CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per [OSCURATO:PERSONA] e che sia dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Valutate le evidenze probatorie relative a indagini eseguite sul clan SCALISI di Adrano, costituente articolazione locale del sodalizio mafioso catanese LAUDANI, il G.U.P. del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 14 settembre 2018 in esito a rito abbreviato, condannava, per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, alla pena di otto e dodici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (capo L1), e del reato continuato in concorso di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 (capo M1); [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile dei reati associativi di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A, con le aggravanti previste dai comi 4 e 6) e all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo L1), aggravato dall'art. 7 I. n. 203/91, del reato continuato in concorso di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 (capo M1) e di tre furti pluriaggravati (capi O, Fl e G1). 2. Con sentenza emessa in data 21 luglio 2020, la Corte di appello di Catania, rideterminava in sei anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91, confermando la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Su ricorso proposto, tra gli altri, dai suddetti imputati, la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 34497/21 pronunciata il 7 luglio 2021, annullava la decisione impugnata: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla continuazione esterna con i fatti giudicati con sentenza resa dalla Corte di appello di Catania in data 20 settembre 2016, irrevocabile il 9 maggio 2017; e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle imputazioni di cui ai capi L1) e M1), restando assorbite le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio; nel resto, dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi. Sulla posizione di quest'ultimo ([OSCURATO:PERSONA]), in particolare, la pronuncia rescindente stigmatizzava come apparente e insufficiente la motivazione adottata dalla Corte di merito al fine di delineare l'inserimento dell'imputato in termini di organicità nel sodalizio di cui al capo L1), atteso che, non essendo descritti gli episodi di cessione di stupefacente ai quali egli avrebbe partecipato, non veniva fornita alcuna argomentazione circa il suo peculiare contributo in termini di partecipazione all'associazione, con inevitabile ricaduta anche sulla sussistenza del capo M1). Aggiungeva la medesima pronuncia che non risultava più chiara e approfondita neppure la motivazione del primo giudice, che si era limitato a richiamare le stesse intercettazioni valorizzate in appello, senza neppure indicare gli elementi sulla scorta dei quali il "Turi" citato nelle captazioni sarebbe stato da identificare in Salvatore [OSCURATO:PERSONA]. 4. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, riconosciuta, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i fatti giudicandi e i fatti giudicati con la sentenza già menzionata, emessa dalla medesima Corte etnea, rideterminava la pena complessivamente infitta in dieci anni di reclusione; quanto a [OSCURATO:PERSONA], che veniva assolto dal reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo L1), confermata la responsabilità per il reato sub capo M1), residuo oggetto del giudizio rescissorio (salvo il trattamento sanzionatorio ritenuto assorbito dalla pronuncia di questa Corte), la Corte di merito rideterminava la pena complessivamente inflitta in nove anni e quattro mesi di reclusione. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici del rinvio, in relazione al reato di cui al capo M1), affermavano, sulla base della captazione di alcune conversazioni, che potevano individuarsi solo tre episodi di cessione di marijuana addebitabili all'imputato. 5. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulle modalità di applicazione della disciplina della continuazione riconosciuta nella sentenza impugnata. La difesa del ricorrente contesta come arbitraria e immotivata la valutazione operata dalla Corte di merito circa l'individuazione del reato più grave, valutazione che avrebbe determinato l'effetto di una pena complessiva più vicina al cumulo materiale che al cumulo giuridico. Se i giudici territoriali avessero valorizzato indici empirici come la durata della condotta contestata, avrebbero individuato il reato più grave in quello già coperto dal giudicato, come pure richiesto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a un aumento per la continuazione con i fatti giudicandi, sulla pena di sette anni e otto mesi inflitta per i reati più gravi, nella misura di tre anni e quattro mesi. 6. Ha proposto ricorso per cassazione anche Salvatore [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole, in particolare, la difesa del ricorrente che la Corte di appello: a) abbia omesso di motivare sugli elementi che avrebbero consentito di identificare il "Turi" di cui si parla nelle conversazioni intercettate con l'imputato; b) non abbia indicato i riscontri che avrebbero dovuto essere forniti circa l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale cedente la sostanza stupefacente e la presunta confidenza fatta dall'imputato riportata a pag. 11 della sentenza impugnata; c) abbia omesso di spiegare perché la frase "mi sono preso il fumo", addebitata al ricorrente, non avrebbe potuto essere interpretata come significativa di un uso personale; d) abbia omesso di motivare circa l'individuazione di tre episodi di spaccio; e) abbia erroneamente affermato che non vi era stato gravame sulla pena, della quale era stata, viceversa, contestata l'eccessività in sede di appello; f) abbia violato il divieto di reformatio in peius nell'individuare quale reato più grave quello associativo mafioso; g) abbia omesso di motivare circa il riconoscimento delle attenuanti generiche e della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonostante la deduzione in appello dei relativi motivi di gravame.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto più gravi i fatti oggetto del presente processo, rispetto a quello precedente già definito con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione, sostenendo che, con tale valutazione, il giudice di merito avrebbe disatteso le regole generali del cumulo giuridico, finendo per applicare - seppur in presenza di concorso di reati omogenei - un cumulo sostanzialmente materiale. 2. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Il principio di diritto al quale occorre attenersi è, in primo luogo, quello secondo il quale: «Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee» (Sez. 2, n. 935 del 23/9/2015, Vella ed altri, Rv. 265733). Tale principio non è, viceversa, applicabile nella diversa ipotesi in cui si sia in presenza di reati sottoposti contestualmente al vaglio del medesimo giudice, rispetto ai quali la violazione più grave deve essere individuata secondo una prospettiva meramente astratta, fondata sulla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, conformemente alle circostanze in cui il fatto si è avverato. Questa Corte ha altresì chiarito che: «In tema di reato continuato, qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati.» (Sez. 4, n. 19561 del 28/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281172). 2.2. Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi di logicità e del tutto coerente con i principi dogmatici sopra richiamati, ha ben chiarito le ragioni in forza delle quali ha ritenuto più gravi i reati ancora sottoposti a giudizio. Hanno infatti spiegato, i giudici di merito, come la cornice nella quale risultano inquadrati tali ultimi fatti sia connotata da una insistita e ostinata violazione del precetto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] - agendo all'interno di un contesto associativo - ha più volte posto in essere condotte illecite riconducibili sotto l'egida di tale disposizione normativa; e tanto ciò è vero, che egli si è reso responsabile di una pluralità di reati-fine, sussunti nell'ampia contestazione sub capo M1) (mentre, nell'altro giudizio, l'imputato venne ritenuto colpevole del solo reato associativo). Del tutto logicamente, quindi, apprezzando la pervicacia dell'agire quale indicatore sintomatico di un radicato elemento intenzionale, il giudice a quo ha concluso nel senso di ravvisare una espressione di maggior disvalore nei fatti non coperti da giudicato. 2.2.1. Anche la motivazione attinente all'entità dell'aumento per continuazione, applicato con riferimento ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Catania del 20/9/2016, appare coerente. Il giudice del merito ha, infatti, scelto di punire la condotta ascritta - consistita nella partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, posta in essere in Adrano con condotta perdurante fino all'ottobre 2012 - con la pena di tre anni di reclusione, sottolineando come l'imputato sia divenuto sodale di pericolosissimi membri della criminalità organizzata; risulta, quindi, effettuata una valutazione inerente alla materialità delle singole condotte, correttamente parametrata al complessivo contesto nel quale esse vanno ad incastonarsi. 2.3. A fronte del congruo argomentare che supporta la sentenza impugnata, il ricorrente si limita a denunciare, in modo generico ed apodittico, oltre che manifestamente infondato, il carattere addirittura "arbitrario" della valutazione dei giudici del rinvio, arrivando a prospettare, distrattamente, nei suoi "calcoli", previa individuazione del reato più grave in quello giudicato con sentenza irrevocabile (con pena detentiva inflitta di sette anni e otto mesi), un aumento per la continuazione con i reati sub iudice nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione, che, tuttavia, porterebbe a una pena complessiva (undici anni) addirittura maggiore di quella inflitta con la sentenza impugnata (dieci anni). Dalla inammissibilità del ricorso discendono ex lege la condanna alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo indicare in euro tremila. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 3.1. Il motivo sopra riassunto al par. 6.a). presenta, infatti, carattere assorbente rispetto alle doglianze ulteriori, in quanto investe il prioritario e pregiudiziale tema della riferibilità soggettiva della condotta. Conformemente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, vi è in sentenza il riferimento ad un soggetto di nome "Turi", di cui si parla nelle conversazioni intercettate, che i giudici del gravame identificano, apoditticamente, nello [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, specificare - come loro richiesto espressamente dalla sentenza rescindente - in base a quali elementi probatori si potesse reputare giustificata tale individuazione. Tale cruciale aspetto, che ha formato oggetto di specifica devoluzione in sede di annullamento, è stato colpevolmente ignorato dalla Corte d'appello, sicché si impone, per la seconda volta, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio, che dovrà colmare le lacune rilevate. Le ulteriori censure restano assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p