CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 27391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 (dep. il 4 febbraio 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da Arturo FLAK, ha confermato la pronuncia in data 19 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di cui agli artt. 497-bis, comma 2, 337 nonché 582 e 585 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti in contestazione (compresa la recidiva qualificata), lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), deducendo che il giudizio di appello si sarebbe svolto nonostante l'imputato sia rimasto privo del difensore e non abbia potuto chiedere la discussione orale ai sensi dell'art. 23 decreto legge 9 novembre 2020, n. 149. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo si è dedotto che il giudizio di appello, la cui trattazione ha avuto luogo il 21 gennaio 2021, si sarebbe svolto in assenza della difesa, in quanto: - il Collegio di secondo grado ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020; - l'imputato «non ha potuto chiedere il contraddittorio» perché è «rimasto privo della difesa» a seguito della rinuncia depositata dal suo difensore il 15 dicembre 2020 e della nomina del nuovo difensore il 20 gennaio 2021, ossia quando era già spirato il termine per chiedere la discussione orale, nella pendenza del quale il FLAK non poteva presentarla proprio perché - come esposto - era rimasto privo di difensore; - inoltre, il 21 gennaio 2021, a seguito del ricevimento della comunicazione della nomina da parte del FLAK (inviata dall'Istituto nel quale quest'ultimo era ristretto), il difensore si è presentato all'udienza del 21 gennaio 2021 al fine di chiedere un rinvio ex art. 108 cod. proc. pen., ma il Collegio «ha ritenuto la presenza del difensore non autorizzata» perché si procedeva in camera di consiglio a mente dell'art. 23 cit.; - infine, la Corte di appello ha disposto la notifica delle conclusioni scritte, presentate dal Procuratore generale, «tardivamente» (il 18 gennaio 2021; la notificazione è stata eseguita il giorno successivo) «ed impropriamente all'imputato, segnalandogli che il suo difensore aveva rinunciato al mandato» e tale tardività avrebbe comportato l'impossibilità della difesa di presentare tempestivamente le conclusioni scritte. 1.1. Il motivo in esame è infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio, già espresso da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo cui «la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina» (Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat. Rv. 277795 - 01, la quale escluso che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, determini una nullità; conf. Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015 - dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01). Dunque, il difensore rinunciante ben avrebbe potuto presentare, nell'interesse dell'imputato, tempestiva richiesta di discussione orale ovvero le conclusioni scritte ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (che ha posto, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza del termine di legge, la medesima regolamentazione già prevista dall'art. 23 di. n. 149/2020, n. 149, vigente fino al 24 dicembre 2020). Né, alla luce di quanto appena ritenuto, ha alcuna rilevanza in ordine al tempestivo esercizio delle facoltà processuali della difesa la notificazione all'imputato personalmente delle conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale, poiché si tratta di un adempimento non previsto dalla citata normativa emergenziale, che contempla la comunicazione di esse al difensore. Sotto tale ultimo profilo non è superfluo rilevare che il ricorso non ha neppure allegato che la prescritta comunicazione al difensore rinunciante non abbia avuto luogo o non sia stata rituale (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01); e, anche a voler ritenere che con il mero richiamo, nelle conclusioni scritte ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (presentate il 28 marzo 2022), del principio Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01 (secondo cui «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.»), si intendesse addurre la mancata comunicazione delle conclusioni al difensore, tale allegazione - si ribadisce, non oggetto di specifica deduzione con il ricorso - sarebbe tardiva in quanto, come esposto, non avanzata con l'impugnazione né nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (quindici giorni liberi prima dell'udienza: cfr. Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01) e non inerente a un vizio rilevabile d'ufficio (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 2012, Bianco, Rv. 252851 - 01; Sez. 3, n. 10068 del 12/12/2008 - dep. 2009, Derin, Rv. 243087 - 01).2. Con il secondo motivo sono state dedotte la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto sarebbe stata ritenuta la recidiva: - senza considerare che i fatti di reato su cui si fonda la contestazione di essa sono datati; - e argomentando «secondo una presunzione di colpevolezza per un episodio di furto che il FLAK avrebbe dovuto mettere in atto il giorno del suo arresto» nel presente procedimento; - laddove nella specie avrebbe meritato «un attenzione maggiore l'analisi complessiva dell'azione», tenuto conto di principi costituzionali rilevanti in tema di recidiva. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto, da una parte ha prospettato un diverso apprezzamento di fatto in questa sede non consentito; e, dall'altro, ha inteso confutare in maniera generica le ragioni per cui i Giudici di merito hanno ritenuto che le condotte in imputazione, in forza delle specifiche circostanze nelle quali hanno avuto luogo (esposte nella sentenza impugnata e, più in dettaglio, in quella di primo grado), costituiscano significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann