CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] LAURO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 9 marzo 2021 ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati oggetto di contestazione (di cui agli artt. 611, 635, 372 cod.pen. nonché art. 2 legge n.895 del 1967) aggravati dalle modalità mafiose o finalizzati alla agevolazione mafiosa. 1.1 In estrema sintesi, il GIP, in sede di giudizio abbreviato, riteneva raggiunta la prova delle condotte intimidatorie poste in essere dal Vitale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di indurre costui ad affermare cose non rispondenti al vero nel corso di un giudizio penale pendente a carico del Vitale medesimo, avente ad oggetto una pregressa condotta estorsiva posta in essere nei confronti del medesimo Donnarumma. Le condotte sono consistite in una minaccia verbale - proveniente dal Vitale ma riferita al Donnarumma da [OSCURATO:PERSONA] - e nel danneggiamento della vettura del Donnarumma tramite esplosione di una bomba carta . Le condotte vengono inoltre ritenute 'determinative' della falsa testimonianza (almeno in parte) resa da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dibattimentale tenutasi in data 22 giugno 2018 innanzi al Tribunale di Avellino. 1.2 Le principali fonti di prova sono indicate nei contenuti dichiarativi provenienti dal Donnarumma, nella confessione del Venezia nonché in captazioni di conversazioni. Viene ritenuta integrata, in rapporto alle modalità commissive dei fatti, la circostanza aggravante del 'metodo mafioso'. Esclusa la recidiva e riuniti í reati dal vincolo della continuazione, il Vitale è stato condannato (all'esito della diminuente processuale) alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 28.10.2021 ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art.339 co.1 cod.pen., rideterminando la pena in quella di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 9.000 di multa. 2.1 Quanto ai profili di contestazione sulla responsabilità la Corte di Appello ritiene esaustiva la motivazione del giudice di primo grado.Viene respinta una richiesta di riqualificazione del reato in tema di esplosivi (art. 2 I.n.895 del 1967) dato l'elevato potenziale del materiale utilizzato per danneggiare la vettura del Donnarumma. Si conferma la - quantomeno parziale - falsità della testimonianza resa in giudizio (per il reato di estorsione) dal Donnarumma. Si tratta, anche secondo la Corte di Appello, di condotta 'imputabile' all'autore della minaccia ed aggravata dalla finalità di agevolazione del clan Cava. 3. Avverso detta sentenza sono stati introdotti due atti di ricorso. 3.1 II primo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], introduce cinque motivi di ricorso. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al reato di minaccia (art. 611) di cui al capo A. Si ripercorrono le fonti dichiarative e si contesta la congruenza logica della motivazione. In particolare si evidenzia che dalla deposizione del Venezia non emerge che le frasi minacciose - profferite dal Vitale - vennero da lui riferite al Donnarumma «su incarico» del Vitale, ma di sua propria iniziativa. Ciò contrasta sul piano logico con la tesi del mandato, né il vuoto dimostrativo può essere colmato dal contenuto delle conversazioni captate. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità per i capi B e C della imputazione (danneggiamento ed esplosivo). La ricostruzione probatoria sarebbe meramente probabilistica e sfornita di concreto supporto dimostrativo. 3.1.3 Al terzo motivo si ripropone il tema della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo C . Gli indicatori della potenzialità dell'ordigno (correlati al boato) non sono logici e non vi è stata alcuna verifica tecnica. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di falsa testimonianza. Ciò anzitutto in relazione alla assenza di prova delle condotte antecedenti (minaccia e danneggiamento), che ne rappresentano il fondamento logico e storico. Inoltre la sentenza di secondo grado non avrebbe realizzato la richiesta analisi del contenuto della deposizione dibattimentale del Donnarumma (allegata all'atto del ricorso), deposizione che non potrebbe essere ritenuta - in quanto tale - falsa. 3.1.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica di cui ai capi A e D della imputazione, essendo configurabile - secondo la difesa - il diverso reato di cui all'art. 377 co.3 cod.pen. in quanto norma avente carattere di specialità. 3.2 Analoghe doglianze analoghe sono state formulate nel secondo atto di ricorso, che non appare necessario riprodurre ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod. proc.pen. . 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione a operare nuove valutazioni in fatto su punti congruamente argomentati in sede di merito. 4.1 II primo motivo risulta, altresì, generico perché teso a riproporre un profilo valutativo dei contenuti della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], congruamente scrutinata in sede di merito. A fini ricostruttivi della esistenza del mandato rivolto da Vitale al Venezia e teso a condizionare la condotta processuale del Donnarumma ciò che rileva è da un lato il contributo dichiarativo del Donnarumma (che percepì chiaramente il messaggio intimidatorio) dall'altro la 'conferma' dell'avvenuto utilizzo del Venezia come 'portavoce' del Vitale, nei giorni che immediatamente precedevano l'udienza del processo per estorsione a carico del Vitale. Su tali aspetti la decisione di merito realizza il doveroso raccordo logico tra le diverse fonti ed arriva a risultati di complessiva coerenza, non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 4.2 I residui motivi sono parimenti riproduttivi - in modo generico ed assertivo - delle censure svolte in secondo grado, cui è stata fornita risposta del tutto logica e immune da vizi in diritto dalla Corte di secondo grado. La ricostruzione dell'episodio di intimidazione è stata correttamente operata nel suo complesso, posto che tutte le azioni (colloquio con il Venezia ed esplosione della bomba carta) si sono svolte 'a ridosso' della celebrazione della udienza del processo che vedeva imputato il Vitale, aspetto che consente di ritenere collegati i due episodi ed ascrivibile all'odierno ricorrente il danneggiamento della vettura. Le conseguenze della deflagrazione sono state correttamente ritenute indicative della potenzialità esplosiva del materiale utilizzato e la Corte di secondo grado ha espressamente argomentato anche sui connotati di falsità della deposizione dibattimentale che venne resa dal Donnarumma nel processo per estorsione.Del tutto generica, infine, è la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto, a fronte di una chiara sequenza di eventi intimidatori che hanno influito sulla genuinità della deposizione resa dal Donnarumma innanzi al Tribunale di Avellino. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese