atti specificamente indicati in ricorso ma nell'ambito di un fisiologico apprezzamento discrezionale delle risultanze ha formulato un giudizio dando prevalenza, con logica e adeguata argomentazione, agli elementi che fondano l'affermazione di pericolosità sociale e inducono a rilevare la inidoneità attuale della misura alternativa più ampia.

Le deduzioni di ricorso, a ben vedere, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale preso in esame dal giudice del merito, che è operazione estranea all'ambito del sindacato di legittimità.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA] •:7717, TATA ELI_ E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per essere l'ordinanza sottoscritta soltanto dal presidente del collegio e non anche dal giudice estensore. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per aver omesso il Tribunale di valutare complessivamente la situazione, 3. Successivamente il difensore ricorrente co~iinsistito nelle ragioni di ricorso, con particolare riferimento al secondo motivo. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato perché dal verbale di udienza si trae che il presidente del collegio è stato anche relatore ed estensore, sicché non si riscontra alcuna nullità del provvedimento. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il Tribunale non ha omesso di considerare gli atti specificamente indicati in ricorso ma nell'ambito di un fisiologico apprezzamento discrezionale delle risultanze ha formulato un giudizio dando prevalenza, con logica e adeguata argomentazione, agli elementi che fondano l'affermazione di pericolosità sociale e inducono a rilevare la inidoneità attuale della misura alternativa più ampia. Le deduzioni di ricorso, a ben vedere, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale preso in esame dal giudice del merito, che è operazione estranea all'ambito del sindacato di legittimità. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA] •:7717, TATA ELI_ E
Sentenza Cassazione n. 39930/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris