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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 07853/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24056/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.182/2021depositata il 15/02/2021.Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione; considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo, con compensazione per due terzi del loro ammontare, ravvisandosi l’opportunità della compensazione dei due terzi residui nell’atteggiamento di desistenza dal giudizio della parte ricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente, previa compensazione dei due terzi residui, d i un terzo d elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.300,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24056/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.182/2021depositata il 15/02/2021.Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione; considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo, con compensazione per due terzi del loro ammontare, ravvisandosi l’opportunità della compensazione dei due terzi residui nell’atteggiamento di desistenza dal giudizio della parte ricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente, previa compensazione dei due terzi residui, d i un terzo d elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.300,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07853/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris